Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 3 aprile 2014, n. 15367

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana – Presidente
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
Dott. LIGNOLA Ferdinan – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 49/2012 GIUDICE DI PACE di CECINA, del 19/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Cecina dichiarava non doversi procedere, ai sensi del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 35, nei confronti di (OMISSIS), per il delitto di ingiuria commesso in danno di (OMISSIS), insegnante della figlia, nei locali della scuola media (OMISSIS).2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale di Firenze, il quale deduce erronea interpretazione applicazione della legge penale, in relazione all’articolo 341 bis cod. pen., poiche’ la fattispecie e’ riconducibile a quest’ultima norma, di competenza del Tribunale, riguardando l’ingiuria i rapporti didattici con la figlia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
Erroneamente era stato contestato il reato di ingiuria, anziche’ quello di oltraggio a pubblico ufficiale, di competenza del Tribunale, del quale sussistono tutti gli elementi.
2. E’ noto che, disposta l’abrogazione degli articoli 341 e 344 cod. pen., per effetto della Legge 25 giugno 1999, n. 205, articolo 18, il delitto di oltraggio e’ stato nuovamente introdotto nell’ordinamento a seguito della Legge n. 94 del 2009, che ha pero’ delineato una nuova figura di illecito, caratterizzato sotto il profilo della condotta materiale da un’azione consistente nell’offesa dell’onore e della reputazione della vittima, con la pretesa pero’ di ulteriori requisiti oggettivi, in precedenza non richiesti. Tali elementi possono essere cosi’ sintetizzati:
1) l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di piu’ persone;
2) deve essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico;
3) deve avvenire in un momento, nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.
Come argomentato puntualmente dalla dottrina, con osservazioni pertinenti e condivisibili, l’ambito oggettivo della nuova incriminazione e’ mutato, per l’inserimento nella fattispecie di presupposti fattuali qualificanti la condotta ed indicativi del fatto che cio’ che viene riprovato dall’ordinamento non e’ la mera lesione in se’ dell’onore e della reputazione del pubblico ufficiale, quanto la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a piu’ persone presenti al momento dell’azione, da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualita’ con il compimento dell’atto dell’ufficio ed a causa o nell’esercizio della funzione pubblica. In altri termini, il legislatore incrimina comportamenti ritenuti pregiudizievoli del bene protetto, a condizione della diffusione della percezione dell’offesa, del collegamento temporale e finalistico con l’esercizio della potesta’ pubblica e della possibile interferenza perturbatrice col suo espletamento.
2.1 Nel caso di specie, al di la’ dell’articolo di legge indicato nel capo di imputazione, tali elementi sussistevano, poiche’ le ingiurie furono pronunciate nei locali scolastici, in modo tale da essere percepite da piu’ persone; inoltre l’insegnante di scuola media e’ pubblico ufficiale (Sez. 3, n. 12419 del 06/02/2008, Zinoni, Rv. 239839) e l’esercizio delle sue funzioni non e’ circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attivita’ preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi (Sez. 6, n. 4033 del 15/12/1993 – dep. 07/04/1994, Tutina, Rv. 197966; Sez. 6, n. 6587 del 05/02/1991, Dilavanzo, Rv. 187437).
3. In conclusione la sentenza del Giudice di pace di Cecina va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Procura della Repubblica di Livorno per il prosieguo.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Livorno.

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