Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 29 gennaio 2015, n. 1711
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina L. – rel. Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7967-2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, a mezzo della propria mandataria e rappresentante (OMISSIS) SCPA, in persona dei procuratori speciali, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 50/2013 del TRIBUNALE di TARANTO del 27/12/2012, depositata il 09/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che si
riporta ai motivi insistendo per l’accoglimento del ricorso.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina L. – rel. Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7967-2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, a mezzo della propria mandataria e rappresentante (OMISSIS) SCPA, in persona dei procuratori speciali, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 50/2013 del TRIBUNALE di TARANTO del 27/12/2012, depositata il 09/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che si
riporta ai motivi insistendo per l’accoglimento del ricorso.
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto ha accolto parzialmente l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Giudice di pace di Taranto, con la quale era stata rigettata la domanda proposta dalla (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) (quale conducente), di (OMISSIS) (quale proprietaria) e della (OMISSIS) S.p.A. (quale societa’ assicuratrice per la R.C.A.), per sentire dichiarare le prime due convenute corresponsabili, ai sensi dell’articolo 2054 c.c., commi 2 e 3, dell’incidente occorso a causa dello scontro tra l’autovettura Opel Agila condotta dall’attrice e l’autovettura Smart condotta dalla (OMISSIS) e, per l’effetto, condannare tutti e tre le convenute, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall’auto di proprieta’ della (OMISSIS), quantificati nella misura del 50% della somma di euro 3.248,00.
2.- Il Tribunale ha ritenuto inapplicabile la presunzione di responsabilita’ dell’articolo 2054 cod. civ., comma 2 perche’ quantificabile la percentuale di responsabilita’ dell’attrice nella misura del 90%, per non avere dato la precedenza nell’effettuare una manovra di inversione di marcia con svolta a sinistra, violando l’articolo 145 C.d.S., comma 2 e articolo 154 C.d.S., comma 1, e per avere effettuato tale manovra malgrado fosse vietata in modo assoluto ai sensi dell’articolo 154 C.d.S., comma 6. Ha quindi quantificato nel 10% la percentuale di responsabilita’ presunta a carico della conducente convenuta ed ha condannato gli appellati, in solido, al pagamento della somma di euro 312,15, oltre accessori, con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
Il ricorso e’ proposto con due motivi.
L’intimata (OMISSIS) S.p.A. resiste con controricorso.
Non si difendono le altre intimate.
3.- Col primo motivo e’ dedotta violazione e falsa applicazione dell’articolo 154 C.d.S., comma 6, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’ la norma non sarebbe stata applicabile nel caso di specie, in quanto non si sarebbe trattato di una manovra di inversione di marcia in prossimita’ o in corrispondenza di un’intersezione, ma di una manovra consentita, come da segnaletica stradale, in quanto effettuata da una semicarreggiata ad un’altra, attraverso l’area spartitraffico esistente tra le due semicarreggiate.
3.1.- Il motivo non merita di essere accolto.
Non si configura la censura mossa con riferimento alla norma dell’articolo 154 C.d.S., comma 6. Il Tribunale non ha affatto interpretato la norma fraintendendo il significato di “intersezione”, ne’ l’ha falsamente applicata ad una fattispecie concreta esclusa dalla sua applicazione, come se l’avesse intesa nel senso che e’ vietata la manovra di inversione di marcia agli incroci, anche quando effettuata in strada a due corsie separate da spartitraffico transitabile. Se cio’ avesse fatto, come sembra sostenere la ricorrente, si sarebbe avuto il vizio denunciato poiche’ in tema di circolazione stradale, non e’ configurabile l’illecito previsto dall’articolo 154 C.d.S., comma 6, laddove le carreggiate interessate dall’inversione del senso di marcia del veicolo non siano adiacenti, ma separate da un’area legittimamente transitabile ed il veicolo (al cui conducente si imputa la violazione dell’anzidetto articolo 154, comma 6) provenga da quest’ultima (cosi’ Cass. n. 15766/09).
