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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza n. 15190 del 18 giugno 2013

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 11484/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza 01/06/2010 in data 10.02.2009, depositata il 10 marzo 2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila, Sezione n. 06, ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate, confermando quella di primo grado, che, pronunciando sull’originario ricorso del D.S., avverso l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF dell’anno 1995, lo aveva, parzialmente, accolto. Affida l’impugnazione a due mezzi.
2) L’intimato contribuente, non ha svolto difese in questa sede.
3) La questione posta dal ricorso va esaminata, tenendo conto dell’orientamento giurisprudenziale in tema.

Costituisce, in vero, principio consolidato quello secondo cui “ai sensi dell’art. 654 c.p.p. – il quale aveva portata modificativa del D.L. n. 429 del 1982, art. 12, convertito in L. n. 516 del 1982 – poi espressamente abrogato dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 76, art. 25, l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario, poichè in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova e, dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna” (Cass. n. 6337/2002, n. 10945/2005, 2499/2006).

E’ stato, altresì, affermato che “In tema di rapporti tra processo penale e processo tributario, anche nella vigenza del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12 (convertito nella L. 7 agosto 1982, n. 516), la sentenza definitiva penale esplicava autorità di giudicato nel processo tributario a condizione che i soggetti nei cui confronti veniva invocata fossero stati messi in condizione di partecipare al giudizio penale, ovvero che sussistesse identità di fatti materiali tra i due processi” (Cass. n.27021/2005). Si è, pure, precisato che “il Giudice Tributario non può negare in linea di principio che l’accertamento contenuto in una sentenza di proscioglimento possa costituire fonte di prova presuntiva, omettendo di compiere una sua autonoma valutazione degli elementi acquisiti in sede penale” (Cass. n.17037/2002, n.19481/2004).
Infine, rilevasi che, per consolidato orientamento giurisprudenziale “ricorre il vizio di omessa motivazione, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n.1756/2001, n.890/2006);
4) Nel caso, sembra che il Giudice di appello non si sia attenuto a tali consolidati e condivisi principi, avendo affermato l’efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio tributario, sulla base di un non pertinente richiamo giurisprudenziale, senza, peraltro, verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalle ricordate pronunce ed omettendo di compiere una autonoma valutazione degli elementi acquisiti in sede penale.
5) Si ritiene che la causa possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 366 e 380 bis c.p.c., proponendosene la definizione, sulla base del trascritto principio, con l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte, vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni svolte e dei principi richiamati in relazione, che il Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va accolto, per manifesta fondatezza, e che, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR dell’Abruzzo, procederà al riesame e, applicando i richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 360 e 380 bis c.p.c.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, per il riesame, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2013.

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