Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 28 febbraio 2017, n. 9990

Il gip quando pronuncia sentenza di condanna per peculato deve anche provvedere a chiedere la restituzione integrale del prezzo o profitto del reato, così come richiesto ex articolo 444, comma 1-ter, del cpp.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 28 febbraio 2017, n. 9990

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – rel. Consigliere

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/03/2016 del GIP TRIBUNALE di TRIESTE;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MAURIZIO GIANESINI;

lette le conclusioni del PG Dr. PINELLI Mario, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di TRIESTE ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale il Gip di Trieste aveva applicato a (OMISSIS) ex articolo 444 c.p.p. la pena di un anno e tre mesi di reclusione, con sospensione condizionale della stessa, per il reato di peculato.

2. Il Procuratore generale ha dedotto due motivi di ricorso.

2.1 Con il primo motivo, dedotto per inosservanza o erronea applicazione di legge penale sostanziale, il ricorrente ha lamentato che il Gip non avesse sindacato la legittimita’ dell’accordo intervenuto tra le parti, in specie per non aver verificato l’ammissibilita’ della richiesta di applicazione pena subordinata alla restituzione integrale del prezzo o profitto del reato di cui all’articolo 444 c.p.p., comma 1 ter.

2.2 Con il secondo motivo, dedotto per vizi di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera E), il ricorrente ha segnalato l’omissione di una pur minima motivazione sul punto specifico della ammissibilita’ della richiesta di applicazione pena e, in particolare, sulle ragioni per le quali non era stata data applicazione alla norma di cui al citato articolo 444 c.p.p., comma 1 ter.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha condiviso le osservazioni del ricorrente e ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Procuratore generale e’ fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di TRIESTE per l’ulteriore corso.

2. E’ stato accertato in fatto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha pronunciato sentenza di applicazione pena ex articolo 444 c.p.p. per un reato di peculato consumato il (OMISSIS); non vi e’ traccia ne’ nel testo della sentenza, ne’ nel relativo verbale di udienza preliminare in pari data della avvenuta restituzione integrale del prezzo o profitto del reato richiesta dall’articolo 444 c.p.p., comma 1 ter per l’ammissibilita’ della richiesta di applicazione pena.

3. Il tema che si pone alla attenzione della Corte di legittimita’ e’ evidentemente quello di accertare la natura della norma ora richiamata dato che, se si trattasse di norma di diritto penale sostanziale che prevede una sanzione in qualche modo analoga a quella della confisca del profitto del reato di peculato di cui all’articolo 322 ter c.p., essa non sarebbe applicabile al caso in esame essendo stata introdotta nell’ordinamento con la L. 27 maggio 2015, articolo 6, successiva alla data di consumazione del peculato in questione, e quindi del tutto correttamente il Gip avrebbe omesso di accertare l’effettiva restituzione integrale del profitto del reato prima di accedere al “patteggiamento”.

3.1 L’omissione del Gip, poi, sarebbe stata del tutto coerente con il concorde indirizzo giurisprudenziale di legittimita’ che ha individuato nella confisca ex articolo 322 ter c.p. una natura sostanzialmente sanzionatoria con conseguente irretroattivita’ delle relative disposizioni a fatti di reato commessi prima della entrata in vigore della norma (Cass. Sez. Unite 31/1/2013 n. 18374, Adami, Rv 255037), con enunciazione di un principio che sicuramente sarebbe estensibile, per evidenti ragioni di analogia, anche alla “sanzione” di cui all’articolo 444 c.p.p., comma 1 ter se effettivamente di sanzione si trattasse.

4. E’ pero’ parere della Corte che l’articolo 444 c.p.p., comma 1 ter, per il chiaro riferimento a condotte riparatorie per un verso volontariamente adottate anche al di fuori di qualsiasi intervento giudiziale prescrittivo, e per l’altro temporalmente precedenti la richiesta di applicazione pena e anche, in ipotesi, allo stesso sorgere del procedimento, enunci in realta’ un condizione meramente processuale di ammissibilita’ del rito speciale in argomento e si collochi conseguentemente nell’ambito delle norme a natura esclusivamente procedimentale, in quanto tali sicuramente applicabili al caso in esame, nel quale la richiesta di applicazione pena era intervenuta quando gia’ la norma citata era in pieno vigore.

5. In diretta conseguenza di quanto sopra ritenuto, quindi, va affermato che il Gip, in sostanziale violazione di legge processuale, ha omesso di accertare la sussistenza di una condizione necessaria di accesso al rito del “patteggiamento”, con l’ulteriore conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ragione del venir meno del negozio processuale concordato dalle parti e fatto proprio dal Giudice con la sentenza stessa.

6. Il riconoscimento di fondatezza del primo motivo di ricorso del Procuratore generale esime dall’esame approfondito del secondo, evidentemente subordinato logicamente al mancato accoglimento del primo; in ogni caso andra’ qui osservato, in fatto, che vanno condivise le osservazioni svolte dal ricorrente dove lo stesso rileva che l’effetto dell’adempimento della condizione processuale di ammissibilita’ di cui si e’ detto e’ quello, da un lato, di impedire all’imputato qualsiasi vantaggio di natura economica direttamente derivante dal reato e, dall’altro, di consentirgli di escludere l’applicazione, con la sentenza pronunciata ex articolo 444 c.p.p., della confisca ex articolo 322 ter del profitto del reato o, in caso di sentenza di condanna ordinaria, anche della riparazione pecuniaria di cui all’articolo 322 quater a favore dell’amministrazione di appartenenza, circostanze tutte che supportano univocamente la conclusione che la restituzione integrale del profitto del reato ex articolo 444 c.p.p., comma 1 ter deva avvenire a cura esclusiva dell’imputato e non possa essere percio’ sostituita da adempimenti di terzi estranei al reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trieste per l’ulteriore corso

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