Piuttosto, il giudice di merito non affatto preso in considerazione l’eventualita’ che le due carreggiate interessate dall’inversione di marcia tentata dalla (OMISSIS) fossero separate da uno spartitraffico pedonale (come sostenuto dalla ricorrente), ma ha reputato che l’incidente si sia verificato all’incrocio tra due vie, precisamente tra la via (OMISSIS), all’incrocio con la via (OMISSIS), ed ha quindi sussunto la fattispecie concreta, cosi’ ricostruita, nella norma correttamente interpretata.
Per censurare la conclusione raggiunta dal Tribunale in punto di violazione dell’articolo 154 C.d.S., comma 6, e sostenere l’inapplicabilita’ della norma, allora, la ricorrente avrebbe dovuto contestare la ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di merito, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, indicando quali risultanze istruttorie il Tribunale avrebbe trascurato o mal valutato, che invece sarebbero state idonee a supportare, sul piano fattuale, l’assunto della ricorrente circa la liceita’ dell’inversione, perche’ compiuta tra due semicarreggiate separate da uno spartitraffico pedonale, per di piu’ in presenza di una segnaletica favorevole (fatti, questi, controversi e decisivi per il giudizio in riferimento all’articolo 154 C.d.S., comma 6).
In mancanza di siffatta censura, in punto di fatto, quella, in punto di diritto, proposta col primo motivo va rigettata.
4.- Parimenti infondato e’ il secondo motivo di ricorso, col quale si deduce la violazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’ il Tribunale non avrebbe considerato che, essendo stata la (OMISSIS) ferma per rispettare l’obbligo di dare la precedenza al veicolo antagonista proveniente dall’opposto senso di marcia, non avrebbe potuto fare alcunche’ “per evitare il danno” provocato dalla collisione con l’autovettura che sopraggiungeva.
4.1.- Il motivo va rigettato perche’ il Tribunale ha ritenuto provata, e non presunta, la responsabilita’ della (OMISSIS) e, sulla base dell’impianto probatorio, l’ha quantificata nella misura del 90%. Il giudice di merito e’ pervenuto a tale affermazione di responsabilita’ in primo luogo, escludendo che la (OMISSIS), contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, avesse rispettato l’obbligo di dare la precedenza ed in piu’ che avesse dato corso, come detto trattando del primo motivo, ad una manovra di inversione di marcia vietata.
Dato siffatto accertamento in punto di fatto, e’ corretta l’interpretazione risultante dalla sentenza per la quale, in tema di circolazione stradale, l’articolo 2054 c.c., comma 2, non inibisce al giudice di merito di graduare, anche in caso di concorso di responsabilita’, le percentuali imputabili a ciascun conducente in misura diversa da quella paritetica (cfr., da ultimo, Cass. n. 20982/11).
Quanto, poi, alla misura della responsabilita’, che il Tribunale ha fissato nella percentuale del 90%, reputata eccessiva da parte ricorrente, non puo’ che essere ribadito che in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalita’ tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimita’, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (cfr., da ultimo, Cass. n. 1028/12).
In conclusione, si propone il rigetto del ricorso”.
La relazione e’ stata comunicata e notificata come per legge.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
2.- Il Tribunale ha ritenuto inapplicabile la presunzione di responsabilita’ dell’articolo 2054 cod. civ., comma 2 perche’ quantificabile la percentuale di responsabilita’ dell’attrice nella misura del 90%, per non avere dato la precedenza nell’effettuare una manovra di inversione di marcia con svolta a sinistra, violando l’articolo 145 C.d.S., comma 2 e articolo 154 C.d.S., comma 1, e per avere effettuato tale manovra malgrado fosse vietata in modo assoluto ai sensi dell’articolo 154 C.d.S., comma 6. Ha quindi quantificato nel 10% la percentuale di responsabilita’ presunta a carico della conducente convenuta ed ha condannato gli appellati, in solido, al pagamento della somma di euro 312,15, oltre accessori, con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
Il ricorso e’ proposto con due motivi.
