Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 9 marzo 2017, n. 11540

False dichiarazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria (reato che assorbe il falso ideologico articolo 181 del Cp) per il medico che certifica una patologia per l’avvocato, il quale si avvale della diagnosi ai fini del legittimo impedimento a partecipare ad un’udienza ma si sposta “freneticamente” per altri lavori

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 9 marzo 2017, n. 11540

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – rel. Consigliere

Dott. GIORDANO Anna Emilia – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa in data 21/10/2015 dalla Corte di appello di Milano;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Massimo Ricciarelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/10/2015 la Corte di appello di Milano ha confermato quella del Tribunale di Milano in data 21/2/2012, con cui (OMISSIS) e’ stato riconosciuto colpevole dei delitti di cui agli articoli 481 e 374-bis cod. pen. e condannato, previa unificazione ex articolo 81 cod. pen. e previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni uno mesi sei di reclusione (anni due, ridotta per le generiche ad anni uno e mesi quattro, infine aumentata ex articolo 81 cod. pen.).

2. Ha presentato ricorso lo (OMISSIS).

Deduce vizio di motivazione in relazione alla partecipazione concorsuale nel reato di cui all’articolo 481 cod. pen., e conseguentemente in merito alla sussistenza del delitto di cui all’articolo 374-bis cod. pen., nonche’ violazione di legge in relazione al mancato assorbimento dell’ipotesi di cui all’articolo 481 cod. pen. nel secondo delitto.

Ricostruito il ragionamento della Corte territoriale, il ricorrente sottolinea l’illogicita’ dell’affermazione secondo cui l’essere affetto da sciatalgia violenta dovuta ad ernia discale con prescrizione di riposo implicasse l’incompatibilita’ della patologia con spostamenti anche repentini del paziente.

La circostanza che lo (OMISSIS) non avesse ottemperato alla prescrizione non postula l’insussistenza della sciatalgia e dunque la falsita’ della certificazione.

La mancanza di prova di tale falsita’ era tale da riverberarsi anche sul delitto di cui all’articolo 374-bis cod. pen..

In secondo luogo osserva il ricorrente che la fattispecie sub 1) avrebbe dovuto ritenersi assorbita nella piu’ ampia fattispecie sub 2), con conseguente necessita’ di annullamento ed esclusione della pena irrogata ai titolo di aumento per la continuazione.

La prevalenza dell’articolo 374-bis cod. pen. corrisponde alla maggior specialita’ della fattispecie a tutela dell’amministrazione della giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile, salvo che con riguardo al tema del concorso dei due reati.

2. Si osserva che il ricorrente e’ stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’articolo 481 cod. pen., per aver chiesto ad un medico di redigere una certificazione nella quale era stata attestata una falsa diagnosi, nonche’ del delitto di cui all’articolo 374-bis cod. pen., per aver dichiarato tramite il citato certificato medico prodotto all’A.G. di essere affetto da una patologia, in realta’ inesistente, e di essere impedito a partecipare ad un’udienza dinanzi al Tribunale di Parma.

Il ricorso non si occupa direttamente del secondo reato ma pretende di contestarne la configurabilita’ sulla base di doglianze riferite al primo.

Sta di fatto che si formulano censure di merito e comunque manifestamente infondate, in ordine a temi sui quali i Giudici di merito si sono correttamente soffermati.

Costoro hanno infatti rilevato che il ricorrente, a suo dire, adducendo di non sentirsi troppo bene, aveva chiesto un certificato medico per giustificare la sua assenza al Tribunale di Parma, ed hanno peraltro aggiunto che tale certificato medico non era stato preceduto da alcuna visita del paziente e recava la diagnosi di “sciatalgia violenta dovuta ad ernia discale” e la prescrizione di riposo per la terapia del caso, da ritenersi incompatibili con i frenetici spostamenti dello (OMISSIS) nei giorni 14 e 15 gennaio 2009, attestati dalle diverse celle telefoniche impegnate dal cellulare ricorrente in quelle due giornate, e con l’osservazione diretta da parte della P.G. nei giorni immediatamente precedenti e successivi.

La circostanza che fosse stata chiesta una certificazione medica con uno scopo preciso, non preceduta da alcuna visita, vale di per se’ a sgomberare il campo dalla deduzione difensiva secondo cui l’inosservanza della prescrizione da parte del ricorrente non varrebbe ad attestare la falsita’ di una diagnosi che il medico non avrebbe potuto compiutamente formulare.

D’altro canto la Corte territoriale ha avuto modo di precisare che neppure il ricorrente in sede di interrogatorio aveva in qualche guisa giustificato i propri movimenti, di per se’ incompatibili con la prescrizione, adducendo di essersi spostato in macchina o con l’ausilio di un autista.

3. Ma se cio’ vale a suffragare la valutazione dei Giudici di merito in ordine alla penale responsabilita’ dello (OMISSIS), deve procedersi, sulla scorta di quanto dedotto nel ricorso, alla qualificazione giuridica dei fatti.

3.1. Per quanto qui interessa l’articolo 374-bis cod. pen. contempla, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, la condotta di chi dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati ad essere prodotti all’autorita’ giudiziaria condizioni, qualita’ personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare relativi all’imputato.

La pena e’ da anni uno ad anni cinque di reclusione ma e’ aggravata da anni due ad anni sei di reclusione se il fatto e’ commesso da pubblico ufficiale, da incaricato di pubblico servizio o da esercente la professione sanitaria.

