La massima
In tema di riscossione delle imposte dirette disciplinata dal d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, l’omessa o irrituale notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario non consente l’applicazione dell’art. 30 che prevede l’applicazione di interessi di mora al tasso speciale sulle somme iscritte a ruolo decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 15 novembre 2012, n. 20081
Ritenuto in fatto e in diritto
Equitalia ha chiesto al Tribunale di Terni di attribuire agli interessi di mora, accessori al credito per IVA, ammesso allo stato passivo del fallimento RB Barbaccia s.n.c, il medesimo privilegio generale sui mobili della fallita relativo all’imposta, escluso dal giudice delegato. Il Tribunale ha respinto l’opposizione ed Equitalia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 4 motivi.
Rilevato anzitutto che non risultano depositate le RR delle notifiche del ricorso eseguite a mezzo del servizio postale, il ricorso appare meritevole di trattazione camerale.
Il Tribunale ha ritenuto che il disposto dell’art. 2752 comma 2 che riconosce il privilegio ai crediti dello Stato per imposte, pene pecuniarie e tasse non deroga al disposto dell’art. 2749 c.c., a sua volta non derogato dal disposto degli artt. 20 e 30 d.p.r. n. 602/1973 che prevede interessi di mora anche sugli interessi già maturati in caso di decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale. Comunque Equitalia non ha provato la notifica della cartella esattoriale in data anteriore al fallimento, sì che le competerebbe il privilegio al tasso legale sugli interessi relativi al biennio, che non sono stati però indicati nel loro preciso ammontare nella nota d’iscrizione ipotecaria prodotta a corredo della domanda d’insinuazione.
A questa decisione la ricorrente contrappone 4 motivi sostenendo che: 1- dovendo tenersi conto della causa del credito ai sensi dell’art. 2745 c.c., il quadro normativo richiamato – art. 2752 c.c. e art. 89 d.p.r. n. 602/1973 – prevede il medesimo grado di privilegio per l’IVA e per gli interessi nascenti dallo stesso tributo; 2 – lo scorporo degli interessi di mora non sarebbe condivisibile entrando a far parte di un unicum; 3 – l’applicazione del tasso legale agli interessi successivi all’apertura della procedura viola il disposto dell’art. 30 d.p.r. più colte citato che prevede un tasso speciale, annualmente indicato con d.m.; 4 – l’iscrizione ipotecaria è stata effettuata con riferimento agli interessi al tasso speciale annualmente previsto.
Il Consigliere rei ha depositato proposta di definizione nei seguenti termini: “La questione posta con i primi due motivi potrebbe meritare accoglimento a lume della consolidata giurisprudenza secondo cui, pur essendo esclusa l’applicazione analogica delle cause di prelazione, l’indennità di mora per i crediti erariali merita il medesimo rango attribuito dall’art. 2749 c.c. agli interessi condividendone la natura risarcitoria (Cass. nn. 3878/92, 5247/93, 6214/94, non contraddetto da S.U. n. 5165/2009 con riguardo alla diversa ipotesi in cui il credito per IVA sia stato ammesso allo stato passivo sulla base della sola dichiarazione). Nondimeno il ricorso potrebbe meritare il rigetto in quanto il terzo motivo non coglie nel segno, e pertanto appare inammissibile. Non censura infatti la ratio decidendi che, lungi dall’escludere l’applicazione del diverso tasso legale invocato dall’istante, ha ritenuto indimostrata la notifica della cartella, che ne presuppone l’applicazione, che resta dunque, in quanto non smentita nel motivo, circostanza accertata in senso inoppugnabile. Il quarto motivo resterebbe assorbito. Al credito per interessi è stata applicata la prelazione ex art. 2749 c.c., quello per gli interessi di mora sarebbe comunque rimasto indimostrato”. Il collegio, pur rilevando l’infondatezza delle censure articolate nel merito in ricorso, ritiene di condividere la riferita proposta e per l’effetto dichiara inammissibile il ricorso, senza provvedere sul governo delle spese del presente giudizio, stante l’assenza d’attività difensiva della curatela.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso.
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