Gli atti di violenza esercitati da un’insegnante di scuola materna nei confronti di infanti di tre anni devono essere qualificati come delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e non come abuso dei mezzi di correzione e di disciplina (art. 571 c.p.), atteso peraltro che le dichiarazioni dei bimbi, per quanto da valutarsi con particolare attenzione, non possono ritenersi aprioristicamente inaffidabili
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 13 marzo 2017, n. 11956
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente
Dott. TRONCI Andrea – rel. Consigliere
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere
Dott. D’ARCANGELO Fabrizi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/11/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. PAOLO CANEVELLI, che ha concluso per la declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di fiducia di (OMISSIS), insegnante presso la scuola materna “(OMISSIS)”, in (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 16.11.2015, con cui la Corte di appello di Ancona, in riforma della pronuncia del Tribunale di Pesaro, ha confermato la sua declaratoria di condanna (oltre statuizioni civili) per i fatti di reato ascrittile al capo a) della rubrica – qualificati come violazione dell’articolo 571 c.p., a fronte dell’originario addebito elevato ai sensi dell’articolo 572 dello stesso codice, in ragione della contestazione degli specifici e reiterati atti di sopraffazione, anche violenti, posti in essere nei confronti dei piccoli affidatile, ivi appositamente indicati – con conseguente rideterminazione in misura di mesi quattro di reclusione della pena inflittale e riduzione a pari durata della sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, per il resto assolvendola con ampia formula – perche’ il fatto non sussiste dalle ulteriori imputazioni, di violenza privata consumata e tentata, sub b) e c), l’una in danno di un’assistente scolastica e l’altra della madre di una dei piccoli vessati.
2. A sostegno della proposta impugnazione, il legale ricorrente deduce:
I) “illogicita’ o mancanza della motivazione”, da un lato, essendosi in presenza di un processo “incentrato sulla ricerca di prove dei presunti maltrattamenti”, il cui vano esito si e’ tuttavia tradotto nella “sola derubricazione del reato nella fattispecie di cui all’articolo 571 c.p.”; dall’altro, essendo fondata l’accusa unicamente sulle dichiarazioni provenienti da bambini dell’eta’ di tre anni, al loro primo impatto in un ambiente diverso da quello familiare, quali riferite dai rispettivi genitori, che, reputandole gravi, hanno rappresentato loro percezioni, rimaste comunque sfornite di riscontro, essendosi anzi acquisiti elementi di segno opposto, neppure presi in esame dalla Corte distrettuale;
II) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo sia al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oggetto di specifica doglianza formulata con l’atto di appello a suo tempo formalizzato, sia alla determinazione del quantum di pena, abbisognevole di adeguata motivazione, che non puo’ dirsi soddisfatta mediante l’asettico richiamo agli indici fissati dall’articolo 133 c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto non ha alcun fondamento e va pertanto rigettato, non prima, peraltro, di aver fatto luogo alla corretta qualificazione giuridica del fatto, in conformita’ al tenore originario del capo d’accusa.
2. Sostanzialmente generico e, comunque, infondato e’ il primo e principale motivo di doglianza.
E’ di tutta evidenza che la constatazione della genesi dell’accusa, sulla scorta delle dichiarazioni provenienti da bambini ancora in tenera eta’, non puo’ in alcun modo legittimare una preconcetta valutazione di loro inaffidabilita’ e nemmeno lo svilimento della loro portata, vero essendo semmai che esse impongono un vaglio particolarmente attento e circostanziato da parte del giudicante: cio’ che nella fattispecie non e’ affatto mancato. In tal senso depone, infatti, la puntigliosa disamina delle deposizioni dei genitori dei piccoli – tramite cui le stesse sono state veicolate nella loro interezza nel processo – ed anche degli incidenti probatori – mediante i quali sono state raccolte le dichiarazioni dirette di quei minori ritenuti idonei a partecipare a siffatto atto processuale quale compiuta dal Tribunale di Pesaro, le cui argomentazioni la Corte marchigiana ha esplicitamente fatto proprie, significando, a fronte delle obiezioni difensive, sia l’assenza in atti di elementi di sorta, in forza dei quali poter fondatamente dubitare della credibilita’ delle anzidette testimonianze; sia, implicitamente ed al contrario, l’esistenza di sintomatici ed illuminanti elementi di riscontro, costituiti dagli “evidenti ed inequivoci segnali di disagio che i minori hanno iniziato a manifestare proprio in concomitanza delle lezioni tenute dalla imputata (e poi significativamente scomparsi)”, come pure dalle “chiare indicazioni dai minori medesimi date, anche attraverso i giochi – in cui, come e’ fin troppo noto, il minore trasferisce anche i propri vissuti traumatici o non del tutto positivi al fine di elaborarli e comunicarli – sulla persona della (OMISSIS)”. Essendo appena il caso di osservare che l’indistinto riferimento, contenuto nel ricorso in esame, ad imprecisati colleghi che avrebbero smentito i fatti non incrina in alcun modo la coerenza e logicita’ del discorso giustificativo teste’ sintetizzato (tanto piu’ che la sentenza di primo grado enumera ed analizza diverse deposizioni di personale docente e non docente, pienamente confermative della fondatezza delle accuse per scienza diretta).
