SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI CIVILE

Sentenza  17 gennaio 2012, n. 610

Fatto e diritto

Il Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 24.11.2011, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. dr F. Sorrentino, osserva e ritiene:

– che il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive:

“Il relatore, cons M.C. Giancola, esaminati gli atti, osserva:

– C.C. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del coniuge G.M., che ha resistito con controricorso;

– l’impugnazione concerne la sentenza del 7.05-4.06.2010, in tema di separazione personale, con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa l’8,11.2007 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ha ridotto ad Euro 1.600,00 mensili l’assegno già imposto (per Euro 5.000,00 mensili) al M. per il mantenimento della moglie, ha inoltre revocato l’assegnazione a quest’ultima della casa coniugale ed ha nel resto confermato la prima pronuncia;

– la Corte distrettuale ha osservato e ritenuto:

a) che le parti avevano contratto matrimonio il (omissis) e che dall’unione coniugale erano nati tre figli, tutti ormai maggiorenni e laureati;

b) che il M. era divenuto padre di due bambine, nate dalla sua nuova relazione sentimentale iniziata nel XXXX;

c) che il Tribunale aveva addebitalo la separazione al marito in ragione della violazione del suo obbligo di fedeltà, nonché respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento proposta dalla moglie ed alla stessa attribuito assegni mensili di Euro 5.000,00 per il suo mantenimento e di Euro 1.000,00, integrate dalla corresponsione del 70% delle spese straordinarie, per il mantenimento della figlia R. (nata nel XXXX), che conviveva con la madre e che non era economicamente autonoma, a differenza dei suoi due fratelli, anch’essi come lei laureati e che avevano trovato sistemazione lavorativa presso il padre;

d) che la sentenza del Tribunale era stata impugnata in via principale dalla C. , che si era doluta del rigetto della sua domanda di risarcimento e dell’insufficiente entità dei disposti contributi di mantenimento, ed in via incidentale dal M. relativamente all’addebito a sé della separazione ed alle imposte contribuzioni;

e) che nel caso concreto non sussistevano i presupposti per il risarcimento del danno, chiesto dalla C. , atteso che unico fatto accertato era stata la violazione del dovere di fedeltà da parte del marito ma non risultava che tale infedeltà si fosse concretizzata in atteggiamenti atti a determinare una lesione alla integrità fisio – psichica della moglie ovvero lesioni di suoi fondamentali diritti;

f) che dal M. non era dovuto alla moglie nemmeno il contributo al mantenimento della figlia R. (trentaseienne e in grado di procurarsi autonomamente i mezzi di sussistenza), essendo pacifico che ella godeva della rendita di un appartamento donatole dal padre e che aveva disatteso ogni invito dello stesso padre di lavorare presso una delle sue aziende, tanto più che nessuna convincente giustificazione del rifiuto era stata addotta e che gli altri due figli delle parti già lavoravano presso le aziende paterne onde era presumibile che l’offerta di lavoro avrebbe comportato l’esercizio di attività analoga a quella svolta dai germani, compatibile con il suo titolo di studio (laurea in architettura);

g) che attesa la mancanza di figli minori (ovvero di figli maggiorenni non autosufficienti economicamente aventi diritto al mantenimento), andava revocata l’assegnazione alla C. della casa coniugale;

h) che il M. non aveva contestato il diritto della moglie di ricevere l’assegno per il suo mantenimento, per la cui attribuzione peraltro ricorrevano i presupposti di legge, ma solo lamentato l’eccessività della relativa quantificazione attuata dai primi giudici;

i) che le indagini della Polizia Tributaria, espletate nel corso del giudizio di primo grado, avevano consentito di accertare che il M. svolgeva attività imprenditoriale in campo edilizio, era socio di diverse società operanti nel settore, era titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare, possedeva numerose partecipazioni azionarie ed obbligazionarie, aveva mantenuto un tenore di vita certamente agiato, per cui al di là delle denunce dei redditi presentate (i cui importi erano stati invero solo indicati ma non asseverati dalla Polizia Tributaria), poteva agevolmente sostenersi che si trattasse di un facoltoso imprenditore e quindi di soggetto più che benestante;

j) che l’assegno di mantenimento non era ancorato esclusivamente alle risorse reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto a corrispondere il mantenimento (quasi ad attribuire al beneficiario il diritto di conseguire una sorta di percentuale sulle risorse del coniuge), ma era volto soprattutto ad evitare che la separazione determinasse un sensibile deterioramento delle condizioni di vita godute in corso di matrimonio.

k) che le condizioni godute dai coniugi M. – C. erano particolarmente agiate (residenza in un villino con V aiuto di una collaboratrice domestica, ricevimenti con amici, viaggi, regali costosi ecc.) ma non esageratamente lussuose, sicché appariva chiara l’eccessività dell’importo liquidato dal giudice di primo grado e l’esosità della richiesta di aumento formulata dall’appellante;

l) che la C. era titolare di pensione per il suo lavoro di insegnante (circa Euro 1000,00 mensili) nonché della rendita di una assicurazione sulla vita (altri Euro 1.000,00 circa), e sebbene privata del godimento della casa coniugale, avrebbe potuto usufruire di altra idonea abitazione (come da impegno assunto dal M. ) a sostegno del ricorso la C. formula i seguenti motivi:

1) “Error in procedendo. Violazione di legge per omessa valutazione del capo 1 del ricorso in appello — omessa motivazione sul punto decisivo per la controversia rilevante sotto il profilo della esatta quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie; mancato accoglimento del gravame circa la richiesta di aumento dell’assegno; il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

2) “Violazione di legge. Error in iudicando, error in procedendo – Mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – errata/falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 155/ter e 155/quater, c.c. — comunque insufficiente, contraddittoria, illogica motivazione sul punto,, decisivo per la controversia rilevante sotto il profilo dell’esatta quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore della figlia; mancato accoglimento del gravame circa la richiesta di aumento dell’assegno; illegittima revoca dell’assegno in favore della figlia R. – illegittima revoca dell’assegnazione della casa familiare alla moglie; il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa : si priva di casa e mantenimento una persona maggiorenne estranea al processo mai citata mai intervenuta contro la quale nessuno ha concluso”.

