La massima
Il rapporto di pregiudizialità che, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nella ipotesi di processi pendenti tra soggetti diversi, perché la pronuncia in un giudizio non può fare stato nei confronti delle diverse parti di un altro giudizio e quindi costituire il necessario antecedente logico – giuridico della relativa decisione.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI
ORDINANZA 6 marzo 2013, n.5583
Ritenuto in fatto
A seguito di incidente stradale verificatosi il (omissis) sulla (omissis) km. (…) (località (…)) in cui vennero coinvolte tre autovetture, una BMW 530, condotta da P.M. , una Fiat Punto Cabrio, condotta da Ma.Fr. e una Fiat 500, condotta da A..C. , sono stati promossi due distinti giudizi di danno innanzi al Tribunale di Latina sez. distaccata di Gaeta: quello iscritto al n. R.G. 311/2008 dagli eredi di A..C. , deceduta a seguito dell’incidente, e quello iscritto al n.R.G. 182/2010 promosso da P..V. , che, nell’occasione viaggiava con la figlia minore S..M. sulla Fiat 500 della C. .
In particolare la V. , in proprio e nella qualità di esercente la potestà, ha convenuto in giudizio M..P. , la s.n.c. Pannonzo Gino & C., la Vittoria Assicurazioni s.p.a. (rispettivamente quale conducente, proprietaria e compagnia assicuratrice per la R.C.A. della BMW 530), Fr..Ma. , I.V. e la Alleanza Toro (rispettivamente quale conducente, proprietaria e compagnia assicuratrice per la R.C.A. della Fiat Punto Cabrio), S.M. , C..C. e C.L. , quali eredi di A..C. , conducente e proprietaria della Fiat 500 e la Italiana Assicurazioni s.p.a., quale assicuratrice per la R.C.A. della stessa Fiat 500, chiedendo la condanna dei convenuti, in ragione delle rispettive responsabilità nel sinistro, in solido con le rispettive compagnia di assicurazione, al risarcimento dei danni subiti in proprio e dalla figlia minore. Nello stesso giudizio è stata disposta la chiamata in causa dell’A.N.A.S. e delle Generali Business Solutions s.p.a..
Il presente ricorso per regolamento di competenza è stato proposto da P..V. , in proprio e nell’indicata qualità, avverso l’ordinanza emessa in data 31.01.2002 con la quale l’adito Giudice del Tribunale di Latina – Gaeta ha sospeso il giudizio iscritto al n. R.G.182/2010 sino all’esito dell’altro giudizio iscritto al n. R.G. 311/2008: tanto in considerazione del fatto che quest’ultimo si trovava in una fase più avanzata che non consentiva la riunione delle due cause e sul presupposto che “stante il rapporto di identità tra le causa, l’unico strumento per evitare il ne bis in idem e contrasto di giudicati è quello della sospensione necessaria”, individuandosi il giudizio pregiudicato in quello iscritto al n.R.G. 182/2010 “trattandosi di giudizio introdotto successivamente a quello iscritto al n. 311/2008 Rg”.
La ricorrente ha articolato tre motivi di ricorso, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di sospensione per difetto di pregiudizialità.
Si sono costituiti con tre distinte memorie: l’A.N.A.S., che si è associata alle richieste della ricorrente, P.M. e la s.n.c. Pannozzo Gino & C., la Vittoria Assicurazioni s.p.a., questi ultimi per resistere al ricorso.
Con requisitoria scritta il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. Parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di sospensione, segnatamente deducendo: a) violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 24 Cost.; b) violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., assenza di pregiudizialità; c) violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e dei principi costituzionali ex att. 3, 24 e 111 Cost..
1.1. Ciò premesso e precisato che in sede di regolamento di competenza la Cassazione ha il compito di statuire autonomamente sulla sussistenza di una fattispecie di sospensione, indipendentemente dalla motivazione del provvedimento impugnato e anche a prescindere dalle prospettazioni delle parti, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Valga innanzitutto considerare, da un lato, che nel quadro della disciplina di cui all’art. 42 cod. proc. civ., come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo (cfr. Sez. Unite, ord. 1 ottobre 2003, n. 14670) e, dall’altro, che l’art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione ‘dipenda’ dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l’obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni, per l’esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l’altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere, dev’essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti (Cass. 14 dicembre 2010, n. 25272).
Invero – come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte – il rapporto di pregiudizialità che, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nella ipotesi di processi pendenti tra soggetti diversi, perché la pronuncia in un giudizio non può fare stato nei confronti delle diverse parti di un altro giudizio e quindi costituire il necessario antecedente logico – giuridico della relativa decisione (Cass. ord. 15 luglio 2005, n. 15017; Cass. 19 febbraio 2000, n. 1907).
1.2. In particolare è stata chiarito in tema di scontro tra autoveicoli (sia pure con riferimento ad una fattispecie che – come avverte il P.G. nella sua requisitoria – non è perfettamente sovrapponibile a quella in esame, riguardante giudizi relativi al medesimo incidente, a tesi e richieste contrapposte, tra i vari conducenti o responsabili civili) ricorre un’ipotesi di connessione, il cui coordinamento, ove non sia possibile attraverso l’art. 40 cod. proc. civ., non può essere attuato con la sospensione del processo nel caso in cui – per essere stati evocati anche gli assicuratori – non vi sia identità soggettiva tra le cause; in tale ipotesi, non essendo possibile la sospensione per la diversità soggettiva, l’eventuale accertamento in modo difforme del fatto storico non dà luogo ad un contrasto pratico di giudicati, ma soltanto ad un contrasto logico, atteso che i crediti risarcitoli riconosciuti a ciascuno dei danneggiati sulla base di tale diverso accertamento, concernono pretese a beni della vita diversi, che, attesa la fungibilità del danaro, possono entrambe trovare soddisfazione senza che ne venga implicata la negazione dell’altro (Cass. 8 giugno 2007, n. 13514). In definitiva l’esigenza di evitare un conflitto di giudicati, sottesa all’istituto della sospensione, non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell’una o dell’altra pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo caso il rispetto del principio del contraddittorio.
1.3. Peraltro il provvedimento di sospensione postula che le cause siano pendenti innanzi a uffici giudiziali diversi; mentre nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione; e la violazione di tale principio può essere sindacata, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione (Cass., ord. 4 agosto 2011, n. 16963; Cass., ord. 23 luglio 2010, n. 17468).
1.4. Ciò premesso, nel caso di specie è sufficiente rilevare che la circostanza che le due cause siano pendenti innanzi al medesimo ufficio per escludere la legittimità del provvedimento di sospensione, a nulla rilevando che non sia stato ritenuto praticabile neppure il provvedimento di riunione per il diverso stato delle cause.
In ogni caso neppure è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità tra le due cause. In particolare — quanto al paventato conflitto di giudicati — la circostanza che la V. e la figlia dalla stessa rappresentata, non siano parti dell’altro giudizio asseritamente pregiudicante (così come non lo è, all’evidenza, la compagnia di assicurazione della Fiat 500 della C.) è sufficiente per escludere che la sentenza emessa in quella sede possa ‘pregiudicare’ l’esito del giudizio intrapreso dalla predetta V. .
In definitiva va annullata l’impugnata ordinanza di sospensione e disposta la prosecuzione del processo innanzi al Tribunale di Latina, sez. distaccata di Gaeta, cui va rimessa la statuizione sulle spese del giudizio di regolamento di competenza.
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del processo innanzi al Tribunale di Latina, sez. distaccata di Gaeta, dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del giudizio di regolamento.
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