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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 29 luglio 2014, n. 17153

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 72/2012/16 depositata il 20/11/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 18/6/2014 dal Dott. Marcello Iacobellis.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da (OMISSIS) contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Treviso n. 120/7/2010 che aveva accolto il ricorso avverso il diniego di condono n. 4788/2010 per Irpef e Ilor 1993.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attivita’ difensiva ha svolto l’intimato.
Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c., chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Il presidente ha fissato l’udienza del 18/6/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume la ricorrente la violazione della Legge n. 289 del 2002, della, e dell’articolo 1175 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, laddove la CTR ha ritenuto ai fini del condono l’efficacia del versamento della sola prima rata per l’inadempimento del professionista incaricato al versamento della seconda rata, stante la buona fede del contribuente.
La censura e’ fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. 20746/2010) secondo cui l’efficacia della sanatoria ex articolo 12, Legge cit., e’ condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente, non potendo avere rilievo, nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, il comportamento colposo o doloso di terzi. Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal (OMISSIS) avverso il diniego di condono n. 4788/2010 per Irpef e Ilor 1993.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del merito e la declaratoria di irripetibilita’ di quelle del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal (OMISSIS) avverso il diniego di condono n. 4788/2010 per Irpef e Ilor 1993, compensando tra le parti le spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

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