Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 18 febbraio 2016, n. 6659

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. CARCANO Domenico – Consigliere

Dott. TRONCI Andrea – rel. Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 5126/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/03/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SANTE SPINACI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 10.03.2015, la Corte d’Appello di Milano confermava la pronuncia con cui il precedente 26.01.2012, all’esito del relativo processo condotto con le forme del rito abbreviato, il g.i.p. presso il Tribunale di Varese aveva condannato (OMISSIS), dipendente dell’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS), alla pena di giustizia di anni due e mesi dieci di reclusione, oltre statuizioni accessorie, nonche’ al risarcimento dei danni, equitativamente liquidati in misura di euro 10.000,00, in favore della summenzionata Agenzia, costituitasi parte civile. Cio’ in ragione della dichiarata colpevolezza dell’imputato relativamente al reato di concussione, contestatogli per aver abusato delle qualita’ e funzioni connesse alla indicata veste di dipendente dell’Agenzia delle Entrate, in particolare quale addetto ai controlli sulle persone fisiche, e conseguentemente costretto (OMISSIS) a promettergli l’indebita corresponsione della somma di euro 5.000,00 di cui la prima meta’ materialmente consegnata.

2. Avverso detto provvedimento il difensore di fiducia del (OMISSIS), avv. (OMISSIS), ha spiegato tempestivo ricorso per cassazione, all’uopo deducendo:

– con il primo motivo di doglianza, violazione della legge penale, stante l’errata qualificazione giuridica dei fatti in termini di concussione, dovendo gli stessi essere correttamente ricondotti nell’alveo della fattispecie tratteggiata dal sopravvenuto articolo 319 quater c.p.;

– con il secondo motivo, difetto di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’articolo 62 c.p., n. 5;

– con il terzo motivo, contraddittorieta’ della motivazione, avuto riguardo all’omesso riconoscimento delle pur concesse attenuanti generiche nella loro massima espansione;

– infine, con il quarto motivo, manifesta illogicita’ della motivazione, quanto alla disposta conferma delle statuizioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto e’ infondato e va quindi disatteso, con ogni consequenziale statuizione, ex articolo 616 del codice di rito.

2. Onde dare adeguata contezza della soluzione adottata, e’ d’uopo sintetizzare brevemente il ragionamento svolto dal giudice distrettuale, in piena aderenza alla decisione di primo grado.

Dunque, la Corte meneghina ha, innanzi tutto, reputato pienamente provate, sulla scorta delle convergenti indicazioni offerte dalle dichiarazioni della parte lesa (OMISSIS) e della sua commercialista, Dott.ssa (OMISSIS), nonche’ delle emergenze oggettive degli atti d’indagine, le circostanze fattuali di seguito elencate, pressoche’ integralmente cristallizzate nel capo d’accusa. Ossia che l’odierno imputato:

a) “dopo aver spedito al contribuente un questionano per l’individuazione del reddito da considerare congruo”, non aveva elevato alcuna formale contestazione;

b) “contrariamente ad ogni regola procedimentale”, si era quindi recato presso l’abitazione del contribuente medesimo, cui aveva indirizzato una prima richiesta, mediante “frasi allusive… che (OMISSIS) non comprendeva”;

e) aveva poi proseguito nella sua indebita condotta, parlando “prima… con il commercialista e poi nuovamente con il contribuente al quale infine esplicitamente chiedeva la detta somma…” – vale a dire l’importo di euro 5.000,00 di cui sopra – “… paventando altrimenti l’emissione di un avviso d’accertamento per l’anno 2005 con una contestazione di redditi evasi per oltre euro 40.000” ed, anzi, di una cartella per complessivi euro 80.000,00, tenuto conto delle pretese ulteriori verifiche relative agli anni 2006 – 2007 (su cui v. infra);

