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Il testo integrale[1]

Secondo il proprio  orientamento la S.C. afferma che a norma dell’articolo 2058, secondo comma, del codice civile, il giudice, allorché sia richiesto il risarcimento in forma specifica può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

E ciò avviene quando il sacrificio economico necessario per il risarcimento in forma specifica, in qualsiasi dei modi prospettabili (incluse, quindi, le riparazioni effettuate direttamente dal danneggiante o la corresponsione delle somme al danneggiato per effettuare dette riparazioni), superi in misura appunto eccessiva, date le circostanze del caso, il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente.

Ne consegue  che in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto dalle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest’ultimo, condannare il danneggiante (ed in caso di azione diretta ex art. 18 legge n.990/69, l’assicuratore), al risarcimento del danno per equivalente.

E’ stato chiarito che è pur vero che il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, ma solo qualora la liquidazione sia stata operata in base alle spese di riattazione il risarcimento comprende anche l’Iva; essendo in questo caso stato riconosciuto il valore commerciale del veicolo e non l’importo, non sarebbe possibile aggiungervi l’Iva, occorrente per le riparazioni.

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