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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 7 gennaio 2014, n. 108

Fatto e diritto

In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra M.S. e G.A., il Tribunale di Taranto, con decreto del 26/02/2010, escludeva  un assegno a carico del marito per la moglie, non previsto in sede di divorzio consensuale.

La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con provvedimento in data 14/05/2011, confermava tale decreto.

Ricorre per cassazione la moglie.

Resiste con controricorso il marito, che pure deposita memoria difensiva.

Giurisprudenza consolidata di questa Corte (per tutte, Cass. N. 13860/02) precisa che l’assegno divorzile, come nella specie, non richiesto in sede di divorzio, può essere richiesto successivamente, con il procedimento ex art. 9 L. Divorzio: il giudice dovrà esaminare i presupposti per il  riconoscimento dell’assegno e non già il mutamento di circostanze.

Andrà pertanto cassato con rinvio il provvedimento impugnato (non  può questa Corte pronunciarsi sul merito, come richiesto, essendo necessari accertamenti di fatto); il giudice del rinvio dovrà esaminare  la sussistenza dei presupposti dell’assegno, ed in particolare accertare (come richiesto in memoria dal resistente) se la moglie conviva more uxorio con altra persona; pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato, con
rinvio alla Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in
diversa comparizione, che si pronuncerà anche sulle spese del presente
giudizio.

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