3. Corollario necessitato di siffatta ricostruzione in punto di fatto della vicenda e’ il ripristino dell’originario inquadramento giuridico dei fatti ascritti, che, proprio perche’ conforme all’iniziale contestazione, non comporta alcuna lesione del diritto di difesa, che sul punto ha avuto ampiamente modo di far valere le proprie ragioni. Ed invero, in tema di correlazione fra accusa e sentenza, il rispetto del principio del contraddittorio – che deve essere assicurato alla difesa anche in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto, in ossequio alla previsione dell’articolo 6 della C.E.D.U., cosi’ come interpretato dalla Corte di Strasburgo, e, prima ancora, dell’articolo 111 della Carta Costituzionale – impone unicamente che il difforme inquadramento giuridico della vicenda non avvenga “a sorpresa”, senza consentire all’imputato di interloquire in proposito, onde non ricorre alcuna violazione dell’articolo 521 del codice di rito, “qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilita’ di interloquire in ordine al contenuto dell’imputazione, anche attraverso l’ordinario rimedio dell’impugnazione” (cosi’ Sez. 5, sent. n. 7984 del 24.09.2012 – dep. 19.02.2013, Rv. 254649; adde Sez. 1, sent. n. 9091 del 18.02.2010, Rv. 246494, secondo cui la garanzia del contraddittorio, in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto cui abbia proceduto il giudice, deve reputarsi assicurata anche qualora l’imputato abbia comunque avuto modo di interloquire sul tema in una delle fasi del procedimento).
4. Tanto premesso, la giurisprudenza di questa Corte – e di questa Sezione, in particolare – ha da tempo avuto modo di affermare e ribadire che “L’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche li’ dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non puo’ rientrare nell’ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del piu’ grave delitto di maltrattamenti” (cosi’, da ultimo, Sez. 6, sent. n. 53425 del 22.10.2014, Rv. 262336 e n. 36564 del 10.05.2012, Rv. 253463, la prima delle quali inerente giusto ad una vicenda in cui la Corte ha qualificato ai sensi dell’articolo 572 c.p., e non come abuso dei mezzi di correzione, la condotta di una maestra di scuola materna, i cui metodi, ancorche’ per pretese finalita’ educative, erano improntati a ripetuto ricorso alla violenza, sia psicologica che fisica, sulle persone dei minori a lei affidati). Enunciazione che scaturisce dal rilievo che l’intento educativo e correttivo perseguito dal soggetto attivo del reato, in presenza del sistematico ricorso ad atti di violenza nei confronti del minore, non puo’ integrare la linea di discrimine fra il piu’ grave delitto di maltrattamenti e quello di abuso di mezzi di correzione, in ragione del dirimente carattere oggettivo della condotta tenuta dall’agente.
Del resto, come gia’ questa Corte ebbe a stabilire oltre venti anni fa, “Con riguardo ai bambini il termine correzione va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. In ogni caso non puo’ ritenersi tale l’uso della violenza finalizzato a scopi educativi: cio’ sia per il primato che l’ordinamento attribuisce alla dignita’ della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non piu’, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perche’ non puo’ perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalita’, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di connivenza, utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice. Ne consegue che l’eccesso di mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie dell’articolo 571 c.p. (abuso di mezzi di correzione) giacche’ intanto e’ ipotizzabile un abuso (punibile in maniera attenuata) in quanto sia lecito l’uso” (cosi’ Sez. 6, sent. n. 4904 del 18.03.1996, Rv. 205033).
