Abuso d’ufficio il direttore generale di un Comune che esprime una valutazione negativa della professionalità di un proprio di un proprio sottoposto al fine di bloccargli la progressione economica
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 19 maggio 2016, n. 20974
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni – Presidente
Dott. MOGINI Stefano – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – rel. Consigliere
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/06/2015 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ORSI Luigi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perche’ il fatto non sussiste o non costituisce reato;
udito per la parte civile, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
Uditi i difensori Avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 giugno 2015, la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza del Tribunale di Cagliari del 17 luglio 2014, che aveva dichiarato (OMISSIS) responsabile del delitto di abuso di ufficio e che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
In sede di merito era stato accertato che l’imputato, direttore generale del Comune di (OMISSIS), aveva procurato, per ragioni punitive e ritorsive, al dipendente (OMISSIS), funzionario dell’Ufficio legale, l’ingiusto danno consistito nella predisposizione, al fine della progressione economica, di una negativa valutazione delle sue prestazioni professionali per il periodo 2005-2006 (attribuendogli un punteggio pari a 50,8, non consentendogli cosi’ di partecipare alla graduatoria, alla quale erano ammessi i dipendenti con punteggio pari o superiore a 70).
In particolare, in ordine alla “valutazione qualitativa”, l’imputato aveva qualificato come “sufficiente” e “senza variazioni di spicco” il livello di prestazione all’ (OMISSIS), ancorche’ questi avesse in quell’anno conseguito ottimi risultati, vincendo tutte le cause in carico esclusivo all’avvocatura dell’ente, e nonostante il conseguimento nella precedente valutazione del massimo punteggio.
In ordine a tale giudizio, in sede di appello, era stato escluso che lo stesso fosse limitato ai rapporti interni, in quanto si dava atto della qualita’ dei ricorsi elaborati dall’ (OMISSIS) e quindi delle sue capacita’ professionali. La Corte territoriale evidenziava tra l’altro la lampante mala fede dell’imputato che aveva espressamente fondato il suo giudizio sulla lettura degli atti predisposti dal predetto, pur non avendo – come dallo stesso ammesso – alcuna competenza in materia.
In ordine all’indicatore “utilizzo del tempo di lavoro e delle risorse disponibili”, l’imputato aveva definito insufficiente il comportamento dell’ (OMISSIS), in quanto ritroso a qualsiasi regola sull’utilizzo del tempo di lavoro (definendo “biasimevole” il suo comportamento con consigliabile immediato cambiamento di rotta) e complicata e difficile la collaborazione dello stesso con i funzionari e dirigenti dei diversi Uffici dell’ente, a causa di numerosi orpelli frapposti per le soluzioni di quesiti. Diversamente, era risultato che l’ (OMISSIS) dal gennaio 2005 era stato autorizzato a fornire le sue prestazioni in orari diversi da quelli ordinari, venendo pertanto sottratto alle verifiche automatiche alla fase di ingresso e uscita dagli Uffici comunali, e che aveva adottato dal 17 ottobre 2005 la decisione, formalizzata in una nota scritta, di fornire pareri solo ai dirigenti o ai vertici dell’ente dietro motivata istanza scritta (comportamento che, oltre ad essere gia’ adottato da anni dall’ufficio legale e razionalmente orientato a perseguire obiettivi di ordine ed efficienza dell’azione amministrativa, era da ritenersi in totale aderenza con il Piano economico di gestione).
In sede di appello, la Corte territoriale riteneva che l’attribuzione all’ (OMISSIS) di una condotta ostruzionistica era anch’essa pretestuosa, posto che l’imputato ben era a conoscenza della posizione assunta da questi in ordine alle modalita’ di rilascio dei pareri in ordine alla quale non aveva effettuato come Dirigente alcun rilievo.
Quanto poi alla voce “Rapporti con il Dirigente”, l’imputato aveva valutato pessimi i rapporti dell’ (OMISSIS) con il dirigente a causa del suo comportamento irriguardoso e estremamente conflittuale, senza cenni di ravvedimento o cedimento.
