Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 10 febbraio 2017, n. 6422

In ordine alla responsabilità di detenzione stupefacenti per “connivenza”, non equiparabile alla fattispecie concorsuale

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 10 febbraio 2017, n. 6422

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierlui – rel. Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/02/2016 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANGELILLIS CIRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Appello di Lecce con sentenza alle 22 febbraio 2016 ha confermato in punto di responsabilita’, riducendo la pena, la condanna di (OMISSIS) per la detenzione nella sua abitazione di droga destinata all’uso di terzi: grammi 7.64 di marijuana, grammi 0,286 di cocaina, g 0.582 di hashish.

La Corte riteneva infondata la tesi difensiva che si trattasse di sostanza, come la (OMISSIS) aveva da subito dichiarato, appartenente al convivente, arrestato il mese precedente perche’, in un circolo ricreativo, era in possesso di 9 stecchette di hashish e 3 dosi di cocaina oltre a soldi in contanti.

(OMISSIS) propone ricorso a mezzo del difensore deducendo la illogicita’ della motivazione in quanto e’ stata erroneamente ritenuta responsabile per droga detenuta dal convivente (OMISSIS) che, sentito quale testimone, ha affermato che si trattava appunto di sua droga destinata ad uso personale. (OMISSIS), peraltro, risulta condannato per reati di stupefacenti ed e’ tossicodipendente; non rileva che fosse detenuto al momento della perquisizione atteso il breve periodo decorso dalla data del suo arresto. Ne’ poteva valorizzarsi la circostanza di aver la (OMISSIS) necessaria consapevolezza della presenza della droga nella abitazione, indice di mera connivenza.

Il ricorso e’ infondato.

(OMISSIS) aveva fornito una difesa in se’ plausibile; difatti, in assenza di prova diretta della sua concreta gestione dello stupefacente rinvenuto in casa, non era certamente privo di plausibilita’ che il suo convivente, arrestato all’esterno della abitazione perche’ in possesso di droga destinata allo spaccio, potesse averne, oltre quella per la quale era stato arrestato nel circolo ricreativo, altra nella abitazione.

Tali argomenti erano stati rafforzati con la dichiarazione resa dal (OMISSIS), pur nei limiti della sua credibilita’.

A fronte di una tale seria prospettazione, la Corte risponde con argomenti generici e contraddittori: “Per la localizzazione del ritrovamento in casa della droga sequestrata ed il dichiarato stato di tossicodipendenza del suo convivente non e’ assolutamente credibile che l’imputata non si sia avveduta di nulla ed e’ evidente che ha detto il falso all’udienza di convalida. Le tre diverse tipologie di droga escludono che si possa trattare di “avanzi” di stupefacente destinate all’uso personale del (OMISSIS), anche perche’ c’era anche la marijuana che non era commercializzata dal compagno della (OMISSIS)”.

Nella prima parte di tali argomentazioni si ipotizza che la droga fosse del convivente e si indica quale ragione della responsabilita’ della (OMISSIS) il fatto che non potesse non sapere che la droga fosse in casa: in tale caso, si comprende che si attribuisce alla donna la responsabilita’ per “connivenza”. Superfluo rammentare come la connivenza in se’ non sia ipotesi di concorso nel reato.

Nella seconda parte di tale succinta motivazione, invece, si contraddice la prima parte perche’ si afferma l’opposto, ovvero che la droga fosse della donna e non dell’uomo; difatti la Corte di merito esclude che il trattarsi di “tre diverse tipologie di droga” sia compatibile con l’essere la droga destinata all’uso personale del (OMISSIS). Quest’ultimo e’, comunque, argomento in se’ poco consistente perche’ presuppone una massima di esperienza, palesemente infondata, che chi usa hashish non usa anche marijuana (essendo quest’ultima la sostanza “in piu'” detenuta in casa). E’ anche poco chiaro il passaggio nel quale si ritiene che la marijuana non potesse essere destinata all’uso personale di (OMISSIS) perche’ non la spacciava.

Invero si tratta di una motivazione confusa mirata a risolvere, in termini sbrigativi, la tesi difensiva che, appunto perche’ plausibile, richiedeva una attenta valutazione, che certo non traspare dalla motivazione, per essere ritenuta infondata e confermarsi la colpevolezza.

Si impone, quindi, un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Lecce.

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