La massima
Risponde di concussione il medico che, abusando della reputazione e della incondizionata stima di cui lo stesso gode all’interno di una struttura ospedaliera, richiede denaro in cambio della promessa di operare i pazienti personalmente. Tale condotta assume una forza di intimidazione notevole specie se si considera la posizione subalterna dei pazienti, esposti per le gravi condizioni di salute ad un rischioso intervento.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI
SENTENZA 12 marzo 2013, n. 11793
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
A.M. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 15 dicembre 2011 della Corte di appello di Catania, che, in riforma della sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Catania 6 novembre 2009, qualificato il reato di cui al capo C) della rubrica come violazione dell’art. 340 cp., ha revocato la condanna al pagamento in favore della parte civile della provvisionale di Euro 100 mila e condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali; confermando nel resto; ha altresì condannato l’imputato a rimborsare alla parte civile costituita Azienda Ospedaliera (omissis) ” le spese del giudizio di secondo grado che ha liquidato in complessivi Euro 2500,00 oltre spese generali, iva e cpa..
1.0) la contestazione del capo C, la motivazione della sentenza impugnata e le ragioni della decisione di questa Corte di legittimità.
L’addebito del capo “C”, violazione dell’art. 340 cod. pen. (originariamente contestato come violazione dell’art. 331 cod. pen.: interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), trae origine dalla sospensione dell’attività chirurgica in una delle due sale operatorie del (omissis) , disposta dall’imputato – direttore dell’unità operativa di cardiochirurgia – con nota del 1 febbraio 2005, sulla base della segnalazione giunta dal capo tecnico della divisione … con la quale quest’ultimo, a seguito dell’interruzione del servizio di assistenza, declinava ogni responsabilità che potesse derivare dall’uso ulteriore di tale macchina.
Il Giudice di primo grado (e la corte distrettuale ha ribadito il fatto riqualificandolo), ha affermato la responsabilità dell’A. , assumendo che la cessata interruzione del rapporto con la ditta che curava l’assistenza della macchina non comportava un aumento del rischio per il malfunzionamento, ma solo eventuali aggravi economici nel caso di problemi di natura manutentiva, problemi non di competenza dell’A. .
1.1) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte sul capo C.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta illogicità e mancanza di motivazione con riferimento al solo capo C, qualificato come interruzione di pubblico servizio.
In particolare si lamenta: I) che sia mancata la prova di una compromissione tale da alterare significativamente le prestazioni dovute e gli effettivi disagi per i pazienti (nella specie: V.D. e S..F. ); II) che non si sia valorizzata la nota del tecnico T. che “declinava ogni responsabilità dall’uso ulteriore della macchina”: attestazione questa che obbligava l’imputato ad astenersi dall’utilizzare la sala operatoria per l’ipotizzato malfunzionamento della macchina.
Il motivo non ha fondamento.
La corte distrettuale, ribadendo le argomentazioni del primo giudice, ha concluso nel senso che l’imputato aveva dolosamente interrotto il funzionamento della sala operatoria per 16 giorni consecutivi, dal 1 al 16 febbraio 2005, interruzione da ritenersi per più profili arbitraria ed ingiustificata, in quanto:
a) il contratto di manutenzione non era affatto scaduto;
b) anche lo fosse stato, il professor A. non sarebbe stato ugualmente giustificato a chiudere la sala operatoria, perché il macchinario cuore-polmone era all’epoca efficiente e perfettamente funzionante, considerato anche che lo strumento era stato oggetto di un intervento di manutenzione pochi giorni prima della sospensione dell’attività chirurgica;
c) in ogni caso la scadenza del contratto di manutenzione avrebbe comportato soltanto un maggiore aggravio di spese a carico dell’azienda sanitaria, ove si fossero verificati malfunzionamenti e nessuna conseguenza sarebbe derivata all’attività dell’A. , il quale disponeva di un macchinario perfettamente funzionante.
d) la condotta dell’imputato aveva così determinato l’illegittimo rifiuto di ricovero del paziente V.D. e della paziente F.S. .
La gravata sentenza ha correttamente inquadrato tale condotta nella norma di cui all’articolo 340 c.p. in quanto il professor A. aveva interrotto per più di due settimane un servizio di pubblica necessità, senza alcuna giustificazione, pur essendo consapevole della sua delicatezza e della sua evidente importanza: un servizio da cui dipendeva la vita dei pazienti come dimostrato dai casi relativi al “cuore” dirottato verso le strutture ospedaliere di XXXXXX e da quello del rifiuto del ricovero della paziente affetta da aneurisma all’aorta.
Per tale tipologia di illecito risulta peraltro maturato il termine massimo di prescrizione in data 1 novembre 2012.
