Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 17 aprile 2015, n. 7830

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3389/2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), come da procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE SAN NICOLA LA STRADA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 255/2011 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sede distaccata di Caserta, depositata il 22/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2014 dal Consigliere Ippolisto Parziale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS), impugna la sentenza n. 255/11, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Caserta, in data 19/05/2011 e depositata il 22/06/2011, non notificata, con la quale veniva rigettato il suo appello con conferma della sentenza n. 6464 del Giudice di pace di Caserta, del 2007, che a sua volta, aveva respinto il suo ricorso avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS), (per l’importo di euro 373,85), emessa dalla (OMISSIS) S.p.a..

2. Il ricorrente chiarisce di aver impugnato la cartella “per la mancata notifica del verbale di infrazione al C.d.S. n. (OMISSIS) della P.M. di (OMISSIS) nel termine di cui all’articolo 201 C.d.S.”.

3. In primo grado, il Comune aveva eccepito che “la notifica del verbale di contravvenzione era regolarmente avvenuta in data 07/04/04 nelle mani della madre del ricorrente, tale (OMISSIS), in (OMISSIS)”. Aggiunge parte ricorrente di aver eccepito, di conseguenza, “la nullita’ di detta notifica, perche’ in data 10/04/03, momento antecedente la notifica del citato verbale di accertamento, egli aveva trasferito la propria residenza dalla Via (OMISSIS), residenza della madre, (OMISSIS), alla Via (OMISSIS)” e di aver depositato certificato storico di residenza. Conclude osservando che “il giudice di primo grado, con sentenza n. 6464/07, rigettava l’opposizione ritenendo che il verbale impugnato era stato notificato ad un familiare convivente del ricorrente ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., e articolo 201 C.d.S. .. e che l’eccepita nullita’ della notifica era stata comunque sanata dalla avvenuta conoscenza della cartella esattoriale da parte del ricorrente, non essendo decorso il termine di prescrizione di cui alla Legge n. 689 del 1981”.

4. Il Tribunale respingeva l’appello nella contumacia degli appellati. Affermava il giudice dell’appello la regolarita’ della notifica, posto che “l’articolo 139 c.p.c., per l’ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna in mani del destinatario stesso, non impone all’ufficiale giudiziario di fare ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona” e che in tema di notificazioni “la consegna dell’atto da notificare a persona di famiglia, giusto disposto dell’articolo 139 c.p.c., non postula l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, risultando all’uopo sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di sangue che giustifichi la presunzione di consegna dell’atto al destinatario stesso”.

5. Il ricorrente formula due motivi. Nessuna attivita’ in questa sede hanno svolto le parti intimate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo di ricorso si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 201 C.d.S., e articolo 139 c.p.c., in relazione all’articolo 24 Cost.”.

Osserva il ricorrente che la notifica del verbale era stata eseguita in luogo diverso dalla sua residenza e nelle mani di un familiare, la madre, presso la residenza di quest’ultima, in (OMISSIS) alla Via (OMISSIS); che il trasferimento della residenza era avvenuto circa un anno prima della notifica del verbale ed era stato registrato; che la madre non era familiare convivente e il messo notificatore aveva omesso di ricercare il destinatario dell’atto presso la sua residenza o domicilio, come risultava dall’assenza di alcuna indicazione al riguardo nella relata di notifica.

Il giudice dell’appello ha errato nel ritenere valida la notifica effettuata presso un luogo diverso dalla residenza con consegna ad un familiare anche non convivente, posto che “l’articolo 139 c.p.c., comma 2, consente la consegna dell’atto da notificare ad una persona di fami’glia del destinatario purche’ vengano rispettate le prescrizioni del comma 1 del medesimo articolo, le quali impongono che la notificazione venga eseguita presso il Comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione, o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, ha notifica ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., comma 2, va eseguita, dunque, presso la residenza del destinatario e non del familiare. Il requisito della convivenza… nella fattispecie concreta assorbiva in se’ l’ulteriore requisito della necessita’ che la notifica avvenga in luogo coincidente con la residenza o domicilio del destinatario”.

1.2 – Col secondo motivo di ricorso si deduce: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa impunto decisivo della controversia”.

