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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

Ordinanza 5 febbraio 2014, n. 2527

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 99/2010/04 depositata il 12/10/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/1/2014 dal Dott. Marcello Iacobellis.

Svolgimento del processo

La controversia promossa da C.D. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Vicenza n. 48/3/2009 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni n. (OMISSIS) per decadenza dalle agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa” non avendo il contribuente trasferito la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto nel Comune ove era ubicato l’immobile. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/1/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Motivi della decisione

Assume la ricorrente la violazione dell’art. 1 della tariffa parte 1 all. A al D.P.R. n. 131 del 1986 avendo la CTR escluso la decadenza contestata sul rilievo che il termine di 18 mesi non decorresse nel caso in cui l’immobile fosse in fase di costruzione.

La censura è fondata per quanto di ragione. La nota 2 bis 2-bis) all’art. 1 parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso … a condizione che a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza.

Deve conseguentemente affermarsi che il mancato trasferimento della propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune ove è ubicato l’immobile, comporta la decadenza dal beneficio.

Contrariamente a quanto affermato dalla CTR la circostanza che l’immobile fosse in costruzione all’atto della registrazione della compravendita e che, solo dopo un biennio dall’acquisto, sia stato rilasciato il certificato di abitabilità non rileva ai fini della normativa di cui al D.P.R. n. 131 del 1986 che richiede quale condizione per fruire dei benefici fiscali il trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile, e non, così come la L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1 che l’immobile acquistato fosse adibito ” a propria abitazione”.

Alla luce dei principi affermati dalle SS.UU di questa Corte con sentenza 1196 del 2000, il termine triennale di decadenza di cui all’art. 76, comma 2 del successivo D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, decorrerà in tali casi, non dalla registrazione dell’atto, bensì dal momento in cui l’enunciato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito od ineseguibile, al più, quindi, dal 18 mese successivo alla registrazione dell’atto.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va accolto l’appello proposto dall’Agenzia con rigetto del ricorso proposto dal C..

Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’appello proposto dall’Agenzia e rigetta il ricorso proposto dal C. avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni n. (OMISSIS), compensando tra le parti le spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2014.

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