Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
Ordinanza 30 ottobre 2013, n. 24515
Integrale
FAMIGLIA MATERNITA’ ED INFANZIA – DIVORZIO – ASSEGNO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentate e difese per procura speciale a margine del ricorso dall’avv. (OMISSIS) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. telefax (OMISSIS) e, ai fini di quanto dispone l’articolo 366 c.p.c., e per ogni finalita’ di legge, indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), dal quale e’ rappresentato e difeso per mandato a margine del controricorso, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche inerenti il presente procedimento al n. fax (OMISSIS) o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte di appello di Palermo, emesso il 7 dicembre 2011, depositato il 23 dicembre 2011, n. R.G. 24/2011;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la motivazione semplificata della decisione.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che in data 10/29 aprile 2013 e’ stata depositata relazione ex articolo 380 bis, che qui si riporta con alcuni adattamenti formali e precisazioni:
1. La controversia ha per oggetto il diritto della (OMISSIS) a percepire dal (OMISSIS) il contributo mensile di mantenimento a favore delle figlie (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
2. Il Tribunale di Trapani, con decreto dell’11-16 novembre 2010, aveva respinto la richiesta di (OMISSIS) di eliminazione dell’assegno di mantenimento e accolto la richiesta della (OMISSIS) e delle figlie (OMISSIS) e (OMISSIS) di adeguamento a 1.200 euro mensili del contributo gravante sul (OMISSIS) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni non ancora indipendenti economicamente.
3. La Corte di appello di Palermo ha riformato la decisione di primo grado e ha eliminato l’assegno di mantenimento. Ha altresi’ revocato l’assegnazione della casa coniugale in favore della (OMISSIS).
4. Ricorrono per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) deducendo: a) violazione o falsa applicazione di norme, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 115 c.p.c., alla Legge n. 898 del 1970, articolo 9, all’articolo 2909 c.c., violazione di legge ex articolo 111 Cost., insussistenza di giustificati motivi sopravvenuti alla sentenza divorzile.
7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della causa in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa per la cassazione con rinvio del decreto della Corte di appello di Palermo del 7/23 dicembre 2011.
Ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile e che pertanto il ricorso per cassazione deve essere accolto quanto ai suoi primi due motivi, restando assorbiti gli altri, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte di appello di Palermo perche’ riesamini la controversia valutando la controversia nell’ottica dell’accertamento della eventuale ricorrenza di motivi sopravvenuti, rispetto alla situazione accertata dalla sentenza di divorzio, che giustifichino la richiesta di eliminazione o riduzione dell’assegno corrisposto dal (OMISSIS) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni e di revoca dell’assegnazione della casa coniugale a (OMISSIS), specificamente in relazione alla situazione economica del (OMISSIS) e delle figlie, all’eventuale conseguimento di uno stato consolidato di indipendenza economica delle figlie e alla cessazione della convivenza di queste ultime con la madre.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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