Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza del 3 settembre 2014, n. 18575
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21951-2012 proposto da:
L.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 7,presso lo studio dell’avvocato PERONE MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ———— giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE di NAPOLI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1738/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI del 6/02/2012, depositata il 13/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE DASCOLA.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato presso il Giudice di Pace di Napoli il 14.09.2007, L.L. impugnava due verbali di contestazione di infrazione (nn. (OMISSIS)) notificatile in data 04.08.2007, con i quali le veniva contestata la violazione, nello stesso giorno, dell’art. 7 C.d.S., comma 8: dell’obbligo, cioè, di esporre il ticket per la sosta in apposite aree destinate al parcheggio.
La ricorrente deduceva l’assenza, nelle vicinanze dell’area con obbligo del pagamento del ticket, di spazi riservati a parcheggio libero, come richiesto dall’art. 7, comma 8.
Eccepiva, inoltre, la mancanza di delibere comunali che qualificassero la via in cui era avvenuta l’asserita violazione, come “area pedonale”, “zona a traffico limitato”, area rientrante nella zona A del D.M. n. 1444 del 1968, o come “area di particolare rilevanza urbanistica”: condizioni alternative che avrebbero dispensato il Comune dal delimitare aree di parcheggio gratuito.
La ricorrente, inoltre, censurava la legittimità del secondo verbale, in quanto emesso nello stesso giorno e per la stessa causale del primo, in violazione degli artt. 7 e 158 C.d.S..
Il Comune si costituiva in giudizio, limitandosi a depositare copia degli atti di accertamento.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza in data 29.09.2008, accoglieva parzialmente l’opposizione, annullando il solo verbale n. 14216558, poichè elevato nello stesso giorno e per la stessa causale del primo; rigettava l’opposizione relativa all’altro verbale.
La L., con atto notificato in data 05.03.2009, proponeva appello avverso la sentenza, adducendo quale motivo di gravame l’errata valutazione degli oneri probatori incombenti sulla ricorrente.
Il Comune di Napoli si costituiva in giudizio.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1738/2012 emessa in data 06.02.2012/13.02.2012, ha rigettato l’appello.
Avverso questa sentenza la L. ha proposto ricorso per Cassazione, con atto notificato il 26.09.2012.
Il Comune non ha svolto attività difensiva.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Secondo il tribunale di Napoli, l’appellante è venuta meno agli oneri probatori, perchè si è limitata a dedurre l’inesistenza di zone a parcheggio libero, previste dall’art. 7 C.d.S., comma 8, a mente del quale: Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
La opponente avrebbe dovuto invece, a fronte della presunzione di legittimità egli atti amministrativi, specificare che via (OMISSIS) non rientrava tra quelle aree esonerate dall1obbligo di predisporre aree libere di parcheggio, che, stando alla seconda parte dello stesso comma, sono: le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonchè quelle definite “A” dal D.M. lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, art. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
2) Il ricorso è articolato su tre motivi.
Con il primo, vengono denunciati vizi di motivazione; la ricorrente ricorda che sin dall’atto di opposizione aveva dedotto che non sussistevano delibere comunali che definivano la zona comprendente via (OMISSIS) tra quelle sottratte all’obbligo. Con il secondo motivo, viene denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c., poichè il Tribunale avrebbe fatto incombere sulla ricorrente – e non sul Comune – l’onere di provare la presenza delle condizioni ostative all’operatività dell’obbligo di predisporre spazi liberi di parcheggio;
3) I motivi possono essere trattati congiuntamente.
Il ricorso merita accoglimento.
In più occasioni, questa Corte ha avuto modo di ritenere che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’Amministrazione, sebbene formalmente convenuta in giudizio, assuma sostanzialmente la veste di attrice: “spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell’art. 2697 c.c., fornire la prova dell’esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre compete all’opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi”. (Cass. 927/2010; 5277/2007).
Nel caso di specie, la ricorrente, sia in primo grado che con i motivi di appello, aveva allegato tanto di non aver trovato spazi liberi per il parcheggio nelle vicinanze del luogo in cui era avvenuta l’asserita violazione, quanto l’assenza di delibere comunali che qualificassero l’area in questione come quella “rientrante nella zona A del D.M. 2 aprile 1968, o che si tratti di area urbana di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale”:
condizioni, queste ultime, alternative per esonerare l’Amministrazione dall’obbligo di predisporre aree di parcheggio libero.
Una volta dedotto ciò, la ricorrente aveva esaurito il proprio onere processuale:
l’Amministrazione, sollecitata dalla ricorrente, avrebbe dovuto produrre in giudizio le delibere da essa emesse, che prevedevano l’istituzione di spazi adibiti a parcheggio gratuito ovvero quelle che esoneravano il Comune, in forza delle caratteristiche dell’area, dall1obbligo di predisporre libere aree di parcheggio.
Il Tribunale di Napoli, nonostante l’assenza di tale produzione, ha rigettato l’appello della L., adducendo che la stessa “avrebbe avuto quantomeno l’onere di specificare i motivi per i quali le delibere istitutive della sosta a pagamento erano illegittime e quindi dedurre che non solo non erano state previste nelle vicinanze zone a parcheggio libero ma anche la zona interessata non rientrava tra quelle per le quali il detto obbligo non operava”.
La L., tuttavia, non aveva contestato la legittimità delle delibere comunali, ma si era lamentata della stessa loro esistenza; aveva, quindi, richiesto all’Amministrazione di esibirle in giudizio, ai fini dell’indispensabile riscontro.
Un profilo del tutto pretermesso dal Tribunale di Napoli, che ha così rovesciato l’onere probatorio che gravava su parte attrice in
senso sostanziale (cfr Cass. 9847/10).
Va pertanto affermato che nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull’autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell’opponente, che lamenti la mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova della esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell’art. 7 C.d.S., comma 8.
3) Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, relativo alla liquidazione delle spese di lite.
L’accoglimento dei primi due motivi comporta infatti che la sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa al tribunale di Napoli in diversa composizione, per il riesame dell’appello alla luce del principio di diritto enunciato e la liquidazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il
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