Il giudice dell’appello e’ incorso nel vizio denunciato, perche’, anche se “l’articolo 139 c.p.c., non impone all’ufficiale giudicarlo di fare ricerche in ordine al rapporto di convivenza del familiare che riceve l’atto con il destinatario”, la necessaria prova contraria “puo’ consistere nella produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la sua residenza”. Il giudice d’appello da un lato ha confermato che “la notifica ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., avviene correttamente nelle mani di familiare qualora costui si trovi presso la abitazione del destinatario, seppure non sia abitualmente convivente con quest’ultimo”, salvo poi disattendere “completamente il rilievo… consistente nel fatto che detta notifica fosse avvenuta in luogo diverso dalla abitazione del destinatario”. Cosi’ operando, prosegue il ricorrente, “il giudice del gravame destituisce di valore probatorio il certificato anagrafico prodotto, ritenendolo insufficiente a dimostrare la carenza del requisito della coabitazione col familiare”, senza pero’ motivare sul “punto decisivo, consistente nella circostanza per cui la noti’fica, a prescindere dal soggetto che materialmente riceveva fatto, veniva eseguita in luogo diverso da quello di residenza o di domicilio del destinatario”. Rileva ancora il ricorrente di aver lamentato “in entrambi i gradi di giudizio, che la relata di notificazione del verbale non recava alcuna indicazione in merito alla ricerca del soggetto destinatario nei luoghi prescritti dalla legge ne’ in merito allo stato di convivenza del familiare ricevente”, elementi ulteriori, questi ultimi, secondo il ricorrente che confermano l’illegittimita’ della notifica”. Rileva, infine, che “tali argomentazioni venivano completamente disattese senza l’indicazione di alcuna motivazione in merito”.

2. Il ricorso e’ fondato e va accolto.

2.1 – In effetti, l’odierno ricorrente ha eccepito, fin dal primo grado del giudizio, che la sua residenza anagrafica, regolarmente registrata presso l’anagrafe comunale da data anteriore a quella della notifica dell’atto presupposto, era in luogo diverso da quello della residenza della madre, che ha ricevuto la notifica come familiare convivente.

2.2 – Cio’ posto, occorre rilevare che entrambi giudici di merito hanno ritenuto la notifica regolare, applicando il condivisibile principio di diritto secondo cui, ai sensi articolo 139 c.p.c., in assenza del destinatario nella casa di abitazione nel Comune di sua residenza, la consegna effettuata “a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’agenda” (comma 2) deve ritenersi sufficiente, presuntivamente, ad integrare l’avvenuta consegna dell’atto. In tali casi, conseguentemente, l’onere della prova contraria fa carico a chi adduce di non aver ricevuto notifica e riguarda specificamente, sotto vari profili, la persona che ha ricevuto l’atto.

Nel caso in questione, invece, la situazione di fatto era diversa. La notifica non era stata richiesta (ed effettuata) nel luogo di abitazione del destinatario nel suo Comune di residenza (come risultante dal certificato storico-anagrafico depositato), ma nel diverso luogo di abitazione di un parente stretto (madre), che lo ha ricevuto in tale qualita’, peraltro non contestata dal ricorrente.

Si trattava allora di valutare se in tale situazione, a fronte della prova fornita dal ricorrente del diverso luogo di abitazione, fosse o meno applicabile la presunzione di ricezione, che, invece, l’articolo 139 c.p.c., comma 2, colloca esclusivamente nel luogo di abitazione del destinatario, dovendosi ragionevolmente ritenere che le persone che per varie ragioni si trovino al suo interno (tranne specifiche ipotesi esaminate da questa Corte che qui non rilevano) specie se legate da stretti rapporti di parentela (come in questo caso) consegnino a loro volta il plico o l’atto al suo destinatario.

2.3 – Ritiene il Collegio che, nel caso in questione, non possa operare tale presunzione, che presuppone che la notifica sia stata richiesta ed effettuata presso l’abitazione del destinatario. In tal senso, il ricorrente correttamente cita il precedente di questa Corte (Cass. 1996 n. 3403), nel quale e’ stata affermata la nullita’ della notifica consegnata al padre del destinatario, non nella abitazione di quest’ultimo ma nella abitazione del padre.

Al riguardo, la Corte ha condivisibilmente affermato che “che non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell’atto dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioe’ a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, da affidamento che l’atto sia portato a sua conoscemmo”. La Corte in tale occasione ha anche valutato la questione della convivenza, rilevando che “la qualifica di convivente, che pur si legge nella relazione di notifica, e chiaramente superata dalla prova contraria fornita dal ricorrente che, dimostrando che alla data della relata gia’ risiedeva, ed ancor oggi risiede, in luogo diverso da quello in cui e stata eseguita la notificazione, ha nel contempo fornito la prova certa che egli non convivesse, ne’ convive, con il padre”.

2.4 – Una volta affermata l’invalidita’ della notifica dell’atto presupposto, viene meno anche la cartella impugnata con riguardo al relativo titolo. La sentenza impugnata va, quindi,cassata e la causa puo’ essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con annullamento della cartella impugnata quanto al verbale in questione.

3. In ragione degli oscillanti orientamenti giurisprudenziali sul punto, si compensano le spese dell’intero giudizio.

P.T.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la cartella impugnata quanto al verbale in questione. Spese compensate per l’intero giudizio.

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