L’intimata (OMISSIS) S.p.A. resiste con controricorso.
Non si difendono le altre intimate.
3.- Col primo motivo e’ dedotta violazione e falsa applicazione dell’articolo 154 C.d.S., comma 6, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’ la norma non sarebbe stata applicabile nel caso di specie, in quanto non si sarebbe trattato di una manovra di inversione di marcia in prossimita’ o in corrispondenza di un’intersezione, ma di una manovra consentita, come da segnaletica stradale, in quanto effettuata da una semicarreggiata ad un’altra, attraverso l’area spartitraffico esistente tra le due semicarreggiate.
3.1.- Il motivo non merita di essere accolto.
Non si configura la censura mossa con riferimento alla norma dell’articolo 154 C.d.S., comma 6. Il Tribunale non ha affatto interpretato la norma fraintendendo il significato di “intersezione”, ne’ l’ha falsamente applicata ad una fattispecie concreta esclusa dalla sua applicazione, come se l’avesse intesa nel senso che e’ vietata la manovra di inversione di marcia agli incroci, anche quando effettuata in strada a due corsie separate da spartitraffico transitabile. Se cio’ avesse fatto, come sembra sostenere la ricorrente, si sarebbe avuto il vizio denunciato poiche’ in tema di circolazione stradale, non e’ configurabile l’illecito previsto dall’articolo 154 C.d.S., comma 6, laddove le carreggiate interessate dall’inversione del senso di marcia del veicolo non siano adiacenti, ma separate da un’area legittimamente transitabile ed il veicolo (al cui conducente si imputa la violazione dell’anzidetto articolo 154, comma 6) provenga da quest’ultima (cosi’ Cass. n. 15766/09).
Piuttosto, il giudice di merito non affatto preso in considerazione l’eventualita’ che le due carreggiate interessate dall’inversione di marcia tentata dalla (OMISSIS) fossero separate da uno spartitraffico pedonale (come sostenuto dalla ricorrente), ma ha reputato che l’incidente si sia verificato all’incrocio tra due vie, precisamente tra la via (OMISSIS), all’incrocio con la via (OMISSIS), ed ha quindi sussunto la fattispecie concreta, cosi’ ricostruita, nella norma correttamente interpretata.
Per censurare la conclusione raggiunta dal Tribunale in punto di violazione dell’articolo 154 C.d.S., comma 6, e sostenere l’inapplicabilita’ della norma, allora, la ricorrente avrebbe dovuto contestare la ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di merito, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, indicando quali risultanze istruttorie il Tribunale avrebbe trascurato o mal valutato, che invece sarebbero state idonee a supportare, sul piano fattuale, l’assunto della ricorrente circa la liceita’ dell’inversione, perche’ compiuta tra due semicarreggiate separate da uno spartitraffico pedonale, per di piu’ in presenza di una segnaletica favorevole (fatti, questi, controversi e decisivi per il giudizio in riferimento all’articolo 154 C.d.S., comma 6).
In mancanza di siffatta censura, in punto di fatto, quella, in punto di diritto, proposta col primo motivo va rigettata.
4.- Parimenti infondato e’ il secondo motivo di ricorso, col quale si deduce la violazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’ il Tribunale non avrebbe considerato che, essendo stata la (OMISSIS) ferma per rispettare l’obbligo di dare la precedenza al veicolo antagonista proveniente dall’opposto senso di marcia, non avrebbe potuto fare alcunche’ “per evitare il danno” provocato dalla collisione con l’autovettura che sopraggiungeva.
4.1.- Il motivo va rigettato perche’ il Tribunale ha ritenuto provata, e non presunta, la responsabilita’ della (OMISSIS) e, sulla base dell’impianto probatorio, l’ha quantificata nella misura del 90%. Il giudice di merito e’ pervenuto a tale affermazione di responsabilita’ in primo luogo, escludendo che la (OMISSIS), contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, avesse rispettato l’obbligo di dare la precedenza ed in piu’ che avesse dato corso, come detto trattando del primo motivo, ad una manovra di inversione di marcia vietata.
