La massima

Il regolamento delle spese di lite è consequenziale accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo e dovendo la condanna al relativo pagamento essere emessa, a carico del soccombente, ex art. 91 cod. proc. civ., anche d’ufficio, pur se difetti una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa e pur se non sia stata prodotta la nota spese, prevista dall’art. 75 disp. att. cod. proc. civ.

Suprema Corte di Cassazione

Sezione  VI

ordinanza del 28 febbraio 2012, n. 3023

…omissis…

4. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi rigettato sulla base delle seguenti considerazioni.

Con il primo motivo l’impugnante denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, vizi motivazionali in relazione all’affermata, esclusiva responsabilità del C. nella causazione del sinistro e alla misura dei pretesi danni subiti dai proprietari del ponticello crollato. Assume che il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno del materiale probatorio acquisito.

Con il secondo mezzo lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., e in ogni caso per mancanza e illogicità della motivazione, con riferimento all’affermazione della sua responsabilità, ex art. 2049 cod. civ., norma giammai evocata da nessuna delle parti.

Con il terzo motivo torna a censurare, come vizio motivazionale, la valutazione degli esiti della espletata istruttoria, in ordine alla ricostruzione dei fatti di causa.

Con il quarto motivo deduce violazione del disposto del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, art. 75 in punto di liquidazione delle spese del giudizio di gravame effettuata dal giudice a quo in assenza di nota e senza motivazione.

5. Il primo e il terzo motivo di ricorso, che si prestano a essere esaminati congiuntamente, in quanto intrinsecamente connessi, attraverso la surrettizia evocazione di vizi di violazione di legge e di deficienze motivazionali, in realtà inesistenti, mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa a questa Corte. Valga al riguardo considerare che il positivo apprezzamento della esclusiva responsabilità del C. nella causazione del sinistro è stato dal giudice di merito argomentato sulla base di una puntigliosa lettura di tutte le emergenze istruttorie. Segnatamente il decidente ha compiutamente esplicitato le ragioni, niente affatto implausibili, per le quali nè ha ritenuto significativa la mancanza di segnalazione idonea a indirizzare i mezzi pesanti verso il ponte in calcestruzzo; nè conducente l’affermazione, riferita da dipendenti di Maccatrozzo, sentiti come testi, secondo cui altre consegne erano state effettuate transitando per il ponticello in mattoni.

Trattasi di apparato motivazionale logicamente coerente, esente da aporie e da contrasti disarticolanti con il contesto fattuale di riferimento, che rende la decisione del giudice a quo insindacabile in sede di legittimità. 6. Privo di pregio è anche il secondo motivo, con il quale la ricorrente contesta l’interpretazione e la qualificazione della domanda giudiziale operata dalla Corte territoriale.

A confutazione delle censure è allora sufficiente ricordare che, da un lato, il giudice ha il potere – dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purchè non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o evocando una realtà fattuale non dedotta nè allegata in giudizio dalle parti (confr. Cass. civ. 17 luglio 2007, n. 15925; Cass. civ. 17 novembre 2010, n. 23215);

dall’altro, che l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e adeguata, avendo riguardo all’intero contesto dell’atto, alla sua formulazione letterale nonchè al suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (confr.

Cass. civ. 26 giugno 2007, n. 14751; Cass. civ. 9 settembre 2008, n. 22893).

Nella fattispecie i fatti costitutivi della pretesa azionata nei confronti di Maccatrozzo non sono stati in alcun modo immutati dal decidente. Per altro verso, pacifico che le istanze risarcitorie sono state sempre avanzate anche nei suoi confronti, neppure si comprende quale utilità l’impugnante avrebbe tratto e trarrebbe da un’affermazione di responsabilità radicata sul disposto del terzo comma dell’art. 2054 cod. civ., piuttosto che su quello dell’art. 2049 cod. civ..

7. Pure infondato è l’ultimo motivo.

E invero, considerato che il regolamento delle spese di lite è consequenziale accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo e dovendo la condanna al relativo pagamento essere emessa, a carico del soccombente, ex art. 91 cod. proc. civ., anche d’ufficio, pur se difetti una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa e pur se non sia stata prodotta la nota spese, prevista dall’art. 75 disp. att. cod. proc. civ., correttamente il decidente, nel condannare M. al pagamento delle spese di entrambi i gradi, si è limitato a distinguere, per ognuno di essi, gli importi dovuti per esborsi vivi, per diritti e per onorali. Non appare invero ragionevolmente sostenibile che, in mancanza di notula, sia il giudice onerato dell’indicazione specifica delle singole voci prese in considerazione, così sostanzialmente sostituendosi all’attività procuratoria della parte e, di fatto, compilando egli stesso la nota delle spese (confr. Cass. civ. 3 ottobre 2005, n. 19269; Cass. civ. 10 marzo 2008, n. 6338). Per altro verso il ricorrente neppure prospetta profili di erroneità della disposta liquidazione, limitandosi, in maniera affatto generica, a denunciare violazione del disposto dell’art. 75 disp. att. cod. proc. civ.”.

Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, alla quale il ricorrente non ha del resto neppure replicato.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dei resistenti, i quali, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’impugnante nella discussione orale, hanno notificato il controricorso nei termini di legge.

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.800,00 (di cui Euro 1.600,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

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