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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

Sentenza 12 marzo 2013, n. 11795

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

L.G. , imputata, e la parte civile, C.D. , ricorrono, a mezzo dei loro difensori avverso la sentenza 21 marzo 2012 della Corte di appello di Roma, la quale ha confermato la decisione di primo grado, “limitatamente ai baci sulla bocca e agli abbracci con intensità” di cui alla prima parte del capo di imputazione (minori D.T. , G. , V.), con conseguente riduzione della pena a un mese e dieci giorni di reclusione e conferma della condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, ed al rimborso delle ulteriori spese del grado nei confronti delle parti civili costituite S.C. (genitore di D.T.L.), A.P. (genitore di C.V.G.), V.A. e S.V. (genitori di V.B.), D.P.S. (genitore di Co.Et.) e C.D. (genitore di C.N.).
1.) il capo d’imputazione e le decisioni di merito.
Alla L. è stata contestata la violazione continuata dell’art. 571 cod. pen. c.p. perché instaurava un clima di disagio e paura in alcuni dei minori a lei affidati e di preoccupazione e sfiducia nei suoi confronti da parte dei loro genitori, tenendo un atteggiamento non consono al suo ruolo di educatrice presso l’asilo nido “…”, a volte ponendo in essere condotte invadenti dell’intimità dei bambini, quali il baciarli sulle labbra, come nel caso del minore L..D.T. e abbracciarli con intensità anche quando questi manifestavano reazioni di imbarazzo, a volte atteggiamenti aggressivi, urlando ai bambini di stare zitti, a volte ancora atteggiamenti di esibizionismo quali il ballare con le scarpe sui tavoli, dove i bambini dovevano consumare il pasto dopo che erano stati puliti e preparati dagli inservienti, o il muoversi in modo provocante e lezioso davanti agli occhi dei bambini e dei loro genitori; e inoltre in tale contesto teneva comportamenti vessatori e in particolare: – lanciava il contenuto di un cucchiaio di pasta sul viso della bambina E..G. perché questa non voleva mangiare; – portava il bambino T..P. (c. ) in cucina, lo appoggiava su un bancone e lo terrorizzava perché non voleva mangiare, per lo stesso motivo faceva piangere il bambino D.T.L. , spesso toglieva il pasto a quelli più lenti nel consumarlo e lo mangiava lei stessa, come nel caso del minore C.N. ; – spegneva la luce e oscurava la stanza, dicendo che “la luce eccita i bambini; poi nel buio sbatteva con violenza un qualche oggetto rumoroso sul tavolo in modo da spaventare i bimbi e indurli al silenzio; – metteva il piede, calzante la scarpa, sulla testa del bambino Et..Co. perché questi si era distratto e non la guardava mentre lei ballava; – metteva il bambino V.B. seduto sul vasino con faccia contro il muro; – imbrattava il viso dei bambini utilizzando normali pennarelli e incurante del pianto degli stessi (come sicuramente per il minore C.V.G.). Il Tribunale di Roma, con sentenza 4 giugno 2010 ha dichiarato la L. colpevole del reato di cui agli artt. 81 capoverso e 571 cod. pen., condannandola alla pena di due mesi due di reclusione e al risarcimento del danno parti civili.
Il primo giudice ha ritenuto la colpevolezza dell’imputata sulla base delle dichiarazioni rese dai genitori di alcune delle parti offese, dalle colleghe G..B. , D.L. , U.U. e F..F. , dalla coordinatrice dell’asilo Gi.Lu. , dalla psicologa D..B. , dal direttore del primo municipio g..g. , dalla coordinatrice centrale B.S. , dal direttore delle politiche educative del Comune di … S..S. , nonché da alcuni testimoni indicati dalla difesa tra i quali A..M. . La Corte di appello, con la sentenza impugnata, dopo aver frazionato in due parti distinte le accuse alla L. (“condotte invadenti” e “comportamenti vessatori”), ha ritenuto che le condotte specificate nella seconda parte del capo d’imputazione, non riscontrate dalle dichiarazioni dei genitori e degli altri testimoni escussi, pur considerate nel loro insieme, non abbiano realizzato un metodo educativo, fondato sull’intimidazione che sia stato connotato da arbitrarietà e sia stato eccessivo nella misura, trasmodando nell’abuso del mezzo di educazione.
Diverse considerazioni ha fatto invece la corte distrettuale in ordine ai fatti di cui la L. è accusata nella prima parte del capo di imputazione (“condotte invadenti”) ed in particolare ai baci sulla bocca che, secondo la F. e la U. , l’appellante avrebbe dato ai bambini L..D. (al quale in un’occasione aveva dato un bacio prolungato tenendogli ferma la faccia), G.E. e B..V.
Le accuse secondo la corte distrettuale hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dei genitori di L..D. , del padre di B..V. , della mamma di E..G. , e della teste G..B. , supplente giornaliera.
Per la gravata sentenza tale quadro probatorio ha consentito di ritenere che l’imputata, almeno nei confronti dei tre bambini indicati, “quando li accoglieva”, li baciava sulla bocca e li stringeva a sé in modo eccessivo, anche in presenza dei genitori.