In ordine a tale giudizio, erano state ritenute non verosimili le giustificazioni dell’imputato in ordine alla condivisone del parere da parte di tutti i dirigenti, in quanto la scheda era firmata dal solo (OMISSIS) e non esisteva alcun verbale della pretesa valutazione collegiale, ne’ nella scheda si dava atto di tale collegialita’ (anzi appariva significativa in senso contrario la modifica effettuata dall’imputato della denominazione corretta del parametro “Relazione con la dirigenza” in “Rapporti con il Dirigente”).
In sede di appello, venivano confermate tali valutazioni, ritenendo compiacenti le deposizioni dei testi della difesa e comunque irrilevanti, posto che non si era trattato di giudizio adottato collegialmente.
Quanto al parametro “arricchimento professionale”, l’imputato, pur giudicando buono il comportamento dell’ (OMISSIS), aveva aggiunto che lo stesso non aveva dato consequenziali risultati positivi.
Secondo il primo giudice, il cambiamento di valutazione da un anno ad un altro (l’anno prima l’ (OMISSIS) aveva conseguito il massimo punteggio), non trovava giustificazione nelle circostanze addotte dalla difesa (modifica dei parametri, minori risorse economiche, rivendicazioni dell’ (OMISSIS) contro il Comune) e che l’ (OMISSIS), nuovamente valutato per l’anno 2006, all’esito di contenzioso civile, aveva visto significativamente incrementato il suo punteggio, tanto da ottenere l’accesso alla progressione economica, prima negata.
Inoltre, era evidenziata in primo grado la circostanza che l’imputato, nonostante avesse riscontrato comportamenti negativi del dipendente, non avesse assunto alcuna iniziativa disciplinare nei confronti dell’ (OMISSIS).
In sede di appello, la Corte territoriale riteneva che l’unico intento perseguito dall’imputato fosse stato quello di pregiudicare la persona offesa, bloccando o rallentando la sua progressione economica, come dimostravano i punteggi ingiustificatamente negativi, la assenza di iniziative disciplinari a fronte dei giudizi suddetti (il che dimostrava tra l’altro la compiacenza delle deposizioni degli altri dirigenti, posto che neppure costoro avevano mai assunto iniziative in tal senso).
2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando tre motivi di annullamento e segnatamente:
– la violazione dell’articolo 323 c.p., in relazione all’utilizzazione del parametro dell’articolo 97 Cost., quale unico elemento per ricavare la sussistenza del reato, senza far ricorso all’ulteriore profilo distintivo della “doppia ingiustizia”, che risulterebbe del tutto dimenticato dalla sentenza impugnata, essendosi tratto il danno ingiusto esclusivamente dalla violazione di legge, trascurando la deduzione della difesa che la progressione economica orizzontale costituisce un mero concorso tra dipendenti (per cui l’ingiustizia del danno doveva essere accertata attraverso la comparazione fra eventuali punteggi asseritamente meritati ed analoghe valutazioni adottate in relazione ad altri concorrenti);
– la violazione dell’articolo 192 c.p.p., in relazione alla valutazione della prova dell’ingiustizia del fatto, e vizio della motivazione, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dai dirigenti del Comune e al travisamento della prova: la sentenza sarebbe incorsa nel vizio di motivazione nella valutazione delle testimonianze dei dirigenti, partendo dalla premessa travisata che la scheda di valutazione fosse riferita ai soli rapporti con il dirigente (mentre al contrario l’indicatore di valutazione riguardava i rapporti con la dirigenza); non avrebbe valutato che la parte offesa non era un libero professionista, ma un dipendente soggetto al rapporto gerarchico di subordinazione con il dirigente; avrebbe illogicamente tratto la prova del dolo persecutorio dall’aver omesso di promuovere azioni disciplinari nei confronti dell’ (OMISSIS);
– la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla prova del dolo intenzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso puo’ essere accolto nei limiti di seguito indicati.
2. Il primo motivo e’ palesemente infondato.
In sede di appello, l’imputato aveva soltanto contestato la sussistenza della condotta lesiva del principio di imparzialita’ della P.A., sostenendo che il suo comportamento era stato ispirato alla finalita’ di “premiare i dipendenti produttivi e spronare quelli improduttivi a fare meglio per poter ottenere dei riconoscimenti di natura economica al contempo evitando di incorrere in eventuali danni erariali ove non rispettasse la ratio della PEO”.