Per contro l’articolo 481 cod. pen. contempla la condotta di chi nell’esercizio della professione sanitaria o forense o di un servizio di pubblica necessita’ in un certificato attesta fatti dei quali l’atto e’ destinato a provare la verita’.

La pena e’ alternativa e quella detentiva arriva ad un anno di reclusione.

3.2. Cio’ posto, appare evidente che entrambe la fattispecie risultano integrate, in quanto e’ in concreto ravvisabile una certificazione redatta da esercente la professione sanitaria e destinata ad essere prodotta all’A.G., nella quale sono falsamente attestati una condizione e un trattamento terapeutico dell’imputato.

Si tratta pero’ di stabilire se tra le due norme possa stabilirsi un rapporto in forza del quale una sola di esse risulti applicabile.

Va al riguardo osservato che, al di fuori di canoni legalmente definiti, “i giudizi di valore che i criteri di assorbimento e consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalita’, in particolare con il principio di determinatezza e tassativita’, perche’ fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l’applicazione di una norma penale” (Cass. Sez. U. n. 47164 del 20/12/2005, Marino, rv., 232302-4).

Ne discende che ai fini dell’individuazione della corretta opzione ermeneutica non possono utilizzarsi intuitive valutazioni, ma deve prendersi in considerazione la regola dettata dal citato articolo 15 cod. pen. che da’ prevalenza alla disposizione di legge speciale, salvo che sia diversamente stabilito, nel caso in cui piu’ leggi penali o disposizioni della medesima legge penale regolino la stessa materia.

In tale prospettiva si tratta dunque di verificare se possa o meno dirsi che le due fattispecie prese in considerazione in questa sede disciplinino la stessa materia.

Deve peraltro escludersi che possa assumere di per se’ rilievo l’identita’ del bene protetto (Cass. Sez. U. n. 19/4/2007, Carchivi, rv. 235962 cit.).

Deve invece aversi riguardo alla fattispecie astratta, cioe’ al fatto tipico nel quale si realizza l’ipotesi di reato (Cass. Sez. U. n. 1963 del 28/10/2010, dep. nel 2011, Di Lorenzo, rv. 248722).

D’altro canto, una volta individuata la medesima materia, si deve se del caso stabilire quale delle disposizioni possa dirsi speciale.

In tali valutazioni (secondo quanto rilevato da Cass. Sez. U. 248722 del 2011, Di Lorenzo, cit.) occorre aver riguardo all’oggettivita’ giuridica ed al profilo strutturale.

Possono in tal modo configurarsi casi di specialita’ unilaterale ovvero bilaterale o reciproca, nei quali entrambe le fattispecie contengono rispetto all’altra elementi di specificazione o aggiuntivi: non di rado in casi siffatti la stessa disposizione di legge utilizza formule (che in dottrina vengono spesso valorizzate a sostegno dei principi di sussidiarieta’ o di consunzione) che mirano a regolare la prevalenza di una norma sull’altra.

Ed invero l’articolo 374-bis cod. pen. contiene una di tali formule (“salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato”), che consente di ritenere la norma recessiva ove ricorra l’ipotesi considerata.

Ma nel caso di specie e’ proprio tale reato ad essere punito piu’ gravemente, cosicche’ la clausola si appalesa irrilevante.

Cio’ non toglie che possa in concreto ravvisarsi tra i reati in esame una relazione riconducibile al principio di specialita’.

E’ stato gia’ osservato che tra l’ipotesi in esame, ove aggravata dalla qualita’ del soggetto agente, e quella del falso ideologico intercorre un rapporto di specialita’, connotato dalla specifica destinazione dell’atto (Cass. Sez. 6, n. 13425 del 10/3/2016, Barbaro, rv. 267089).

Analoghe considerazioni possono formularsi nel caso di specie.

Entrambe le ipotesi si fondano su una falsa rappresentazione, che nel caso di cui all’articolo 374-bis puo’ essere resa da chiunque e nell’ipotesi di cui all’articolo 481 proviene da soggetto qualificato: peraltro nell’ipotesi aggravata anche l’ipotesi di cui all’articolo 374-bis postula la qualificazione del soggetto agente, cosicche’ le due fattispecie finiscono per sovrapporsi in relazione alla rispettiva oggettivita’ giuridica, con l’elemento specializzante per aggiunta, costituito nel caso di cui all’articolo 374-bis dalla funzione e destinazione della falsa rappresentazione.

A tale stregua non vi e’ margine per la concomitante applicazione delle due norme, prevalendo solo quella di cui all’articolo 374-bis cod. pen..

4. La conseguenza di cio’ e’ che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riguardo al reato di cui all’articolo 481 cod. pen., con eliminazione della pena di mesi due, imputata a tale reato a titolo di continuazione.

Il ricorso deve essere peraltro dichiarato inammissibile nel resto, cioe’ con riguardo al reato di cui all’articolo 374-bis cod. pen., ben potendosi a tal fine scindere ogni singolo capo (sul punto si rinvia a Cass. Sez. U. n. 6903 del 27/5/2016, Aiello).

Ne discende che non puo’ dirsi decorso con riguardo al reato di cui all’articolo 374-bis cod. pen., il termine di prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’articolo 481 cod. pen., perche’ assorbito dal reato di cui all’articolo 374-bis cod. pen., e, per l’effetto, elimina la relativa pena di mesi due di reclusione inflitta per la ritenuta continuazione.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso

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