verbale dei carabinieri

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 3 settembre 2014, n. 18574

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16739/2012 proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 435/2011 del TRIBUNALE di LOCRI, SEZIONE DISTACCATA di SIDERNO del 18/07/2011, depositata il 22/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

FATTO E DIRITTO
In data 26.03.2009, (OMISSIS) depositava ricorso in opposizione, innanzi al Giudice di pace di Caulonia, avverso il verbale di contestazione n.566332410, elevato in data 14.12.2008 dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Roccella Jonica, notificato il 4.02.2009.
Oggetto di contestazione era la violazione dell’articolo 180 C.d.S., comma 8, per inottemperanza all’invito dell’autorita’ di presentarsi presso gli uffici di polizia per esibire documenti ai fini dell’accertamento di violazioni amministrative relative al Codice della Strada. In particolare ad (OMISSIS) veniva contestata la mancata ostensione del certificato assicurativo nel termine di venti giorni dalla formulazione dell’invito a comparire (eseguita in data 07.06.2008), entro il 27.06.2008.
Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio, difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, chiedendo il rigetto della domanda dell’attore.
Il Giudice di Pace di Caulonia, con sentenza depositata in data 08.04.2010, rigettava il ricorso.
L’ (OMISSIS) proponeva appello con atto di citazione notificato in data 29.09.2010; il Ministero della Difesa resisteva in giudizio. Il Tribunale di Locri – sezione distaccata di Siderno -, con sentenza pubblicata in data 22.06.2011, accoglieva il gravame; ravvisava l’estinzione dell’obbligo di pagamento della somma dovuta per la violazione dell’articolo 180 C.d.S., comma 8, a causa del decorso del termine di centocinquanta giorni per la notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione.
Il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per cassazione, strutturato su un unico motivo di ricorso; l’ (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Non e’ stata depositata memoria.
2) Il Ministero della Difesa, con l’unico motivo di ricorso, lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’articolo 201 C.d.S., comma 1.
Deduce che, nel caso in cui una violazione del C.d.S. non possa essere immediatamente contestata, il termine di centocinquanta giorni previsto per la notificazione del verbale di contestazione, decorra “dalla data in cui viene elevato il verbale, contenente l’accertamento dell’avvenuta violazione” (pag. 6 del ricorso), nella specie dal 14.12.2008.
Per contro il Tribunale avrebbe erroneamente fatto coincidere il dies a quo con la scadenza (il 27.06.2008) del termine concesso all’odierno intimato per l’esibizione del certificato assicurativo: di conseguenza, il termine di centocinquanta giorni secondo il tribunale era decorso prima che fosse effettuata la notifica del verbale, eseguita in data 04.02.2009.
2.1) Il motivo di ricorso e’ fondato.
L’articolo 201 del Codice della strada prevede, al primo comma, che il termine di centocinquanta giorni (ora, novanta per effetto della n. 1.120/2010) per la notificazione del verbale di contestazione dell’infrazione decorra dal momento dell’accertamento della stessa.
L’omessa tempestiva notificazione del verbale di accertamento e’ sanzionata dallo stesso articolo 201, comma 5, con l’estinzione dell’obbligo di pagare la somma dovuta.
Il combinato disposto dei due commi succitati ricalca, quindi, il meccanismo di notificazione-estinzione fissato dall’articolo 14 l. 689/81, applicabile alla generalita’ delle sanzioni amministrative.
Assume rilievo, ai fini del ricorso di specie, stabilire il dies da cui decorre il termine decadenziale per la notificazione del verbale di contestazione della violazione di cui all’articolo 180 C.d.S., comma 8.
Quest’ultima disposizione sanziona la condotta di colui che non ottempera all’invito dell’autorita’ di presentarsi, entro il termine fissato dall’autorita’ stessa, presso gli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative presenti nel Codice della strada.
2.2) L’articolo 180, comma 8, mira a colpire non una specifica condotta tipizzata nel codice della strada, “bensi’ l’omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all’autorita’ amministrativa, al fine di consentirle di effettuare i necessari e previsti accertamenti per l’espletamento dei servizi di polizia stradale” (Cass. 13488/2005).
L’applicazione dell’articolo 180, comma 8, postula il compimento di un precedente illecito amministrativo contemplato nel Codice della strada, per il cui accertamento si richiede che vengano fornite informazioni da parte del privato; al contempo, nonostante l’esistenza di questo legame che unisce le due fattispecie, l’illecito omissivo riveste piena autonomia, al punto che anche l’annullamento del primo verbale non esclude l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 180. (Cass. 3123/2002).
Stante la perentorieta’ del termine fissato dall’autorita’ per comparire, l’illecito ex articolo180 si configura alla scadenza di tale termine, senza che il privato abbia collaborato con l’autorita’.
Il Tribunale di Locri – Sezione distaccata di Siderno – ha ritenuto, quindi, che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione del verbale di accertamento inizi a decorrere dal momento stesso del perfezionamento dell’illecito, con la conseguente estinzione dell’obbligo di pagamento gravante sull’ (OMISSIS).
2.3) Il Tribunale, tuttavia, ha trascurato una giurisprudenza costante maturata intorno alla Legge n. 689 del 1981, articolo 14, applicabile alla generalita’ delle sanzioni amministrative.
“Costituisce jus receptum che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione della violazione all’interessato, stabilito, a pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento, dalla Legge n. 689 del 1981, articolo 14, comma 6, non decorre dal momento in cui il “fatto” e’ stato acquisito nella sua materialita’, ma da quello nel quale l’accertamento e’ stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall’organo addetto al controllo dell’osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneita’ di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi”. (Cass. 12830/2006; 23608/09; 26734/11; 25836/11).
Come l’articolo 14, anche l’articolo201 del Codice della strada lega la decorrenza del termine decadenziale di 150 giorni (ora, novanta) all’accertamento dell’infrazione.
Questo principio va applicato anche in ipotesi di illeciti amministrativi che, come quello di cui all’articolo 180, comma 8, che si perfeziona con la mancata collaborazione del privato in un termine prefissato, siano di semplice identificazione.
All’Amministrazione, gia’ oberata di una pluralita’ di impegni, deve, in ogni caso, essere riconosciuto un lasso di tempo ragionevole per poter raccogliere e verificare la documentazione (ricevute di spedizione, avvisi di ricevimento, decorrenza dei termini) dell’illecito stesso.
Il sindacato sulla congruita’ del periodo impiegato per accertare l’illecito e’ rimesso al giudice di merito, che deve immancabilmente pronunciarsi sul punto.
2.4) Il tribunale di Locri ha quindi errato nell’interpretare la normativa in tema di accertamento dell’illecito amministrativo e decorrenza del termine per la contestazione.
Ha omesso infatti di valutare la congruita’ del tempo impiegato dall’amministrazione per procedere all’accertamento dell’infrazione.
Tale valutazione, che e’ censurabile in sede di legittimita’ solo in punto di motivazione, e’ inibita alla Corte di legittimita’, mancando in atti qualsiasi considerazione del Tribunale sulla ragionevolezza del tempo impiegato dall’Amministrazione a tal proposito.
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa al tribunale di Locri, in diversa composizione, che si atterra’ al seguente principio di diritto: “In tema di sanzione amministrative per violazione dell’articolo 180 C.d.S., comma 8, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento, l’Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione, devono ritenersi collegati all’esito del procedimento di accertamento; la legittimita” della durata di quest’ultimo va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessita’ delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui alla Legge n. 689 del 1981, articolo 28″.
Il giudice di rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Locri, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

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