d) aveva in tal modo ottenuto la promessa della illecita corresponsione della somma teste’ richiamata, cui aveva fatto seguito la consegna della “prima rata presso l’abitazione del contribuente, con il successivo arresto nella flagranza” ad opera dei militari di p.g., ai quali il (OMISSIS) aveva denunciato l’accaduto qualche ora dopo l’incontro con il (OMISSIS) conclusosi con la richiamata promessa di pagamento, segnatamente alle ore 22.00 del 20.07.2010, previo contatto telefonico con la propria commercialista, che lo aveva esortato – come leggesi in sentenza – “a non pagare quanto richiesto confortandolo sulla correttezza della sua posizione fiscale e comunque sulla modestia del possibile accertamento (per valore di gran lunga inferiore a quello prospettato ed all’importo richiestogli) e sulla non conveniente oltre che illecita pretesa del (OMISSIS), riscontrando che il suo cliente appariva spaventato e sembrava non ascoltare neppure quanto ella gli rappresentava”.

2.1 Alla stregua di tale costrutto, il giudice d’appello ha quindi ritenuto non solo di confermare la declaratoria di colpevolezza del (OMISSIS), ma altresi’ di tener fermo, pur dopo l’entrata in vigore della legge n. 190/2012, l’originario inquadramento giuridico della vicenda in seno al contestato articolo 317 c.p.: cio’ avendo ravvisato nel comportamento dell’odierno ricorrente una condotta di abuso costrittivo in danno del (OMISSIS), nei cui confronti era stato prospettato “non l’esercizio di una legittima attivita’ amministrativa alla quale l’imputato era preposto, ma un accertamento tributario i cui esiti erano disancorati dall’effettivita’ della posizione fiscale del contribuente”. Circostanza, quest’ultima, che la Corte di merito fa discendere “dalla circostanza che alle iniziali indicazioni di un maggiore reddito e sanzioni a carico di (OMISSIS) per 44.000 euro per gli anni di imposta 2004 e 2005 e di 13/14.000 per gli anni 2006 e 2007 (espresse in occasione del contatto del 19.07.2010) seguiva la rappresentazione della possibilita’ di emettere una “cartella esattoriale” per 80.000 euro per dette annualita’ (incontro del 20.07.2010): cifre esposte in modo “terroristico”, senza un serio legame con una legittima pretesa tributaria”, come confermato per tabulas – al di la’ della constatazione, di per se’ sintomatica ed assorbente, della clamorosa e gratuita lievitazione dell’ammontare complessivo del presunto accertamento – dalle risultanze oggettive delle bozze preliminari sequestrate presso l’Agenzia delle Entrate di Varese, per di piu’ attestanti come gli accertamenti in corso avessero ad oggetto solo il 2005 ed il 2006, non anche le altre annualita’ indicate al contribuente (2004 e 2007), risultate del tutto estranee all’attivita’ dell’Ufficio dell’imputato. A significare, cioe’, “come la procedura in corso rappresentasse in buona sostanza solo un pretesto, una leva per costringere al pagamento, che proprio (OMISSIS) per primo chiedeva (dopo avere preso l’iniziativa di contattare con le anomali modalita’ di cui si e’ detto il contribuente) dapprima in modo velato…, poi in modo esplicito…”.

Di qui la conclusione, tratta dalla Corte milanese in applicazione dei criteri di demarcazione tra le fattispecie di cui agli articoli 317 e 319 quater c.p., delineati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12228 del 24.10.2013 (dep. 2014), ric. Maldera, circa il carattere ingiusto – e percio’ contra ius – del danno rappresentato dal (OMISSIS) al (OMISSIS), il cui comportamento era pertanto da escludere fosse stato mosso dall’intendimento opportunistico di conseguire un proprio tornaconto personale. Del che il giudice di appello trovava conferma sulla scorta di una duplice argomentazione: l’una costituita dalle stesse modalita’ di sviluppo della vicenda per cui e’ processo, indicative di come il rapporto fra le parti non si svolgesse affatto su di un piano di parita’, dovendo ricondursi in via esclusiva al (OMISSIS) l’iniziativa di prendere contatto con il (OMISSIS) – peraltro con le modalita’ palesemente anomale che sono ampiamente descritte in sentenza – al pari dell’invito, alfine reso esplicito, a corrispondere una somma di denaro onde evitare conseguenze gravemente pregiudizievoli dal punto di vista economico, provvedendo infine alla quantificazione della indebita richiesta; l’altra rappresentata dalle significative parole della teste Dott.ssa (OMISSIS), che danno conto sia dello stato di metus in cui il (OMISSIS) versava, sia della sostanziale linearita’ della sua posizione fiscale, ragionevolmente immune da rilievi di sorta, men che mai nella misura prospettata dal (OMISSIS), e che, ancora, figurano valorizzate in funzione del ripensamento che, a distanza di tre ore dalla promessa di pagamento, condusse la parte lesa a sporgere denuncia nei confronti del funzionario infedele.

