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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 6 maggio 2014, n. 9660 

Fatto e Diritto

In un procedimento di divorzio tra T.E. e K.R., la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza in data 13/09/2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Udine, determinava in €. 1.800,00 l’assegno in favore della moglie .
Ricorre per cassazione il T..
Resiste con controricorso la K., che pure deposita memoria per l’udienza. Non si ravvisano violazioni di legge.
Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l’assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. N. 2156 del 2010).
Va precisato che il regime di separazione non vincola quello di divorzio, trattandosi di rapporti distinti ed autonomi, e tuttavia l’importo dell’assegno di separazione può essere liberamente considerato dal giudice dei divorzio, eventualmente anche come indice del tenore di vita coniugale tra le altre, Cass. N. 5140 del 2011).
In sostanza il ricorrente propone , per gran parte, elementi di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una motivazione adeguata e non illogica della sentenza impugnata.
Il giudice a quo valorizza in particolare la palese sproporzione tra le risorse economiche e patrimoniali di cui dispongono le parti l’elevato tenore di vita da essi goduto in costanza di matrimonio, mentre appare non sufficientemente precisato un ulteriore elemento circa la riconducibilità delle ragioni di scioglimento del matrimonio alle scelte di vita effettuate dal marito. Egli stesso ammette sostanzialmente le prime due circostanze, tanto che consentirebbe alla corresponsione di un assegno per la moglie ma, di importo ridotto.
Lamenta altresì il ricorrente che la moglie, dipendente in una impresa del gruppo appartenente alla famiglia del marito, abbia rifiutato l’offerta di trasformare il suo rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con corrispondente aumento del salario. Vi fa specifico riferimento la sentenza impugnata, ove si afferma, che l’accettazione della predetta proposta non avrebbe comunque consentito alla moglie di conservare l’elevato tenore di vita condotto in costanza di matrimonio. Al riguardo, va peraltro precisato che il ricorrente indica la documentazione attestante tale circostanza, ma non ne riporta specificamente in ricorso il contenuto, né l’allega al ricorso stesso, ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c.. Sul punto, il ricorso presenta dunque pure qualche profilo di inammissibilità.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €. 2.900,00 di cui €. 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell’art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

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