Tanto premesso, avuto riguardo alla regola per cui la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per prescrizione del reato soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza o, per contro, la prova positiva dell’innocenza dell’imputato (Cass. pen. sez. Unite 35490/2009, Tettamanti) va ora verificato se tale ultima evenienza sia agevolmente rilevabile nella fattispecie.
Il giudizio non può che essere negativo, attesa la narrativa in fatto e le corrispondenti argomentazioni in diritto, ineccepibilmente formulate nella gravata sentenza e dianzi riprese, tali comunque da impedire la favorevole conclusione di cui al capoverso dell’art. 129 cod. proc. pen..
La sentenza della Corte di appello va quindi annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all’art. 340 cod. pen., perché estinto per prescrizione.
2.1) Le concussioni e le tentate concussioni.
Tutte le condotte illecite addebitate al prof. A. , già definitivamente condannato per sostanziali identici comportamenti (Cass. pen. Sez. 6, 17234/2010 – rigetta in parte, App. Catania, 10 febbraio 2009 irrevocabile il 22 aprile 2010), hanno come unico comune denominatore la dazione o la promessa di denaro, ottenuta al fine di ottenere, da parte del detto autorevole specialista, la personale esecuzione dell’indilazionabile intervento chirurgico.
Va peraltro precisato, avuto riguardo alla recente novella di cui alla legge 190/2012, che nelle condotte di cui ai capi “D”, “E” ed “F” è contestata “la costrizione o comunque l’induzione”, mentre nei capi, concernenti la concussione tentata, e cioè nei capi sub “G” ed “H” l’espressione utilizzata ed oggetto di addebito è soltanto la “costrizione”.
2.2) la motivazione della Corte di appello sulle concussioni.
Per la Corte di appello l’abuso delle proprie funzioni, alla luce delle chiare deposizioni di numerosissimi testi, appare assolutamente evidente essendo esso consistito nel chiedere una somma di denaro in contanti per operare personalmente i pazienti: la forza di intimidazione derivava dal fatto che lo stesso professor A. godeva di una incondizionata stima ed apprezzamento da parte dell’utenza dell’azienda ospedaliera.
Sostiene la gravata sentenza che, trattandosi di interventi il più delle volte molto delicati al cuore, tutti i pazienti preferivano per ovvi motivi che fosse l’odierno imputato ad operarli. Anche perché il professor A. aveva acquisito negli anni una esperienza invidiabile né va taciuto il fatto che sia stato il primo a procedere ad un trapianto di cuore in questa città. Ecco perché la richiesta di denaro, accompagnata dalla promessa di operare personalmente, assumeva una forza di intimidazione notevole specie se si considera la posizione subalterna dei pazienti, i quali avrebbero dovuto subire un rischioso intervento al cuore. Rifiutare il pagamento della somma significava in definitiva dover rinunciare alla bravura ed all’esperienza del professor A. ed a tentare quindi la sorte affidandosi al medico di turno.
La conclusione dei giudici di merito è stata quindi nel senso che molti pazienti, per sottrarsi al pericolo di essere affidati a mani inesperte, avevano ceduto alle richieste di denaro specie se queste erano precedute da considerazioni molto preoccupanti in ordine alla salute dei pazienti da operare, ritenuti in gravissime condizioni di salute. Le pretese del professor A. erano peraltro temperate da frasi rassicuranti e quindi persuasive aventi ad oggetto la destinazione ad opere di beneficenza della somma incassata. Non solo. Il professor A. aveva avuto anche l’ardire di spiegare ai suoi interlocutori che le sue richieste economiche erano di gran lunga inferiori al costo di un intervento intramoenia che si aggirava intorno ai Euro 12.000,00.
Da tali circostanze la Corte di appello ha desunto lo stato di soggezione dei pazienti rispetto alla posizione di preminenza del P.U. il quale, consapevole della sua fama, aveva come unico fine quello di monetizzare la sua indubbia perizia ed esperienza chiedendo un compenso illecito per garantire la sua presenza all’intervento chirurgico.
2.3) i motivi di impugnazione sulle concussioni e le ragioni della decisione di questa Corte.
Con un secondo motivo la difesa del prof. A. lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per illogicità e mancanza, sulle fattispecie di concussione, considerato che l’imputato avrebbe richiesto i pagamenti contestatigli per l’esecuzione di interventi chirurgici oltre l’orario, cui era contrattualmente tenuto, e che la soluzione argomentativa scelta dalla Corte di appello risulterebbe “decettiva” e cioè fallace ed ingannevole, in relazione al protocollo di intesa tra Regione Sicilia e Università di Catania 18 novembre 2003.
