Il padre che non versa il mantenimento per i figli può essere condannato a risarcire il danno per ottenere la sospensione condizionale della pena senza necessità di accertare le sue condizioni economiche
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 17 febbraio 2017, n. 7604
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente
Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/07/2016 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tampieri Luca, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile, l’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Lecce riformava, sull’appello del P.M. e della parte civile, la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce che in data 27 novembre 2014 lo aveva assolto dal reato di cui all’articolo 81 c.p. e articolo 570 c.p., comma 2, (per aver fatto mancare sino al 20 maggio 2009 al figlio minore i mezzi di sussistenza), dichiarandolo responsabile per tale reato e condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa al risarcimento in favore della parte civile.
Deduce carenza e vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo, non risultando spiegate le ragioni a fondamento della configurabilita’ dell’elemento soggettivo del reato; sulla sussistenza delle condizioni per il beneficio di cui all’articolo 163 cod. pen., senza l’accertamento delle condizioni economiche dell’imputato; violazione di legge, carenza e vizio di motivazione, per la mancata rinnovazione delle prove dichiarative, in caso di overtourning della sentenza assolutoria.
2. Il ricorso e’ inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.
2.1. Quanto al dolo, va rilevato che correttamente la Corte di appello ha ritenuto errata la sentenza di primo grado per aver escluso l’elemento psicologico del reato per il solo fatto che l’imputato fosse a conoscenza che la mamma del minore provvedeva al sostentamento di quest’ultimo.
E’ principio piu’ volte affermato in sede di legittimita’ che, nel caso in cui la condotta violatrice dell’articolo 570 cod. pen. si esplichi nell’omissione da parte del genitore non affidatario dei mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro, il reato sussiste anche se l’altro genitore provvede in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole; infatti, l’eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, in tale situazione, all’assolvimento del suo primario dovere, non integra un’ipotesi di ignoranza scusabile di una norma che corrisponde ad un’esigenza morale universalmente avvertita sul piano sociale (tra tante, Sez. 6, n. 34675 del 07/07/2016, R, Rv. 267702).
Ne’ le dedotte motivazioni dell’inadempimento (difficolta’ economiche dell’imputato) potevano escludere l’elemento soggettivo del reato, che non richiede che la condotta omissiva sia posta in essere con l’intenzione e la volonta’ di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa (tra tante, Sez. 6, n. 24644 del 08/05/2014, L, Rv. 260067).
2.2. Relativamente all’accertamento della capacita’ economica dell’imputato, ai fini dell’articolo 165 cod. pen., va ribadito che, nel caso in cui il beneficio della sospensione condizionale della pena sia subordinato all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non e’ tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato, salva l’ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacita’ economica di adempiere (tra tante, Sez. 3, n. 29996 del 17/05/2016, Lo Piccolo, Rv. 267352).
Nel caso in esame, come evidenziato dalla Corte di appello, era stato proprio lo stesso imputato, nell’esporre la sua situazione lavorativa, ad aver escluso una siffatta eventualita’, posto che aveva dichiarato che, dopo intervallati periodi di inattivita’, durante le quali aveva percepito delle indennita’, era stato assunto “a tempo indeterminato” dal Comune di Carmiano il 25 dicembre 2007.
2.3. Non ha alcun fondamento il richiamo del ricorrente ai principi affermati da questa Corte in tema di riforma del giudizio assolutorio, in quanto presupposto per configurare il vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per mancato rispetto del canone di giudizio “al di la’ di ogni ragionevole dubbio”, di cui all’articolo 533 c.p.p., comma 1, e’ pur sempre che la sentenza di appello affermi la responsabilita’ dell’imputato operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell’articolo 603 c.p.p., comma 3, (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492).
Il ribaltamento del giudizio assolutorio nel caso in esame e’ stato basato dai Giudici dell’appello non su un rinnovato apprezzamento delle prove dichiarative, bensi’ sull’errore di diritto in cui era incorso il primo giudice nel ritenere insussistente l’elemento soggettivo del reato.
3. Alla declaratoria di inammissibilita’ segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro 1.500.
Segue altresi’ la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questa fase in favore della parte civile, (OMISSIS), liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500 in favore della cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile, (OMISSIS), che liquida complessivamente in 3.500 Euro, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA
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