3. Tanto premesso, il primo e principale motivo di doglianza svolto nell’interesse del (OMISSIS), al di la’ della corposa citazione di plurimi precedenti di questa Suprema Corte in tema di rapporti tra le figure criminose di cui agli articoli 317 e 319 quater c.p. (con l’esposizione sintetica anche delle vicende di fatto sottese alle pronunce citate), da atto del modus operandi del (OMISSIS) descritto dai giudici d’appello, che lo stesso ricorso definisce “non abituale per l’Agenzia delle Entrate, anzi del tutto insolito e non corrispondente alla prassi”, nel prosieguo ammettendo apertamente essere stato “scorretto e illecito”. Nondimeno, secondo l’impostazione difensiva, solo la soggettiva lettura di tale condotta da parte della Corte territoriale avrebbe condotto alla conferma della qualificazione giuridica del fatto, sub specie del vigente articolo 317 c.p..

In particolare, per un verso, il (OMISSIS) non avrebbe mai esposto di aver nutrito sentimenti di paura o di aver percepito di versare in una situazione di pericolo, dovendosi pertanto escludere nel caso di specie la ricorrenza dell’elemento costitutivo della minaccia, del resto non meglio definito in sentenza nella sua concretezza. Per altro verso, sia pur con le indebite modalita’ ammesse, il (OMISSIS) si sarebbe limitato ad offrire al contribuente la possibilita’ di definire la sua posizione fiscale in modo per lui vantaggioso, a fronte dell’esposizione ad un “danno” “in se’ lecito, in quanto sarebbe conseguito a un (…) doveroso accertamento di irregolarita’ fiscali effettivamente sussistenti, prospettando quindi un male giusto” (in proposito, emblematici sarebbero gli errori commessi dalla Corte milanese, quanto all’ammontare del reddito dichiarato per il 2005 dal (OMISSIS), asseritamente in misura di euro 1.357 e non 13.575, come pure in ordine alla confusione tra “i risultati degli studi di settore con quelli del c.d. redditometro”).

Conclusivamente, pertanto, il (OMISSIS) sarebbe stato “piu’ che altro influenzato, persuaso, suggestionato, indotto dal (OMISSIS) appunto a promettere il pagamento”, a tanto essendo stato funzionale il pur breve arco di tempo durante il quale si dipano’ la vicenda, con conseguente riconducibilita’ dell’agire dell’imputato all’interno del paradigma delineato dalla sopravvenuta e piu’ favorevole norma di cui all’articolo 319 quater c.p..

3.1 E’ di tutta evidenza, alla luce di quanto teste’ esposto, che la dedotta violazione di legge scaturisce da un’alternativa lettura delle risultanze fattuali debitamente acquisite agli atti del processo, in conformita’ a quanto esplicita lo stesso ricorso, nella parte in cui esso afferma testualmente: “Non e’ detto che quanto verificatosi debba essere analizzato esclusivamente dalla prospettiva fornita dai giudici di secondo grado” (ivi, pag. 8). Il che si risolve in un motivo di censura non consentito, atteso che quello demandato alla Corte di cassazione e’ e resta un giudizio di legittimita’ (cfr., per tutte, Cass. Sez. 6, sent. n. 36546 del 03.10.2006, Rv. 235510 e succ. conf.).