Nella specie si sostiene: a) la mancanza di una più approfondita verifica, per accertare se quella offerta alle parti offese fosse per legge dovuta perché compresa nel “debito ospedaliere delle 19 ore settimanali” oppure fosse oltre tali tempi stabiliti dall’ordinamento, e, con essa, l’omissione della sussistenza della soggettività richiesta dal delitto in questione; b) la diversa realtà che il prof. A. rappresentò l’intervento “intra moenia” come unica condizione per garantire la sua personale qualità di operatore, con costi aggiuntivi rispetto a quelli proposti, ma mai subordinò la dazione di denaro alla prospettazione di un pericolo, nel caso in cui non si fosse accondiscesi alle sue pretese, essendosi nella specie trattato di un rapporto paritetico chirurgo persona offesa; c) il condizionamento esercitato dal parallelo procedimento a carico del ricorrente e dalla relativa definitiva decisione di condanna a titolo di concussione; d) l’ipotizzabilità della diversa previsione delittuosa della truffa, mancando un nesso causale tra la pretesa del ricorrente e il danno delle vittime.
Tali critiche non possono essere accolte, sia per la loro infondatezza, sia per la loro palese inammissibilità.
Invero: sulle coordinate temporali degli interventi, vi è ragionevole risposta da parte dei giudici di merito, in questa sede non sindacabile.
Sulla pretesa “pariteticità del rapporto” inoltre, la censura formulata è viziata da genericità, in quanto non si confronta affatto con le chiare ed ineccepibili argomentazioni della Corte di appello sul punto.
Il ricorso inoltre sembra non voler considerare, la massima di comune esperienza, conseguente ad un’usuale lettura della realtà, che, nei contesti in cui la richiesta veniva formulata dal “luminare”, nella sua qualità di Direttore dell’unità operativa di cardiochirurgia (…paziente in condizioni di tale gravità da esigere un indilazionabile intervento chirurgico…con prospettazione di imminente pericolo di vita), lo spazio di libertà in capo ai “parenti”, destinatari della proposta, era di tale modesta ampiezza e spessore da escludere, in radice, ogni e qualsiasi corrispondente condizione psicologica, equiparabile alla “induzione”, versandosi invece in una realtà suscettibile di definizione sotto la specie della “costrizione”, rilevante ex art. 317 cod. pen. anche nella nuova formulazione normativa.
Conclusione questa che, non solo rende irrilevante “quoad poenam” la novella 190/2012, ma esclude pure l’ipotizzabilità del delitto di truffa.
Quanto al lamentato “condizionamento”, esercitato dalla precedente condanna, trattasi di critica non consentita nel nostro sistema in quanto non concerne “i motivi della decisione espressi nella sentenza” e censurabili ex art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen., ma tende ad aggredire “i motivi personali del decidente”: in altre parole, il pregiudizio di colpevolezza nella psiche del giudice, derivato dalla conoscenza della precedente condanna dell’imputato, condanna peraltro correttamente valorizzabile (e nella specie opportunamente valorizzata dai giudici di merito) in quanto segnale indiscutibile della personalità del reo e della sua vita anteatta (art. 133 comma 2 n.2 cod. pen.).
Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione per l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tra l’altro fondato dai giudici di merito sulla precedente condanna irrevocabile (Corte di Cassazione sentenza 17234/2010) per analoghi reati.
La doglianza, al limite dell’inammissibilità, è inaccoglibile.
La sussistenza di attenuanti generiche è infatti oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal Giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, per cui la motivazione, purché congrua e non contraddittoria – come nella specie – non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass. Penale sez. IV, 12915/2006 Billeci) e tenuto conto che, nella specie, non è stata valorizzata una semplice precedente pronuncia di responsabilità, ma una puntuale recente decisione che ha sanzionato irrevocabilmente identiche condotte lesive dei medesimi beni giuridici, oggi nuovamente reiterate.
Il ricorso pertanto, quanto alle concussioni ed alla sanzione inflitta, risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
Per concludere, la gravata sentenza va annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui all’art. 340 cod. pen., perché estinto per prescrizione, con eliminazione della corrispondente pena finale di mesi 2 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso con condanna del ricorrente a rifondere alla parte civile, Azienda ospedaliera universitaria policlinico (omissis) , le spese sostenute in questo grado e liquidate in Euro 4.500.00 oltre i.v.a. e c.p.a..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 340 cod. pen. perché estinto per prescrizione ed elimina la corrispondente pena di mesi 2 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere alla parte civile Azienda ospedaliera universitaria policlinico Vittorio Emanuele di Catania, le spese sostenute in questo grado e liquidate in Euro. 4.500.00 oltre i.v.a. e c.p.a..
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