Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 3 marzo 2016, n. 4246

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5963-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 514/09/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Friuli-Venezia-Giulia del 13/03/2014, depositata il 11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di (OMISSIS) (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli – Venezia Giulia n. 514/09/2014, depositata in data 11/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto, opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanze di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2003 al 2009, con riferimento all’attivita’ di sindaco, amministratore e revisore di societa’ di capitali, svolta dal contribuente (commercialista) – e’ stata parzialmente riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate solo limitatamente al diniego di rimborso dell’Irap versata per l’anno 2009 (in quanto il relativo credito era stato gia’ utilizzato in compensazione dal contribuente), hanno sostenuto che, per le restanti annualita’, i compensi percepiti dal (OMISSIS) e derivanti dall’attivita’ di amministratore, revisore e sindaco non sono soggetti ad IRAP, sia in quanto “non ricompresi nel comma 1 dell’articolo 49 del TUIR” e sia in quanto “la modalita’ operativa per lo svolgimento di queste funzioni comporta un’attivita’ personale e diretta senta avvalersi di particolari mezzi e di collaboratori”.

A seguito di deposito di relazione ex articolo 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articoli 2, 3, 8, 27 e 36 e Legge n. 662 del 1996, articolo 3, comma 1444, in quanto i compensi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa’ dovevano ritenersi attratti, in virtu’ dell’indubbia “connessione”, nella sfera dei redditi da lavoro autonomo esercitata dal contribuente, con ovvia rilevanza ai fini IRAP, laddove il professionista sia dotato di un’autonoma organizzazione. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, sempre ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., avendo i giudici d’appello escluso la sussistenza di un’autonoma organizzazione in capo al contribuente, sulla sola base della descrizione, da parte del contribuente, dell’attivita’ esercitata.

2. La due censure, da esaminare congiuntamente, sono infondate.

Questa Corte ha affermato che l’IRAP coinvolge una capacita’ produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioe’ da “un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attivita’ intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc.)”, cosicche’ e’ “il surplus di attivita’ agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista … ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttivita’ auto organizzata del solo lavoro personale” (Cass. Trib. 15754/2008).

Si e’ poi affermato, con riguardo all’attivita’ di un professionista, che la sola “disponibilita’ di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate dalla suddetta normativa, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attivita’ professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per se’, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo” (cfr. Cass. n. 10240 del 2010).

Non sono percio’ soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attivita’ svolte all’interno di “una struttura da altri organizzata” (Cass. 9692/2012).

E’ stato poi chiarito che non ha diritto al rimborso dell’IRAP il commercialista, che – nello svolgimento dell’attivita’ di sindaco – utilizza beni strumentali in misura eccedente il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ professionale (Cass. 15803/2011).

Analogamente, questa Corte ha precisato che il libero professionista, che opera come amministratore di societa’ o presidente del consiglio di amministrazione, non va soggetto all’IRAP per la parte di ricavo netto che risulta da quelle attivita’, soltanto se adempie alla funzione senza ricorrere ad un’autonoma struttura organizzativa (Cass. n. 4959/2009 e n. 10594/2007). Similari sono anche le conclusioni per l’attivita’ di consulente (Cass. n. 3676/2007).

In sostanza, a norma del combinato disposto del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 2, comma 1, primo periodo, e articolo 3, comma 1, lettera c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 49, comma 1, e’ escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata ed il requisito della autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ solo se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente, per quanto qui interessa, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (S. U. n. 12109 del 2009).

Nella pronuncia di questa Corte n. 3434/2012 (citata dalla ricorrente) e’ stato invece ritenuto legittimo il diniego del rimborso di imposta al dottore commercialista “che, in presenta di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di societa’ e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un’attivita’ unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione nel suo complesso, allorche’ non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l’esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame”, a causa del mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente.

Nella specie, la C.T.R., ha accertato che l’attivita’ in oggetto (amministratore, revisore e sindaco di societa’) veniva svolta “senza avvalersi di particolari mezzi e collaboratore”, in assenza dunque di un’autonoma organizzazione, e la ricorrente Agenzia delle Entrate non ha addotto elementi probatori contrari (rispetto all’assunto del contribuente, condiviso dai giudici di appello), limitandosi a dedurre che anche l’attivita’ in contestazione e’ svolta dal professionista, dottore commercialista, presso uno “studio professionale”, il che tuttavia non appare sufficiente ad integrare il requisito dell'”autonoma organizzazione”, necessaria ai fini dell’assoggettamento dei compensi derivati dall’attivita’ di amministratore, revisore e sindaco di societa’ ad IRAP.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poiche’ il disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi euro 1.500,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

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