Pertanto, oltre a non aver sollevato la questione, e’ lo stesso imputato a riconoscere alla valutazione PEO un diretto impatto economico sui dipendenti.
In ogni caso, la sentenza impugnata dimostra per tabulas l’ingiustizia del danno patito dall’ (OMISSIS), richiamando le iniziative legali vittoriose da questo intraprese in sede civile per ristabilire i propri diritti.
Invero, il sistema di progressione economica orizzontale prevede la selezione – sulla base della valutazione del personale che ne abbia fatto domanda e quindi una graduatoria di merito – di dipendenti meritevoli ad accedere a diverse posizioni economiche all’interno di una stessa categoria.
Il vulnus arrecato all’ (OMISSIS) con l’attribuzione di un punteggio insufficiente per il passaggio alla categoria D4 realizzava quindi l’evento del danno ingiusto richiesto dall’articolo 323 c.p., che – come piu’ volte chiarito dalla Suprema Corte – non deve intendersi limitato solo a situazioni soggettive di carattere patrimoniale e nemmeno a diritti soggettivi perfetti, riguardando l’aggressione ingiusta alla sfera della personalita’ per come tutelata dai principi costituzionali (tra le tante, Sez. 5, n. 32023 del 19/02/2014, Omodeo Zorini, Rv. 261899).
Nel caso in esame, oltre all’impossibilita’ di accedere alla selezione per l’incremento economico (come tale tutelabile davanti al giudice ordinario, cfr. Sez. U civ., n. 26295 del 31/10/2008, Rv. 605275), il danno subito dall’ (OMISSIS) era da rinvenirsi anche alla perdita di prestigio e di decoro nei confronti dei propri colleghi di lavoro, strettamente connesso alla valutazione decisamente negativa e pregiudizievole emessa a suo carico dall’imputato.
3. Il secondo motivo e’ privo di fondamento.
La sentenza impugnata risulta immune dalle censure mosse dal ricorrente in ordine alla valutazione delle emergenze processuali.
Come esposto in narrativa, la Corte territoriale ha, con motivazione adeguata e priva di manifeste illogicita’, spiegato perche’ la valutazione espressa dall’imputato in ordine al parametro “Rapporti con il dirigente” non poteva essere espressione di una valutazione collegiale e perche’ le deposizioni degli altri dirigenti dovevano ritenersi irrilevanti o comunque non dirimenti.
Significativa e’ la osservazione effettuata dai giudici di merito, in ordine alla deliberata modificazione da parte dell’imputato dell’indicatore previsto dal contratto integrativo (che si riferiva alla “Relazione con la dirigenza”) in quello di “Rapporti con il dirigente”, in ordine al quale la valutazione espressa all’evidenza si riferisce ai rapporti con il singolo dirigente.
Ne’ la produzione della scheda di valutazione consente di ravvisare nel ragionamento probatorio dei giudici di merito l’invocato vizio del travisamento.
Tale vizio presuppone infatti l’esistenza di una palese difformita’ tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto (tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623).
Piuttosto, il ricorrente mira a confutare in questa sede il “significato della prova”, che, come e’ noto, e’ attivita’ estranea al controllo affidato al giudice di legittimita’ (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540).
Quanto al rapporto di subordinazione gerarchica, la sentenza impugnata ha affrontato la questione devolutale dall’appello (riferibilita’ della valutazione qualitativa delle prestazioni al solo profilo interno e non all’azione professionale esterna), con argomentazioni immuni da illogicita’ manifeste.
Come in narrativa gia’ evidenziato, la valutazione effettuata dall’imputato aveva avuto ad oggetto la qualita’ degli atti predisposti dall’ (OMISSIS) ed in particolare i ricorsi presentati, cosi’ dimostrando in maniera incontrovertibile che l’imputato volontariamente intese far riferimento alle capacita’ professionali di costui come legale dell’ente.
