Suprema Corte di Cassazione
Sezione VI
ordinanza 7 settembre 2015, n. 17731
Fatto e diritto
E’ stata depositata la seguente relazione:
Il Tribunale di Roma, con decreto del 13.3.013, ha parzialmente accolto l’opposizione ex art. 98 I. fall. proposta dalla Scuola Media Statale “Paolo Stefanelli” per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento della s.r.l. I Cigni del credito di € 75.400, vantato a titolo di penale, dovuta dalla società poi fallita, appaltatrice del servizio di refezione scolastica, in ragione dei suo inadempimento alle obbligazioni assunte col contratto.
Il giudice del merito ha dato atto che l’inadempimento della società era pacifico e che neppure era contestata l’operatività della clausola penale; ha tuttavia accolto la richiesta del Fallimento di riduzione della penale, che ha quantificato, anche ai sensi dell’art. 1226 c.c., “alla luce della consistenza delle censure mosse” e “valutata nel suo complesso la vicenda” nella misura dei 50% di quella pattuita. Ha in conseguenza ammesso allo stato passivo un credito dell’opponente di € 37.700. Il decreto è stato impugnato dalla “Paolo Stefanelli” con ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali si lamenta, sia sotto il profilo della violazione dell’art. 1384 c.c. sia sotto quello del vizio di motivazione, l’arbitrario esercizio da parte del giudice del merito del potere di riduzione equitativa della penale. Il Fallimento non ha svolto attività difensiva.
I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, appaiono manifestamente fondati.
Secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, l’apprezzamento del giudice dei merito concernente l’eccessività dell’importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, nonché la misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, si sottrae al sindacato di legittimità se correttamente fondato, a norma dell’art. 1384 c.c., sulla valutazione dell’interesse dei creditore all’adempimento alla data di stipulazione del contratto, avuto riguardo all’effettiva incidenza dell’adempimento sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’effettiva entità del danno subito (fra molte, Cass. nn. 71801012, 11748103). Nel caso di specie il giudice del merito ha invece del tutto omesso di esplicitare le ragioni di fatto e di diritto che lo hanno condotto a ritenere eccessiva la penale pattuita fra le parti: il decreto non contiene, infatti, neppure un accenno alle originarie pattuizioni contrattuali, alle contestazioni in concreto mosse dal Fallimento, né dà conto della valutazione compiuta in ordine all’interesse della creditrice all’adempimento ed all’incidenza dell’inadempimento dell’appaltatrice sull’equilibrio delle prestazioni.
Ben può dirsi, in sostanza, che ci si trovi in presenza di una motivazione meramente apparente, che non consente la verifica del percorso logico – giuridico sul quale si fonda la decisione.
Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e rinvio della causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
II collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non contrastate dal Fallimento, che non ha svolto attività difensiva.
II ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese dei presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese deli presente giudizio di legittimità.
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