SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Sentenza 20 febbraio 2012, n. 6744

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) *** N. IL 31/08/1963

avverso la sentenza n. 5507/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 09/03/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Volpe che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

Udito l’avvocaro Ariano Simone, del foro di Tivoli, difensore di fiducia della ricorrente, il quale insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso

Ritenuto in fatto

*** unitamente ai colleghi *** e ***, la prima addetta alla sorveglianza nel medesimo turno ed il secondo addetto alla sorveglianza generale, veniva tratta a giudizio dinanzi al Tribunale monocratlco di Roma per rispondere del reati di cui agli artt. 41 e 589 c.p. per la morte della detenuta ***, verificatasi nel carcere romano di Rebibbia il 26.11.04, per asfissia meccanica da impiccamento.

Veniva contestato alla *** l’omissione di diligenza nella sorveglianza della predetta detenuta per non aver impedito alla stessa, sottoposta al regime di sorveglianza a vista, di impiccarsi alla sponda del letto e per non essere riuscita a giungere in tempo per scongiurare la morte.

Con sentenza in data 11.12.2008 il Giudice del Tribunale romano assolveva ***, per non aver commesso il fatto e condannava la prevenuta e *** avendo ravvisato nel comportamento di entrambi, non improntato alla diligenza nel vigilare la detenuta, la colposa omissione che aveva dato luogo alla responsabilità. Tale sentenza del Tribunale di Roma veniva parzialmente riformata da quella della Corte di Appello di Roma in data 9.3.2011 che assolveva il *** perchè il fatto non sussiste, confermando la condanna della ***

Avverso tale ultima sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di *** deducendo, in sintesi, il vizio motivazionale e l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

Assume che la Corte territoriale aveva valutato solo il fatto che la *** non aveva stazionato per tutto il turno dinanzi alla cella ov’era ristretta la *** ma non aveva tenuto nel debito conto il fatto che era stata disposta la sorveglianza a vista senza provvedere all’aumento dell’organico ad hoc. Essendo rimasta sola, poiché a partire dalle prime ore del mattino la ***| si era dovuta recare nel piano sottostante per far uscire le semilibere, era giocoforza che la *** si muovesse dovendo badare a tutto il reparto “infermieria due”.

Inoltre, la Corte aveva omesso di considerare la non prevedibilità ex ante dell’evento dannoso, poiché, diversamente, la detenuta avrebbe dovuto essere sedata per tutta la notte, con ulteriori accortezze di arredamento della cella tese a contrastare l’autolesionismo, di cui il Penitenziario non si era curato. La detenuta era stata invece valutata e curata, per quanto constava alle sorveglianti, come soggetto aggressivo verso gli altri.

Né si poteva affermare che una sorveglianza a vista avrebbe impedito l’evento, tenuto conto delle modalità di esecuzione del suicidio, ad una sponda del letto non visibile dallo spioncino: si richiamano, al riguardo, i principi in tema di causalità del reato omissivo mutuati dalla sentenza cd. “Franzese”.

 

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va respinto.

Invero, è pacifica la condotta colposa della ***; sul punto la sentenza impugnata ha fornito adeguata motivazione con la quale è stato puntualizzato, sulla scorta della deposizione dell’assistente ***, che la situazione della *** , unica detenuta sottoposta alla sorveglianza a vista, era stata dettagliatamente evidenziata (come sostanzialmente ammesso dalla stessa ricorrente: v. pag. 2 sent.) alle colleghe del turno successivo (cioè, la stessa *** e la ***) che, dunque, avrebbero ben potuto ripartirsi i compiti in maniera analoga a quella seguita dalle colleghe smontanti anche in mancanza di apposite istruzioni da parte del preposto alla sorveglianza generale.

Secondo la ricostruzione dell’impugnata sentenza, la ***, in quanto preposta alla “Infermieria due”, era deputata alla sorveglianza a vista della detenuta *** ma aveva sostanzialmente omesso di effettuare il servizio affidatole: infatti, come riferito dalla ***, si recava in continuazione presso la cella della detenuta ma non si era mai seduta dinanzi alla cella stessa, omettendo, pertanto, di svolgere il servizio di sorveglianza a vista secondo le istruzioni ricevute, ed anzi la stessa *** , secondo quanto, tra l’altro, rilevato dal Giudice a quo, aveva ammesso di essersi allontanata in alcune occasioni dalla cella della *** e di non aver svolto il servizio di sorveglianza in modo continuativo.

La disposizione della sorveglianza a vista fu impartita, evidentemente, in previsione di iniziative estemporanee e pericolose della detenuta ed era funzionale a scongiurare comportamenti autolesionistici e, come sottolineato dalla sentenza impugnata (pag. 6), la cd. “cella liscia”, tipicamente idonea a tal fine le cui caratteristiche son richiamate in ricorso, non era mai esistita nella casa circondariale di “Rebibbia”: la dedotta aggressività verso terzi della donna non poteva richiedere tale stretto controllo che sarebbe stato superfluo essendo la detenuta rinchiusa nella cella, circostanza, questa, che escludeva di per sé, in costanza di detenzione, la possibilità di comportamenti offensivi erga alios.

Quindi non può certo ritenersi l’imprevedibilità del suicidio.

Senza bisogno di richiamare i prìncipi ai quali si è rimenata la ricorrente in tema di nesso eziologico nei reati omissivi, è chiaro che l’omissione della condotta prescritta ha precluso, a monte, il tempestivo avvistamento della complessa manovra suicidaría e, con esso, il conseguente dovuto intervento per scongiurarne il fatale esito. Nè può sottacersi che la censura mossa sia prevalentemente aspecífica avendo riproposto in questa sede in buona parte la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattesa con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.

Si deve, pertanto, rigettare il ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

 

 

Rigetta il glcorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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