Questo comportamento, prolungato nel tempo, è stato dalla Corte di appello ritenuto un eccesso sanzionabile ex art. 571 c.p., perché avrebbe messo in pericolo l’equilibrio dei bambini e l’armonico sviluppo della loro personalità: i fatti, giustificati come manifestazione di affetto, costituirebbero quindi una condotta inappropriata ed abusante nei confronti dei minori, ai quali l’educatrice avrebbe imposto un comportamento di eccessiva affettività, incurante della gradualità necessaria nei loro rapporti.
I giudici di merito hanno pure precisato che, pur non risultando provato che la L. si sia spinta ad introdurre la lingua nella bocca dei bambini, “il bacio sulla bocca e l’abbraccio con intensità” fanno trasformare l’uso di un mezzo legittimo (il bacio) finalizzato a facilitare il rapporto educativo con bambini in tenera età, in illecito abuso (bacio sulla bocca), non rispettoso della serena crescita dei bambini, della cui sfera intima costituisce un’indebita invasione, potenzialmente dannosa e idonea a determinare il pericolo di una malattia fisica o psichica, intesa come conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo.
Avverso la sentenza della Corte di appello vi è ricorso per cassazione dell’imputata L.G. , e della la parte civile, C.D. , padre del minore N. , per il quale l’imputata era stata accusata di avergli “tolto il pasto”, per la sua lentezza nel consumarlo, e di “averlo mangiato lei stessa”.
2.0) I motivi di impugnazione.
2.1) il ricorso della parte civile D..C.
Il difensore della parte civile ricorre, deducendo, con un primo motivo, violazione di legge, sotto due distinti profili: innanzitutto per l’esclusione dallo schema dell’art. 571 delle condotte indicate nella seconda parte del capo di imputazione; in secondo luogo in punto di qualificazione giuridica dei fatti da ritenersi ascrivibili nelle condotte di maltrattamento.
2.2) l’impugnazione dell’imputata L.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento all’art. 552.1 lettera c) cod. proc. pen. per genericità ed indeterminatezza del capo d’imputazione, per omessa indicazione delle condotte abituali e non, nonché per mancata individuazione cronologica dei fatti.
Con un secondo motivo si lamenta che, nonostante l’assoluzione dalle imputazioni in danno di Et..Co. , C.N. e C.V.G. non vi sia stata corrispondente riduzione della statuizione.
Con un terzo motivo si prospetta falsa applicazione dell’art. 571 cod. pen. non integrando la condotta accertata (baci e abbracci intensi) l’abuso dei mezzi di correzione.
Con un quarto motivo si evidenzia vizio di motivazione nella valutazione perplessa della attendibilità intrinseca ed estrinseca delle colleghe dell’imputata ed in particolare di La.Do..
Con memoria (depositata il 22 gennaio 2013) la difesa dell’imputata: – ha dedotto l’inammissibilità dell’impugnazione della parte civile, in quanto proposta dall’avv. Spigarelli nella sua qualità di difensore e non di procuratore speciale; – ha rilevato comunque l’inammissibilità delle censure attinenti al merito della valutazione assolutoria della Corte di appello; – ha contestato in radice la sussumibilità dei fatti non solo nello schema del ritenuto art. 571 cod. pen. ma anche nella diversa ipotesi dei maltrattamenti ex art. 572 cod. pen..
Con morivo aggiunto si è rilevato, anche per gli effetti civili della decisione penale, il manifesto vizio di contraddittorietà della motivazione, là dove vi si afferma che “non può dubitarsi che i fatti rivelati, (…) si siano effettivamente verificati, cosi come è stato ritenuto dalla sentenza impugnata”.
Per la ricorrente infatti il quadro probatorio era palesemente carente ed inquinato dalla scarsa attendibilità delle tre colleghe, sicché la Corte avrebbe dovuto assolvere l’imputata per tutti i fatti indicati nel capo d’imputazione, che non hanno trovato riscontro alcuno nel dibattimento, ovvero sono stati riferiti solamente dalle testimoni La. , U. e/o F. , perché, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica, non vi è prova che gli stessi siano mai avvenuti. In tal senso si fa istanza di correzione della motivazione, con conferma del dispositivo assolutorio.
3) le ragioni della decisione di questa Corte.
Il terzo motivo di ricorso dell’imputata, sull’insussistenza del ritenuto abuso, è fondato, anche nei termini oggi illustrati e ribaditi dal Procuratore generale, il quale ha appunto concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la formula della insussistenza del fatto.
L’accoglimento di tale motivo rende superfluo l’esame delle altre doglianze. Inoltre, in via preliminare e contrariamente alla deduzione della difesa dell’imputata, va ribadita la ritualità dell’impugnazione e della presenza della parte civile C. , dato che risulta agli atti – al fg. 70 – la nomina a procuratore speciale ex art. 100 cod. proc. pen. dell’avv. Valerio Spigarelli, con espressa previsione del potere di proporre impugnazioni e ricorso per cassazione.
