Corte di cassazione – Sezione VI civile – Sentenza 10 luglio 2012 n. n. 11582. Il divieto di espulsione dello straniero convivente con coniuge di nazionalità italiana (articolo 19, comma 2, lett. c), Dlgs n. 286/1998) non è applicabile allorché lo straniero sia già destinatario di un provvedimento espulsivo
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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 luglio 2012 n. n. 11582[1]
Lo ha deciso la Suprema Corte di cassazione, con la sentenza in commento affermando che “il divieto di espulsione dello straniero convivente con coniuge di nazionalità italiana (articolo 19, comma 2, lett. c), Dlgs n. 286/1998) non è applicabile allorché lo straniero sia già destinatario di un provvedimento espulsivo (che gli sia stato altresì debitamente comunicato): una siffatta estensione della portata del divieto (eccedente la lettera della legge che inequivocabilmente prevede il divieto di espulsione per chi sia già coniugato) favorirebbe la celebrazione di matrimoni strumentali e renderebbe inefficace ex post, e per fatto sopravvenuto, l’atto di esercizio del potere espulsivo che, invece, solo una espressa previsione di legge avrebbe potuto rendere revocabile”.
Sorrento, 11 luglio 2012. Avv. Renato D’Isa
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