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Suprema Corte di Cassazione 

sezione V

sentenza n. 12576 del 18 marzo 2013

Svolgimento del processo
1. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza del 28 marzo 2012 ha modificato, mantenendo però ferma la medesima pena detentiva inflitta, la sentenza del Tribunale di Torino del 29 giugno 2011 riqualificando l’originaria imputazione di falso ideologico in atto pubblico informatico per tutti e tre gli episodi ascritti per solo due di essi (artt. 479 e 491 bis c.p.) mentre per il terzo episodio confermava quella di falso materiale in atto pubblico informatico (artt. 476 e 491 bis c.p.) in danno di M.E., Assistente della Polizia di Stato che avendo ricevuto un verbale di violazione del Codice della Strada per eccesso di velocità si era inserito per tre volte nel sistema informatico, sostituendo la data di notifica del suddetto verbale, eliminando poi la data di notifica (entrambe ipotesi di falso materiale) e dando atto, infine, della trasmissione degli atti alla Prefettura (falso ideologico).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) una violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla avvenuta diversa qualificazione del fatto;
b) una violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e, viceversa, alla innocuità del falso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale con accertamento in fatto, incensurabile in questa sede di legittimità, ha acclarato la sussistenza delle condotte di alterazione del sistema informatico che hanno interrotto il normale iter procedurale relativo al verbale della contravvenzione elevata all’odierno ricorrente.
Orbene, questa volta in punto di diritto, la giurisprudenza di questa Sezione ha da tempo (v. oltre la citata Cass. Sez. 5, 21 febbraio 2011 n. 14486 anche Sez. 5, 6 ottobre 2003 n. 49417 e in tema di falso ideologico Sez. 5, 16 novembre 2010 n. 43512) chiarito che la nozione di atto pubblico comprende, non solo gli atti destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e P.A., ma anche gli atti c.d. interni.
Tali devono intendersi, sia quelli destinati a inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di vantazione, che quelli che si collocano (come nella specie) nel contesto di una complessa sequela procedimentale, conforme o meno allo schema tipico e ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi.
Questa Suprema Corte ha già avuto modo, poi, di precisare che l’archivio informatico di una Pubblica Amministrazione debba essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del Pubblico Ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell’elaboratore, integri una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica (artt. 476 e 479 c.p.), ininfluente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo (v. Cass. Sez. 5, 18 giugno 2001 n. 32812, Sez. 5, 27 gennaio 2005 n. 11930 e Sez. 5, 21 settembre 2005 n. 45313).
Alla stregua di quanto precede, può allora affermarsi il principio di diritto secondo cui la previsione dell’art. 491 bis c.p. riguardi tanto l’ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo dello stesso, ricomprendendo, in entrambi i casi, le due distinte articolazioni della fattispecie penale: l’ipotesi che la falsità riguardi direttamente i dati o le informazioni dotati, già in sè, di rilevanza probatoria e l’ipotesi che riguardi, invece, contesti programmatici specificamente destinati ad elaborare dati ed informazioni, come prescritto dall’ultima parte della stessa norma sostanziale.
Correttamente, poi, la Corte territoriale ha chiarito, in diverso avviso dal primo Giudice, come l’alterazione di dati inseriti nel sistema informatico rivestisse una diversa connotazione posto che per i primi due episodi relativi alla modifica delle date di notifica dei verbali si era verificata una falsità materiale mentre con la successiva attestazione della trasmissione degli atti alla Prefettura l’imputato aveva compiuto una falsità ideologica.
Per distinguere la falsità materiale da quella ideologica occorre riferirsi, infatti, ai due significati che assume generalmente il termine “falso” quale espressione della non genuinità o della non veridicità di un documento.
Di talchè si ha la falsità ideologica quando nell’atto sono contenute attestazioni o dichiarazioni non veritiere, si ha la falsità materiale quando esiste una divergenza fra autore apparente ed autore reale del documento o quando questo sia stato alterato dopo la sua formazione (v. giurisprudenza pacifica a partire da Cass. Sez. 5, 19 febbraio 1969 n. 282).
3. Quanto al secondo motivo si osserva, innanzitutto come il dolo richiesto per il delitto di cui all’art. 476 c.p. sia un dolo generico, che consiste nella consapevolezza della immutatio veri, non essendo richiesto l’animus nocendi vel decipiendi (v. Cass. Sez. 5, 13 gennaio 1999 n. 3004 e Sez. 5, 3 giugno 2010 n. 29764).
Non si tratta, però, di un dolo in re ipsa, perchè anzi deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell’agente.
Orbene i Giudici del merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi perchè, dopo avere messo in evidenza la materialità del fatto così come accertata e come dinanzi descritta, hanno escluso che la false operazioni informatiche fossero ascrivibili ad una leggerezza dell’agente o ad un errore scusabile su una norma extrapenale.
La motivazione sul punto è immune da manifeste illogicità e non è censurabile in sede di legittimità trattandosi di un accertamento di fatto (v. pagina 12 della motivazione).
Va, infine, ricordato che questa Corte ha avuto più occasioni di occuparsi del c.d. “falso innocuo” a proposito del quale ha precisato che esso ricorre quando “determina un alterazione irrilevante ai fini dell’interpretazione dell’atto, non modificandone il senso” (v. Cass. Sez. 5, 19 giugno 2008 n. 38720) o, in altri termini, quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell’atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (v. la citata Cass. Sez. 5, 21 aprile 2010 n. 35076).
Dal che è agevole desumere che l’innocuità non deve essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto.
Detta conclusione è ancora più chiara riflettendo sul fatto che, nella esegesi delle disposizioni che puniscono i falsi, è stato sempre usato come criterio discretivo il fatto che la condotta incriminata abbia o meno messo in pericolo il bene della pubblica fede, con particolare riferimento al dovere del funzionario pubblico o del privato di attestare la verità in ordine a fatti rilevanti dal punto di vista giuridico destinati ad essere documentati a fini probatori nell’atto pubblico (v. Cass. Sez. 3, 19 luglio 2011 n. 34901).
Nella specie l’innocuità era stata esclusa dalla Corte territoriale a cagione dell’inesistenza dell’irrilevanza di quanto posto in essere e tale da determinare un diverso corso del procedimento amministrativo conseguente alla violazione del Codice della Strada.
4. Dal rigetto del ricorso deriva, per concludere, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

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