Dato siffatto accertamento in punto di fatto, e’ corretta l’interpretazione risultante dalla sentenza per la quale, in tema di circolazione stradale, l’articolo 2054 c.c., comma 2, non inibisce al giudice di merito di graduare, anche in caso di concorso di responsabilita’, le percentuali imputabili a ciascun conducente in misura diversa da quella paritetica (cfr., da ultimo, Cass. n. 20982/11).
Quanto, poi, alla misura della responsabilita’, che il Tribunale ha fissato nella percentuale del 90%, reputata eccessiva da parte ricorrente, non puo’ che essere ribadito che in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalita’ tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimita’, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (cfr., da ultimo, Cass. n. 1028/12).
In conclusione, si propone il rigetto del ricorso”.
La relazione e’ stata comunicata e notificata come per legge.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
La memoria depositata da parte ricorrente non offre elementi per superare le argomentazioni svolte nella relazione.
In particolare, va ribadito che la censura di cui al primo motivo e’ riferita al vizio di violazione di legge non solo nell’intestazione del motivo, ma anche nella relativa illustrazione, sicche’ non e’ pertinente la giurisprudenza, richiamata nella memoria, relativa all’erronea qualificazione data dalla parte al vizio denunciato col ricorso. Nel merito, poi, non puo’ che rilevarsi che, stando al tenore della sentenza, non risulta affatto che il Tribunale sia incorso in errore di diritto per avere ignorato la corretta interpretazione dell’articolo 154 C.d.S., comma 6, apparendo piuttosto che la conclusione raggiunta in diritto si fondi su una ricostruzione dei luoghi diversa da quella prospettata dalla ricorrente (e che, percio’, quest’ultima avrebbe dovuto censurare ai sensi dell’articolo 360 cod. proc. civ., n. 5 come detto nella relazione).
Quanto ai restanti motivi, va ribadita l’insussistenza della violazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2, essendo corretta l’interpretazione della norma che consegue alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, cosi’ come non e’ censurabile, in base a tale ricostruzione, la determinazione della percentuale di colpa ascritta al conducente dell’auto dell’odierna ricorrente – essendo l’assunto di quest’ultima, circa il fatto che l’auto sia stata investita da ferma, comunque superato da quanto detto (anche nella relazione) a proposito del primo motivo. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
La memoria depositata da parte ricorrente non offre elementi per superare le argomentazioni svolte nella relazione.
In particolare, va ribadito che la censura di cui al primo motivo e’ riferita al vizio di violazione di legge non solo nell’intestazione del motivo, ma anche nella relativa illustrazione, sicche’ non e’ pertinente la giurisprudenza, richiamata nella memoria, relativa all’erronea qualificazione data dalla parte al vizio denunciato col ricorso. Nel merito, poi, non puo’ che rilevarsi che, stando al tenore della sentenza, non risulta affatto che il Tribunale sia incorso in errore di diritto per avere ignorato la corretta interpretazione dell’articolo 154 C.d.S., comma 6, apparendo piuttosto che la conclusione raggiunta in diritto si fondi su una ricostruzione dei luoghi diversa da quella prospettata dalla ricorrente (e che, percio’, quest’ultima avrebbe dovuto censurare ai sensi dell’articolo 360 cod. proc. civ., n. 5 come detto nella relazione).
Quanto ai restanti motivi, va ribadita l’insussistenza della violazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2, essendo corretta l’interpretazione della norma che consegue alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, cosi’ come non e’ censurabile, in base a tale ricostruzione, la determinazione della percentuale di colpa ascritta al conducente dell’auto dell’odierna ricorrente – essendo l’assunto di quest’ultima, circa il fatto che l’auto sia stata investita da ferma, comunque superato da quanto detto (anche nella relazione) a proposito del primo motivo. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della resistente, nell’importo di euro 2.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis
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