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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 12 giugno 2014, n. 13424

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 28 novembre 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta:

1. Il Tribunale di Bari, con provvedimento del 13 febbraio 2011, ha accolto l’istanza ex art. 9 della legge n. 898/1970, di corresponsione di un assegno mensile di 200 Euro in favore della figlia minore P.N. .

2. Ha proposto reclamo il padre P.M. sostenendo l’illegittima imposizione dell’assegno alla luce della previsione contenuta nella sentenza di divorzio di una corresponsione una tantum dell’assegno di divorzio. Infatti l’assegno una tantum era stato stabilito e parametrato anche per le esigenze future della figlia minore N. dato che si era stabilito che la Pa. , beneficiarla, avrebbe acquistato una abitazione per sé e per la figlia con la somma di 100.000 Euro e avrebbe destinato la residua somma di 50.000 alle sue esigenze di vita e a quelle della figlia.

3. La Corte di appello ha respinto il reclamo rilevando che l’acquisto dell’abitazione aveva comportato una spesa di 145.000 Euro cosicché era rimasta una disponibilità di 5.000 Euro insufficiente alle esigenze di mantenimento della figlia in assenza di redditi propri della Pa. .della Corte di appello ma che non vengono riportate affatto nel ricorso.

7. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente contesta la pretesa affermazione della Corte secondo cui ricorrono nella specie i presupposti per la modifica dell’assegno divorzile ex art. 9 della legge n. 898/70 mentre, rileva il ricorrente, nessuna circostanza sopravvenuta può va La Corte distrettuale ha anche ritenuto equamente commisurata, anche tenendo

conto del reddito del P. , la somma di 200 Euro mensili oltre la metà delle spese straordinarie mediche e scolastiche.

4. Propone ricorso per cassazione P.M. affidandosi a due motivi di impugnazione con i quali deduce omessa motivazione e violazione di norme di legge.

5. Non svolge difese Pa.Fr. .

Ritenuto che:

6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché formulato genericamente con riferimento alle argomentazioni opposte dal ricorrente in sede di reclamo del provvedimento del Tribunale di Bari, argomentazioni che non sarebbero state prese in considerazione dalla decisione lere a modificare le condizioni della pronuncia di divorzio, emessa sul presupposto di un accordo intervenuto fra i due ex coniugi che doveva avere l’effetto di escludere qualsiasi ulteriore obbligo di contribuzione economica in favore della Pa. e della figlia N. . Il ricorrente contesta comunque che circostanze valutabili normalmente ex art. 9 della legge n. 898/70 siano nella specie intervenute.

8. Il motivo deve ritenersi fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione su accordo tra le parti, soggetto a verifica giudiziale, esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, a contenuto patrimoniale o meno, nei confronti dell’altro coniuge, attesa la cessazione, per effetto del divorzio e della suddetta erogazione “una tantum”, di qualsiasi rapporto fra gli stessi, con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione può essere richiesta, neppure per il peggioramento delle condizioni economiche dell’assegnatario o, comunque, per la soprawenienza dei giustificati motivi cui è subordinata l’ammissibilità della domanda di revisione del medesimo assegno periodico (cfr. Cass. civ. sezione I, n. 126 del 5 gennaio 2001 e sez. lav. n. 3635 dell’8 marzo 2012).

La Corte non condivide tale relazione quanto al secondo motivo di ricorso perché, ferma restando la giurisprudenza citata, essa non può applicarsi anche all’assegno di mantenimento del figlio che, oltre a non partecipare, anche in ragione della sua minore età, all’accordo per la corresponsione una tantum dell’assegno divorzile, ha un interesse distinto e preminente rispetto a quello dei genitori a vedersi assicurato, sino al raggiungimento della propria indipendenza economica, un contributo al suo mantenimento, da parte di entrambi i genitori, che sia idoneo al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita sicché la corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione e anche in vista delle esigenze di mantenimento del minore non pregiudica la possibilità di richiedere, ex art. 9 della legge n. 898/1970, la modifica delle condizioni economiche del divorzio qualora esse per fatti intervenuti, come nel caso in esame, successivamente alla sentenza di divorzio, si dimostrino inidonee a soddisfare le esigenze di mantenimento del minore.

Si ritiene pertanto che il ricorso debba essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

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