Ne’, d’altro canto, potrebbero inficiare il ragionamento svolto dal giudice distrettuale i pur accennati errori in cui esso sarebbe incorso: invero, esclusa con certezza qualsiasi forma di intrinseca incongruenza della sentenza impugnata, il ricorrente non ha minimamente adempiuto all’onere di indicare gli elementi che darebbero conto dell’effettivita’ dei pretesi errori esistenti, ne’, tanto meno, a quello – ulteriore ma non meno necessario – di dar conto della capacita’ di tale vizio di incrinare irrimediabilmente l’intero iter argomentativo sviluppato dal giudice di merito, cosi’ come insegna la consolidata giurisprudenza di legittimita’. Essendo appena il caso di aggiungere, ad ulteriore riscontro dell’inconsistenza della censura, che il ricorso proposto non si confronta in alcun modo con il dato centrale, costituito dalla “necessitata” ingiustizia del danno prospettato, per aver fatto riferimento, a tacer d’altro, ad accertamenti del tutto inesistenti, quanto alle due annualita’ del 2004 e del 2007.

4. Altrettanto infondato e’ il secondo motivo di ricorso, inerente al preteso difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’articolo 62 c.p., n. 5.

Ai fini della configurabilita’ dell’invocata attenuante, si richiede che la persona offesa concorra volontariamente alla produzione dell’evento del reato (cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 35560 del 07.06.2012, Rv. 253203), di talche’ la sua condotta deve collegarsi anche sul piano della causalita’ psicologica a quella del soggetto agente, nel senso che entrambi debbono volere lo stesso evento (cfr. Cass. Sez. 1, sent. n. 13764 dell’11.03.2008, Rv. 239798). Ne consegue che lo stato di soggezione accertato a carico del (OMISSIS) esclude in radice la possibilita’ che la circostanza in questione si possa attagliare alla presente fattispecie, dando pienamente ragione della pur sintetica valutazione compiuta dalla Corte di Milano, laddove si legge in motivazione della mancata individuazione del fondamento necessario all’applicazione della succitata disposizione, “sulla scorta della ricostruzione ritenuta fondata”.

5. Eguale valutazione deve formularsi in relazione al terzo motivo di censura.

Il giudice territoriale ha dato conto in modo congruo della propria decisione, posto che, da un lato, ha ancorato il riconoscimento delle attenuanti generiche al comportamento post delictum del (OMISSIS), per aver ammesso il compimento di ulteriori fatti di mercimonio del proprio ufficio, consentendo altresi’ il sequestro della somma di euro 17.000,00, corrispondente al frutto in suo possesso di tali episodi criminosi; dall’altro, ha conseguentemente posto in evidenza, al di la’ del tentativo di prospettare inesistenti responsabilita’ a carico del contribuente vessato, il carattere non episodico dell’illecita condotta posta in essere dal (OMISSIS) ed il forte discredito che ne e’ derivato per la P.A., in un settore estremamente delicato dell’attivita’ di quest’ultima, cosi’ giustificando la decisione di concedere in misura non piena il beneficio di cui all’articolo 62 bis c.p..

E’ pertanto da escludere che in siffatto ragionamento, ove pure non lo si voglia condividere per ragioni che nella sostanza il ricorrente non ha esplicitato – avendo concentrato la propria attenzione sul riferimento alla strategia processuale, peraltro definita legittima dalla stessa Corte meneghina, e non anche sugli altri elementi pure evidenziati – siano ravvisabili gli estremi della contraddittorieta’, ovvero anche della manifesta illogicita’, che soli legittimerebbero l’intervento di questo giudice di legittimita’.

6. Anche il quarto ed ultimo motivo di doglianza, concernente la denunciata “manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla conferma delle statuizioni civili”, avuto riguardo all’entita’ della liquidazione equitativa del danno, non ha alcun reale pregio.

