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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 1 settembre 2014, n. 18468

 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28433/2012 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso il provvedimento n. R.G. 412/2012 V.G. della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 24/10/2012, depositato il 12/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore dei controricorrenti
che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza resa il 19.7.2012 il Presidente del Tribunale di Parma, provvedendo su ricorso ex articolo 710 c.c., presentato da (OMISSIS) e (OMISSIS) e da (OMISSIS) e (OMISSIS), esonerava (OMISSIS) dall’incarico di esecutore testamentario designato in relazione all’eredita’ di (OMISSIS).
Proposto reclamo dal (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 750 c.p.c., il Presidente delegato dal Presidente della Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame, compensando integralmente le spese.
Contro tale provvedimento (OMISSIS) propone ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., affidato a due censure, successivamente illustrate da memoria.
Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo e’ dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 750 c.p.c., per difetto di audizione degli interessati, presenti soltanto alla prima udienza collegiale del 5.10.2012, ma non riconvocati dal presidente di sezione cui il presidente della Corte d’appello aveva successivamente assegnato il procedimento. Il quale, pertanto, e’ stato deciso dal secondo giudice senza la previa convocazione delle parti.
2. – Il secondo mezzo d’annullamento denuncia la “violazione delle norme che disciplinano il giusto processo”, provocata dalla mancata convocazione delle parti e dal fatto che non sono stati concessi loro appositi termini per svolgere le difese.
3. – Preliminarmente va respinta l’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso, sollevata da parte controricorrente, per difetto del requisito di specialita’ della procura, siccome priva dell’espresso riferimento al provvedimento oggetto d’impugnazione.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il mandato apposto in calce o a margine (come nella specie) del ricorso per cassazione, essendo per sua natura speciale, non richiede ai fini della sua validita’ alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, sicche’ risultano irrilevanti sia la mancanza di uno specifico richiamo al giudizio di legittimita’ sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facolta’ solitamente rapportabili al giudizio di merito (cfr. per tutte, Cass. n. 26504/09).
4. – Del pari va respinta, per la sua assoluta genericita’, l’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso per difetto di autosufficienza, cosi’ erroneamente qualificata in rapporto all’asserito difetto del requisito della sommaria esposizione dei fatti, essendo tutt’altro che lacunosa nel ricorso la narrazione dei fatti sia preprocessuali sia processuali.
5. – Va condivisa, invece, l’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso per la non impugnabilita’ del provvedimento in questione.
Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che il provvedimento di esonero dell’esecutore testamentario per gravi irregolarita’ nell’adempimento dei suoi obblighi e’ assunto – in considerazione dell’espresso richiamo all’articolo 710 c.c., contenuto nell’articolo 750 c.p.c., u.c. – dal Presidente del Tribunale con ordinanza reclamabile davanti al Presidente della Corte d’appello; e che la decisione assunta da quest’ultimo in sede di reclamo non e’ ricorribile in cassazione, in conformita’ alla previsione specifica dell’articolo 750 c.p.c., e alla regola generale di cui all’articolo 739 c.p.c. (cfr. Cass. nn. 1764/08 e 26473/13).
5.1. – Parte ricorrente nella propria memoria sostiene che la non ricorribilita’ per cassazione del provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 750 c.p.c., in sede di reclamo dal Presidente della Corte d’appello riguarderebbe il solo merito della decisione, li’ dove, invece, nel caso in esame oggetto del ricorso ex articolo 111 Cost., sarebbe “non il provvedimento (definito decreto-ordinanza) del presidente della Corte d’appello di Bologna nel suo aspetto decisorio e motivazionale, ma, invece, tale provvedimento quale atto consequenziale ad un vizio processuale del procedimento di reclamo che ne ha pertanto determinato in via riflessa la dedotta e richiesta cassazione” (cosi’, testualmente, a pag. 4 della memoria).
5.1.1.- L’assunto non ha alcun pregio.
Infatti, le invalidita’ procedimentali si propagano all’atto terminale che ne dipenda, in base all’articolo 159 c.p.c., comma 1, e si convertono in motivi d’impugnazione di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 161 c.p.c., comma 1, (norma che sebbene riferita alle sentenze ha attitudine applicativa generale, estendendosi anche ai provvedimenti resi in forma diversa). Con la conseguenza che quoad effectum tali invalidita’ non sono distinguibili dalle nullita’ proprie dell’atto finale su cui si ripercuotono.
Ne deriva che in tanto puo’ essere fatta valere innanzi al giudice di legittimita’ l’invalidita’ derivata del provvedimento conclusivo di un procedimento, in quanto tale atto sia ex se ricorribile per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost..
Oltre a cio’, va rimarcato che la ricorribilita’ straordinaria per cassazione ex articolo 111 Cost., di un provvedimento diverso dalla sentenza dipende dal duplice requisito di decisorieta’ e di definitivita’ dell’atto, e che la tesi,di parte ricorrente equivale, in buona sostanza, a sostenere un’autonoma ricorribilita’ degli atti infraprocedimentali, in totale dispregio delle ragioni basilari che giustificano il predetto rimedio.
6. – In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
7. – Seguono e spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 1.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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