Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 18 novembre 2014, n. 47588

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente
Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso il decreto n. 61/2014 TRIBUNALE di AGRIGENTO, del 06/03/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

lette le conclusioni del PG Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il resto.

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 6.3.2014 il Tribunale di Agrigento, su istanza nell’interesse di (OMISSIS), sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza (OMISSIS), ha autorizzato il predetto ad allontanarsi da detto Comune al solo fine di recarsi in data (OMISSIS) alle ore 17,00 presso lo studio del suo difensore avv. (OMISSIS), sito in (OMISSIS), per il tempo strettamente necessario per i colloqui con il predetto legale e per gli spostamenti correlati.
2. Avverso detta autorizzazione propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo deducendo violazione di legge ed erroneita’ del provvedimento emesso in difetto dei presupposti di legge.
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto – a prescindere dall’interesse al ricorso – dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso per il rilievo costituzionale del diritto di difesa equiparabile alle “ragioni familiari” che lo stesso ricorrente riconosce rilevanti.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato e l’impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio.
2. Il Collegio intende ribadire che, in tema di misure di prevenzione, alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune puo’ essere concessa l’autorizzazione ad allontanarsene quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia, ma non anche al fine di soddisfare esigenze correlate all’esercizio del diritto di difesa e suscettibili di essere tutelate in forme alternative compatibili con i limiti imposti dal provvedimento in corso di esecuzione (Sez. 6, n. 15163 del 20/03/2014, Putrone, Rv. 259463).
3. Questa Corte gia’ con Sez. 1, 23.6.2010 n. 27576, Landonio, rv. 247675, ha chiarito, da un lato, che il rigoroso limite normativo posto (prima del Decreto Legislativo n. 159 del 2011) alla natura meramente “sanitaria” delle ragioni legittimanti il permesso di allontanamento momentaneo si coniugasse ad esigenze di integrita’ sanitaria dell’individuo correlate anche ad “irrinunciabili aspetti della sua salute psicofisica”, donde il loro possibile correlarsi anche a “contingenti e gravi ragioni familiari”, quali corollario delle primarie esigenze di integrita’ fisica e psichica dell’interessato. Ma la stessa decisione, d’altro lato, ha del pari precisato, anche con il conforto di pronunce del giudice delle leggi (Corte Costituzionale nn. 722/1988, 309/2003), che la limitazione di altri diritti di rango costituzionale diversi da quello alla salute (e alla contingente tutela di strette relazioni familiari) non e’ irragionevole, costituendo “una scelta del legislatore esercitata nell’ambito di opzioni riservate alla sua discrezionalita’ e non ingiustificata”, a fronte della prevalenza riconosciuta alle ragioni costituzionali di segno collettivo rappresentate dalla prevenzione di attivita’ criminose sottese alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
4. Non e’, quindi, condivisibile l’interpretazione analogica, avallata dal P.G. requirente, posta a base del provvedimento impugnato con riferimento alle ipotesi tassativamente previste dalla Legge n. 123 del 1956, articolo 7, – oggi disciplinate dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 12, – che finisce per ammettere l’autorizzazione all’allontanamento anche per soddisfare esigenze correlate al diritto di difesa.
5. In conclusione, il provvedimento impugnato ha illegittimamente concesso l’autorizzazione all’allontanamento del sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno al di fuori delle ipotesi consentite.
6. Consegue, pertanto, l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato.

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