6.1 In primo luogo, ancorche’ non appaia corretto il richiamo al criterio di calcolo fissato per il danno erariale dalla Legge 11 giugno 2012, n. 190, articolo 1, comma 62, in misura “pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilita’ illecitamente percepita dal dipendente” – per la semplice ragione che detta disposizione, al di la’ della natura meramente presuntiva sua propria e percio’ superabile, non ha carattere retroattivo, di talche’ non opera per i fatti verificatisi in epoca antecedente alla sua entrata in vigore (cfr. Corte dei conti, Sez. GA2, sent. n. 489 del 25.07.2013) – assorbente e’ in ogni caso il rilievo che si verte qui in tema di risarcimento del danno da reato.

Invero, e’ principio pacifico che la giurisdizione contabile, da un lato, e, dall’altro, quella civile e penale per il risarcimento dei danni derivanti appunto da reato, sono tra loro reciprocamente indipendenti, anche quando scaturiscano da un medesimo fatto materiale, fermi restando i profili di proponibilita’ dell’azione di responsabilita’ e di preclusione da giudicato che l’eventuale interferenza puo’ comportare: a significare, cioe’, che l’azione di responsabilita’ contabile puo’ essere coltivata solo se l’ente danneggiato non abbia gia’ ottenuto, in sede civile o penale, un titolo per il risarcimento dei danni patiti, ed altrettanto dicasi per la situazione inversa, cosi’ come concordemente insegnano la giurisprudenza di legittimita’ e quella contabile:

“In tema di responsabilita’ erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l’eventuale interferenza che puo’ determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilita’ dell’azione di responsabilita’ da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione” (Cass. Sez. Un. Civ., sent. n. 26582 del 28.11.2013, Rv. 628611);

“Nell’ipotesi di danno erariale per fatto costituente reato possono concorrere, nei confronti del medesimo agente pubblico, l’azione di responsabilita’ amministrativa del pubblico ministero contabile e l’azione di parte civile dall’ente danneggiato nel processo penale, salvo che intervenga un titolo esecutivo definitivo che faccia venire meno l’interesse dell’azione del pubblico ministero contabile” (Corte dei conti, Sez. GA2, sent. n. 26 del 16.01.2013).

E si e’ altresi’ precisato, a maggior supporto della detta autonomia reciproca, con riferimento al rapporto tra un giudizio civile e quello promosso per i medesimi fatti dal procuratore contabile innanzi alla Corte dei conti, che quest’ultimo e’ finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. ed al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalente sanzionatoria, mentre il primo e’ preordinato al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a tutela dell’interesse particolare della singola Amministrazione attrice (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14632 del 14.07.2015, Rv 636278).

6.2 Secondariamente, l’assunto secondo cui la vicenda per cui e’ processo avrebbe avuto “un riflesso mediatico ridotto ed estremamente contenuto a livello locale”, onde non avrebbe comportato una serie lesione d’immagine della P.A. (anche in considerazione dell’immediato intervento delle Forze dell’Ordine), costituisce una vantazione in fatto, per di piu’ meramente assertiva perche’ non corroborata in alcun modo dal riferimento agli atti processuali esistenti, di talche’ non si vede come essa possa incrinare la linearita’ e congruenza del ragionamento del giudice d’appello, che ha valutato come “significativo” il discredito che l’episodio ha comportato per l’immagine dell’Agenzia delle Entrate, avendo proiettato all’esterno la rappresentazione di un ufficio pubblico “in mano a prevaricatori, la cui azione appare diretta piu’ a soddisfare i loro illegittimi interessi patrimoniali che non l’equita’ fiscale”; con l’opportuna puntualizzazione ulteriore che l’esistenza di altri episodi, coinvolgenti il medesimo ufficio, non implica affatto un meno grave apprezzamento del danno arrecato, giacche’, al contrario, “proprio l’ampiezza ed il carattere non occasionale del mercimonio della funzione pubblica incrementa l’entita’ della lesione”.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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