4.1 Per vero, rispetto al ripristino dell’originaria qualificazione giuridica, questa Corte non puo’ non rilevare l’esistenza di un dato apparentemente ostativo, rappresentato dall’affermazione, contenuta nell’impugnata sentenza, circa il carattere non ripetitivo, sistematico ed abitudinario delle condotte di sopraffazione, fisica e morale, poste in essere dalla (OMISSIS) nei confronti dei piccoli.
Sennonche’ siffatto assunto non solo riveste carattere generico e portata meramente assertiva, risolvendosi unicamente nella sua prospettazione, ma e’ resistito e superato dal riconoscimento – operato dallo stesso giudice d’appello, come gia’ si e’ avuto modo di sottolineare – della ribadita affidabilita’ delle dichiarazioni dei genitori e del comprovato disagio manifestato dai bimbi, sintomatico del carattere non occasionale dei comportamenti in questione e significativamente venuto meno in concomitanza con la cessazione delle lezioni dell’imputata: dichiarazioni – quelle dei genitori, al pari di quelle dei bambini escussi in sede d’incidente probatorio – che non lasciano adito a dubbi di sorta in ordine alla sicura correttezza della conclusione gia’ esplicitata dal Tribunale, nel senso della piena integrazione di tutti gli elementi costitutivi del reato previsto e punito dall’articolo 572 c.p., essendosi in presenza di “violenze fisiche e morali ripetute, connotate da abitualita’ (dall’inizio dell’anno scolastico sino al dicembre 2009), a danno di minori affidati per ragioni di educazione ai poteri dell’imputata”.
Ne’, del resto, potrebbe correttamente ipotizzarsi il difetto del requisito fondante dell’abitualita’ della condotta vessatoria alla stregua del limitato numero di violenze di cui ciascun bambino, singolarmente considerato, e’ stato fatto oggetto: a tale ultimo riguardo ed a prescindere dalla pur illuminante formulazione del capo d’accusa, occorre infatti considerare che ciascuna delle azioni poste in essere dall’agente costituisce un singolo segmento, un elemento della serie che, complessivamente riguardata, integra la condotta tipica delineata dalla norma incriminatrice. Il che – se possibile – e’ particolarmente vero nel caso, coincidente con la vicenda in esame, di maltrattamenti connessi all’esercizio della funzione di educazione o istruzione attuata nei riguardi di una comunita’ di soggetti – e, dunque, tipicamente al di fuori dell’ambito familiare posto che, in siffatta ipotesi, le angherie e le violenze consumate in danno del singolo individuo si ripercuotono necessariamente anche nei confronti degli altri componenti della medesima comunita’, accomunati dall’identita’ della loro posizione, cosi’ generando quello stato di disagio psicologico e morale, a sua volta causativo di una condizione di abituale e persistente sofferenza di cui anche la Corte marchigiana da’ atto nella fattispecie, che costituisce l’in se’ della nozione di “maltrattamenti” e che il minore non ha alcuna possibilita’, ne’ materiale ne’ morale, di risolvere da solo.
5. Del tutto inconsistente si palesa la censura in tema di attenuanti generiche, rispetto alla quale il ricorso si risolve in una generica contestazione, senza la doverosa indicazione delle circostanze che, in concreto, la Corte territoriale – che ha dato conto della propria decisione, richiamandosi alla gravita’ dei fatti (per effetto del rinvio alla motivazione del Tribunale), nonche’ alla negativa personalita’ dell’imputata, gia’ gravata da altri precedenti penali – avrebbe omesso di apprezzare, in funzione del riconoscimento del beneficio di cui all’articolo 62 bis c.p..
Il doveroso ripristino della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’articolo 572 c.p., comporta, poi, l’ovvio superamento – nell’impossibilita’ di modificare il trattamento sanzionatorio, in assenza dell’impugnazione della parte pubblica – del motivo di doglianza che investe direttamente il quantum di pena, determinato dal giudice d’appello con riferimento al ben piu’ mite apparato edittale previsto dall’articolo 571 c.p..
P.Q.M.
Qualificato il fatto ai sensi dell’articolo 572 c.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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