Tanto premesso è necessario evidenziare che, in difetto di impugnazione del P.M., nella specie, “la condotta provata dell’imputata”, ed oggetto di contestazione e valutazione in questa sede, consiste esclusivamente “in baci sulle labbra dei bambini e in abbracci con intensità”, al momento della loro accoglienza.
Per ciò che attiene invece al minore N..C. , bambino dell’età di due anni e che ha frequentato l’Asilo … dal (omissis) , la contestazione ha riguardato il solo fatto che l’imputata “gli portava via gli alimenti ed il pranzo, perché era lento nel mangiare (pag. 9 sentenza I grado, testimonianza di D..C. )”.
Su tali premesse ed in tali ambiti fattuali va quindi soppesata la condotta della maestra alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in punto di applicazione dell’art. 571 cod. pen..
Va in proposito rammentato che il concetto di abuso, per cui è sufficiente il dolo generico (cfr. Cass. pen. sezione 6, u.p. 23 ottobre 2011 Dam. e Dam.), presuppone in ambito scolastico un potere educativo o disciplinare che deve però essere usato per le finalità ad esso proprie, senza travalicare i limiti previsti dall’ordinamento, ed avuto specifico riguardo alla evoluzione interpretativa del paradigma di “abuso sul minore”, pacificamente esteso non solo alle condotte dannose sul piano fisico, ma anche a quelle pregiudizievoli sul piano psicologico, correlato allo sviluppo anche sociale della persona, destinataria dell’azione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia (Cass. pen. sezione 6, u.p. 14 giugno 2012 V..).
In questo interagire, pedagogico e socializzante, va pacificamente escluso l’uso della violenza per una duplice considerazione: a) per il primato che l’ordinamento attribuisce alla dignità delle persone, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più come in passato semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione da parte degli adulti); b) perché non può perseguirsi quale meta educativa, un risultato armonico di sviluppo della personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di convivenza, utilizzando un mezzo violento che contraddice tali finalità (Cass. pen. sezione 6, u.p. 10 maggio 2012 in ricorso C).
Ciò posto, esclusa la modalità violenta, va ora valutato se una manifestazione accentuata di affettuosità, data nella specie da “baci sulle labbra” ed “abbracci intensi”, nella interazione educatrice-bambino, all’interno di un asilo nido, possa integrare il delitto in questione, tenuto conto che la corte distrettuale ha motivatamente escluso le altre connotazioni originariamente contestate e idonee invece a realizzare la condotta sanzionata dalla norma in questione.
Ritiene il Collegio che il giudizio circa la sussistenza degli elementi costitutivi del ritenuto delitto debba essere negativo.
Ciò consegue alla complessa valutazione della specificità del rapporto “educatrice-bambino”, soppesata l’età dei destinatari, il loro bisogno di rassicurazione all’atto del distacco dai genitori, e la corrispondente possibilità di modesti fugaci contatti corporei “viso-viso” tra personale educativo e bambini, finalizzati proprio a creare un clima di reciproca confidenza, essenziale in tale contesto socio-educativo e decisamente funzionale alla riduzione, nel bambino stesso, dell’ansia da distacco dall’ambiente e dalle figure familiari di riferimento.
In sostanza, ad avviso di questa Corte, esulano dalla specifica tutela penale, approntata dall’art. 571 cod. pen., quelle condotte, le quali, come quelle di specie, per le concrete modalità non violente e tipicamente affettuose non possono essere interpretate, appunto per la loro connotazione di piccolo eccesso o mancanza di misura nel relazionarsi educatore-bambino, come abuso in ambito scolare materno infantile.
L’assenza di profili di reato peraltro non esclude la censurabilità dei fatti accertati, apprezzabili sotto altri profili ma non in questa sede penale, attesa l’assenza della materialità del delitto.
La gravata sentenza va quindi annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Invero, ai fini dell’applicazione della esatta formula di assoluzione, il giudice, per risalente giurisprudenza, deve innanzitutto stabilire se il “fatto” sussiste nei suoi elementi obiettivi (condotta, evento, rapporto di causalità) e, solo in caso di accertamento affermativo, non verificato nella vicenda, può scendere all’esame degli altri elementi quali l’imputabilità, il dolo, la colpa, le condizioni obiettive di punibilità, etc, da cui è condizionata la sussistenza del reato (Cass. Pen. sez. 4, 5236/1990 r.v. 172622).
Quanto alla parte civile, va osservato come la condotta contestata in danno del bambino N..C. , attenga a fatti di “educazione alimentare”, senza le manifestazioni, definite nel capo d’imputazione, come “condotte invadenti l’intimità del bambino”.
La motivazione di non responsabilità della L. sul punto risulta adeguata, priva di illogicità o incongruenze narrative, e resiste alle critiche del gravame, anche in punto di diversa qualificazione della condotta, agli effetti civili.
Il ricorso della parte civile pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso dell’imputata, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Rigetta il ricorso della parte civile C.D., che condanna al pagamento delle spese processuali.

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