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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 18 ottobre 2013 n. 42849[1]

La natura pubblica della traversa ove vige un divieto di transito, ma non anche un divieto di sosta, ne consente comunque la fruizione, per finalità di sosta, a tutti gli utenti della strada, non risultandone impedito l’accesso, da parte di chiunque, sul versante opposto a quello ove si trova posizionata la fioriera: la permanenza di autovetture in sosta, infatti, non impedisce il passaggio pedonale, ovvero il transito di carrozzelle per disabili.

Del resto, conclude la Suprema corte, l’art. 323 cod, pen., con il richiamo alla locuzione ‘nello svolgimento della funzione o del servizio’, richiede che il funzionario realizzi la condotta illecita agendo nella sua veste di pubblico ufficiale o di incaricato dl pubblico servizio, con la conseguenza che rimangono privi di rilievo penale quei comportamenti, che, quand’anche posti in violazione del dovere di correttezza, siano tenuti come soggetto privato senza servirsi In alcun modo dell’attività funzionale svolta.

 


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/10/nessun-illecito-per-il-sindaco-che-riserva-la-strada-per-il-proprio-parcheggio.html

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