3) “Violazione e mancata applicazione delle disposizioni di cui al’art. 2059 Cc; insufficiente, illogica, contraddittoria motivazione sul fatto decisivo della controversia in merito al risarcimento del danno per avvenuta lesione dei diritti fondamentali e della menomazione pisco-fisica del coniuge; il tutto in relazione all’art.360 c.p.c., n.3 e 5” laddove “In relazione al danno non patrimoniale richiesto dalla ricorrente, la Corte di merito afferma: l’unico fatto accertato è la violazione del dovere di fedeltà ma non risulta che tale infedeltà si sia concretizzata in atteggiamenti che abbiano determinato una lesione alla integrità fisiopsichica del coniuge ovvero lesione di diritti fondamentali”.

– il primo motivo del ricorso appare con evidenza fondato, a differenza degli altri due che non appaiono meritare analogo apprezzamento favorevole, rivelandosi le statuizioni con essi avversate aderenti al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale, oltre che attendibilmente motivate con argomentazioni che la ricorrente contrasta con rilievi critici privi di autosufficienza e/o non decisivi;

– le censure contenute nel primo motivo del ricorso, inerenti alla quantificazione dell’assegno di mantenimento della ricorrente, si rivelano invece, fondate con riguardo alla ricostruzione della condizione economica di ciascuna delle parti ed al relativo raffronto e segnatamente ali ‘immotivata inclusione tra i cespiti di lei di una rendita assicurativa mensile di Euro 1.000,00, che lo stesso controricorrente non conferma (pag 7 del controricorso), nonché all’impropria considerazione della futura, ipotetica e non meglio precisata soluzione alloggiativa offerta dal coniuge, il tutto anche a fronte della sintetica ed insufficiente esposizione della composizione del patrimonio di lui, nonché ancora con riguardo al rapporto dello statuito contributo con il particolarmente agiato pregresso tenore della vita coniugale e con la situazione economica del M. , definito “facoltoso imprenditore” e “soggetto più che benestante”;

– il ricorso può, quindi, essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per esservi accolto nei limiti in precedenza precisati.

– la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero, che non ha depositato conclusioni scritte, e notificata ai difensori delle parti;

– in primo luogo va ritenuta l’irricevibilità degli atti allegati dalla C. , quali la “consulenza medico-legale”, non prodotti nei gradi di merito ed estranei al novero di quelli di cui è consentito il deposito ai sensi degli artt. 366 n. 6 e 372 c.p.c.;

– alcuna osservazione critica è stata formulata dai difensori delle parti avverso la proposta di accoglimento del primo motivo del ricorso e non emergono elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle espresse nella condivisa relazione di cui sopra;

– le censure di cui al secondo ed al terzo motivo del ricorso, valutate anche alla luce delle osservazioni svolte nella memoria, non meritano, invece, favorevole apprezzamento;

– in relazione al diniego di assegno paterno per il mantenimento della figlia maggiorenne R. – da cui è legittimamente derivata pure la revoca dell’assegnazione alla C. della casa coniugale – le avversate, statuizioni si rivelano irreprensibilmente ed attendibilmente fondate non già su clausola di stile, come sostenuto dalla ricorrente, ma sulla puntuale verifica delle condizioni personali ed economiche della figlia ormai trentaseienne e titolare di rendita immobiliare nonché di titolo di studio universitario e, dunque, in grado di attendere ad occupazioni lucrative ingiustificatamente, invece, da lei rifiutate, laddove anche il rilievo della ricorrente, circa l’erroneo richiamo della sua laurea in architettura piuttosto che in conservazione e restauro di beni culturali, non appare decisivo pure in rapporto al possibile suo inserimento lavorativo nell’ambito dell’attività imprenditoriale svolta dal padre in ambito edilizio;

– del pari da disattendere è il terzo motivo del ricorso inerente al ribadito diniego di risarcimento del danno non patrimoniale in tesi connesso all’infedeltà del M., cui la separazione per tale ragione è stata addebitata; l’avversata statuizione si rivela, infatti, ineccepibilmente fondata, oltre che sul richiamo di principi di diritto in linea con quelli già affermati da questa Corte circa la strutturale predicabilità di tale tipo di danno anche all’interno di un contesto familiare (cfr, tra le altre, Cass. n. 9801 del 2005; n. 18853 del 2011), sul rilevato difetto di prova della lesione di diritti fondamentali e segnatamente dell’integrità fisio-psichica della C., riscontro negativo che la ricorrente solo genericamente avversa, omettendo di dedurre l’esistenza e la già fornita prova di condotte specifiche, dotate d’intrinseca gravità e della conseguente, ingiusta lesione di un suo diritto costituzionalmente protetto, ossia di circostanze atte ad integrare gli estremi dell’invocata tutela risarcitoria;

– non emergono, pertanto, elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle rassegnate nella condivisa relazione di cui sopra;

– conclusivamente si deve accogliere il primo motivo del ricorso, respingere gli altri due motivi e cassare la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sull’assegno, con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, respinge il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

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