Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 12 settembre 2014, n. 37648
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovann – Presidente
Dott. LEO G. – rel. Consigliere
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore nell’interesse di (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 19/07/2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dr. Guglielmo Leo;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il Difensore della parte civile (OMISSIS), avv. (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Avuto riguardo alla tesi difensiva proposta con l’atto d’appello – fondata sulla coincidenza tra l’epoca in cui (OMISSIS) aveva sospeso il pagamento dell’assegno mensile fissato in sede di separazione ed il momento in cui la (OMISSIS) aveva cambiato residenza, senza indicare al marito il proprio recapito – la Corte territoriale aveva rilevato che lo stesso (OMISSIS) avrebbe potuto continuare a servirsi di vaglia postali, o comunque avrebbe potuto facilmente acquisire il nuovo indirizzo della moglie, procurandosi un certificato di residenza o informandosi presso i figli maggiorenni, presumibilmente rimasti in contatto con la madre.
2. Ricorre personalmente l’imputato, deducendo – in base all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), – violazione dell’articolo 570 c.p., comma 1, e vizi alternativi di motivazione.
Si prospetta in primo luogo una sorta di travisamento della prova, poiche’ si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe considerato come il (OMISSIS) avesse sospeso i pagamenti mediante vaglia postale poiche’ questi gli erano stati restituiti per irreperibilita’ del destinatario.
Il certificato di residenza non avrebbe comunque indicato il nuovo indirizzo della donna, e la cognizione del suo recapito da parte dei figli sarebbe oggetto di una mera illazione.
Non sarebbe stato affrontato, poi, il tema della prova circa lo stato di bisogno della persona offesa, particolarmente delicato, a parere del ricorrente, in quanto la (OMISSIS) non avrebbe mai preso contatto con il marito per ottenere quanto le spettava.
Dalla dichiarazione di inammissibilita’ consegue per l’interessato la condanna al pagamento delle spese processuali, ed anche al versamento di una somma ulteriore, che questa Corte, valutate le circostanze del caso concreto, stima di quantificare in euro 1.000,00.
Va aggiunto che la moglie separata del ricorrente, costituita parte civile, ha presenziato anche alla fase di legittimita’ del giudizio, chiedendo tra l’altro la rifusione delle relative spese di assistenza. Il Collegio, vista la domanda depositata in udienza, considerate le attivita’ dispiegate, apprezzato ogni altro parametro previsto dalla legge, liquida le spese indicate in euro 3.000,00, somma nella quale deve intendersi compresa la percentuale concernente le spese di carattere generale. All’importo indicato dovranno invece aggiungersi le somme dovute con riguardo all’Imposta sul valore aggiunto ed a titolo previdenziale.
2. Non v’e’ dubbio che la motivazione della sentenza impugnata sia assai scarna. Va per altro considerato che si tratta di un provvedimento di conferma della conforme decisione di primo grado, conseguentemente richiamata, i cui contenuti sono condizionati da quelli dell’atto d’appello. Si giustifica in questa chiave l’attenzione quasi esclusiva al tema della presunta irreperibilita’ di (OMISSIS), che costituiva e costituisce l’argomento centrale della difesa di (OMISSIS).
Il concetto essenziale che la Corte territoriale ha espresso nel proprio provvedimento, e sul quale si e’ fondata la decisione censurata, e’ che sui soggetti interessati da un obbligo di assistenza familiare grava un dovere di diligenza, cioe’ di attivazione al fine di rendere possibile l’assistenza medesima.
E’ completamente estranea alla logica ed alla lettera della fattispecie incriminatrice la soluzione che dovrebbe affermarsi nel caso contrario, cioe’ la giustificazione dell’inerzia in mancanza di sollecitazioni provenienti dal soggetto tutelato.
Dovra’ poi discutersi, nella prospettiva segnata dalle scriminanti potenzialmente evocabili in situazioni del genere (stato di necessita’, ad impossibilia nemo tenetur, consenso dell’avente diritto), od anche in punto di integrazione dell’elemento soggettivo del reato, se l’attivazione concretamente posta in essere nei singoli casi possa dar luogo, nonostante l’omissione dell’assistenza, ad una situazione di non punibilita’.
Tuttavia, nella concreta fattispecie, i Giudici del merito hanno constatato come il ricorrente si fosse limitato a prendere atto del respingimento dei vaglia postali spediti all’indirizzo usuale della (OMISSIS), che costei aveva lasciato senza fornire allo stesso ricorrente il proprio nuovo recapito. L’atteggiamento inerziale assunto dal (OMISSIS) e’ stato giudicato antidoveroso, e cio’ corrisponde, come detto, ai profili essenziali della norma incriminatrice. Poco importa, di conseguenza, che la Corte territoriale sia incorsa in qualche possibile errore od incongruenza nell’elencare le attivita’ che il ricorrente avrebbe potuto compiere per non interrompere il rapporto assistenziale. Vero ad esempio che insistere coi vaglia sarebbe servito a poco, e che difficilmente (OMISSIS) avrebbe ottenuto un preciso indirizzo attraverso ricerche anagrafiche sul nucleo familiare di provenienza della (OMISSIS).
Ma il punto e’ – come gia’ si e’ detto e come risulta dalla sentenza impugnata – che la legge considera doveroso un atteggiamento diligente del soggetto obbligato, del quale nella specie non v’e’ alcuna traccia (ne’ per vero sono indicate, al proposito, informazioni che la Corte territoriale avrebbe trascurato). Per inciso, il riferimento ad una interlocuzione con i figli maggiorenni della coppia non e’ affatto un rilievo congetturale, ma una notazione esemplificativa delle attivita’ esperibili piu’ immediatamente e facilmente, eppure, per quel che risulta, non tenute.
Quanto poi all’omissione di rilievi sullo stato di bisogno della persona offesa – tema trattato ma non particolarmente sviluppato nei motivi di appello – il ricorrente trascura che il Tribunale aveva riqualificato il fatto modificando l’originaria imputazione – che concerneva il delitto di cui all’articolo 570 c.p., comma 2 – ed affermando la responsabilita’ del (OMISSIS) per il delitto di cui al comma 1 della norma citata. Cio’ anche sul presupposto che non ricorresse lo stato di bisogno della (OMISSIS), e giudicando in fatto che la traumatica e prolungata interruzione del contributo materiale alle esigenze di vita della persona offesa avesse integrato quella violazione dei doveri di assistenza cui si riferisce, appunto, la fattispecie delineata al citato articolo 570, comma 1.
Condanna inoltre il ricorrente a rifondere alla parte civile (OMISSIS) le spese sostenute in questo grado, che liquida in euro 3.000,00, comprensivi di spese generali, oltre ad I.v.a. e C.p.a..
Leave a Reply