Non appare censurabile la motivazione della sentenza impugnata neppure con riferimento alla notazione della assenza di iniziative disciplinari mosse nei confronti dell’ (OMISSIS). Invero, proprio il rapporto di subordinazione gerarchica e i principi di buona amministrazione, piu’ volte evocati dalla difesa, avrebbero dovuto giustificare – a fronte dei consistenti rilievi mossi all’operato del dipendente – l’attivazione da parte dell’imputato dei meccanismi finalizzati alla contestazione delle infrazioni disciplinari; diversamente l’imputato si era limitato a far emergere i suddetti rilievi in una procedura di mera incentivazione economica, rendendo cosi’ plausibile la conclusione tratta dai giudici di merito, secondo cui l’imputato intese deliberatamente danneggiare la persona offesa utilizzando in modo strumentale la prima occasione utile di sua competenza.
4. Non puo’ essere accolto neppure l’ultimo motivo.
Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non abbia motivato sul perche’ l’agire dell’imputato non fosse stato sorretto dalla finalita’ di perseguire il buon andamento dell’ente.
Va ribadito al riguardo che la prova del dolo intenzionale del delitto di abuso d’ufficio deve essere ricavata da elementi ulteriori rispetto al comportamento non iure osservato dall’agente, che evidenzino la effettiva ratio ispiratrice del comportamento dell’agente, senza che al riguardo possa rilevare la compresenza di una finalita’ pubblicistica, salvo che il perseguimento del pubblico interesse costituisca l’obiettivo principale dell’agente (Sez. 2, n. 23019 del 05/05/2015 -, Adamo, Rv. 264280).
Si e’ anche condivisibilmente affermato che il dolo intenzionale non e’ escluso per il solo fatto del perseguimento da parte del pubblico agente di una finalita’ pubblica, laddove la stessa rappresenti una mera occasione della condotta illecita, posta in essere invece al preciso scopo di perseguire, in via immediata, un danno ingiusto ad altri o un vantaggio patrimoniale ingiusto per se’ o per altri (Sez. 3, n. 10810 del 17/01/2014, Altieri, Rv. 258893).
Fatte queste premesse, appaiono quindi non dirimenti le osservazioni difensive.
Per il resto, le critiche sulle carenze motivazionali in ordine all’elemento soggettivo si rivelano parimenti infondate.
La sentenza impugnata ha sufficientemente dimostrato come l’imputato avesse perseguito come obiettivo primario del suo operato (evento tipico) quello di danneggiare la persona offesa per ritorsione e vendetta personale, traendo elementi dimostrativi dalla modalita’ della condotta, che si era estrinsecata in punteggi cosi’ ingiustificatamente negativi (come il punteggio per i rapporti con il dirigente pari a uno) da rivelare le reali intenzioni dell’imputato.
A tal riguardo va richiamato l’insegnamento, secondo cui la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa dell’abuso di ufficio, puo’ essere desunta anche da elementi sintomatici come la macroscopica illegittimita’ dell’atto compiuto (Sez. 6, n. 36179 del 15/04/2014, Dragotta, Rv. 260233; Sez. 3, n. 48475 del 07/11/2013, Scaramazza, Rv. 258290; Sez. 6, n. 49554 del 22/10/2003, Cianflone, Rv. 227205).
5. La sentenza impugnata deve essere peraltro annullata senza rinvio risultando il reato ascritto all’imputato estinto per intervenuta prescrizione e non manifestamente infondati i motivi di ricorso.
Trattasi invero di reato di commesso in data (OMISSIS), per il quale il termine massimo di prescrizione del reato e’ da individuarsi in sette anni e mezzo. Il suddetto termine e’ decorso successivamente alla sentenza impugnata, in presenza di periodi sospensione del processo.
Pacificamente non possono ritenersi sussistenti i presupposti per una declaratoria di non punibilita’ nel merito, a norma dell’articolo 129 c.p.p., alla luce dei motivati rilievi posti a base dell’accertamento di responsabilita’ effettuato in sede di merito.
Va infatti qui ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice e’ legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi’ che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga piu’ al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessita’ di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato in parola estinto per prescrizione, mantenute ferme (ex articolo 578 c.p.p.) le statuizioni di carattere civilistico della stessa decisione.
Il ricorrente deve essere condannato a rifondere alla parte civile (OMISSIS) le spese sostenute nella presente fase di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili, e condanna il ricorrente a rifondere alla parte civile (OMISSIS) le spese sostenute nel presente grado, che liquida in Euro 3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA.
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