Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 31 marzo 2014, n. 7500


IMPRESA – REGISTRO DELLE IMPRESE
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario – Presidente
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 423/2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di liquidatore della societa’ (OMISSIS) SCARL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), quale societa’ incorporante la (OMISSIS) Spa, per atto di fusione per incorporazione, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– intimata –
avverso la sentenza n. 386/46/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 20/09/2011, depositata l’08/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, ai sensi dell’articolo 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:
La CTR di Napoli ha respinto l’appello della ” (OMISSIS) s.c.a r.l.” contro la sentenza n. 405/28/2009 della CTP di Napoli che aveva respinto il ricorso della predetta contribuente ad impugnazione di cartella di pagamento per maggiore IVA discendente dalla rettifica automatizzata della dichiarazione relativa all’anno 2000.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che la notifica della cartella era stata validamente effettuata, in conformita’ alle previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia e la concessionaria (OMISSIS) spa si sono costituite con controricorso, e la seconda ha formulato una serie di eccezioni di inammissibilita’, prima delle quali quella relativa alla tardivita’ della notifica del ricorso, eccezione che pero’ non e’ connotata di specificita’, non ravvisandosi peraltro ragioni per supporre che sia trascorso, prima della notifica, il termine di legge ai fini dell’impugnazione.
Il ricorso – ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – puo’ essere definito ai sensi dell’articolo 375 c.p.c..
Occorre infatti preliminarmente rilevarne l’inammissibilita’ -in conformita’ all’apposita eccezione proposta dalla controricorrente (OMISSIS) – per difetto di legittimazione del rappresentante legale della societa’ ricorrente – liquidatore Dott. (OMISSIS) che, nella prefazione del ricorso medesimo, ha dato atto che la ” (OMISSIS) s.c. a r.l.” e’ estinta per intervenuta liquidazione e cancellazione dal Registro delle Imprese.
Orbene, e’ giurisprudenza ormai consolidata quella secondo cui: “Poiche’ la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, articolo 4(che ha attribuito a tale adempimento efficacia costitutiva), determina l’immediata estinzione della societa’ di capitali, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, deve ritenersi inammissibile – per carenza di capacita’ processuale ex articolo 75 cod. proc. civ., comma 3 – il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una societa’ che sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca posteriore alla data suddetta, difettando la stessa di legittimazione sostanziale e processuale, trasferitasi automaticamente ai soci ex articolo 110 cod. proc. civ., sia stato dichiarato o no l’evento interruttivo, nel processo in corso, dal difensore della societa’” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8596 del 09/04/2013; conforme, nella specifica materia tributaria, Cass. Sez. 5, Sentenza 13.7.2012, n.l 1968).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilita’.
Roma, 16 settembre 2013.
ritenuto inoltre:
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che nessuna delle parti ha depositato memoria illustrativa;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente (OMISSIS), in proprio, a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate – quanto all’Agenzia – in euro 1.200,00 oltre spese prenotate a debito e – quanto alla concessionaria – in euro 1.200,00 oltre accessori di legge ed oltre euro 100,00 per esborsi.

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