Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 24 ottobre 2014, n. 22628

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8925/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 23/05/2012 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO del 23.5.2012, depositata l’8/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza resa dalla CTR Lombardia n. 23/2012/05, depositata l’8.3.2012, che nel respingere l’appello proposto dall’Ufficio, ha confermato l’illegittimita’ del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso per IRAP relativa agli anni fra il 1998 ed il 2001 proposta da (OMISSIS), gia’ ritenuta dal giudice di primo grado.
Secondo il giudice di appello le spese generali e i beni strumentali riscontrati non modificavano il carattere strettamente personale dell’attivita’ svolta, mentre l’ausilio del collaboratore in impresa familiare non poteva avere …assicurato l’ampliamento delle capacita’ personali .
L’Agenzia delle entrate contesta, con il primo motivo, l’errore della CTR per avere escluso il requisito dell’autonoma organizzazione malgrado la presenza di lavoro organizzato da parte del professionista.
Deduce, poi, col secondo motivo la nullita’ della sentenza che aveva apoditticamente escluso la rilevanza del contributo lavorativo offerto dal collaboratore familiare.
Col il terzo motivo prospetta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, evidenziando che dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal contribuente in allegato al ricorso introduttivo era emerso l’ingente importo corrisposto dal suddetto al collaboratore e che l’omesso esame di tale circostanza, sicuramente dimostrativa dell’utilita’ e rilevanza economica del collaboratore, aveva viziato la decisione impugnata.
La parte contribuente non ha depositato difese scritte.
Occorre premettere che il secondo motivo di ricorso, correlato ad un’ipotetica nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., e’ infondato, cogliendosi dalla decisione impugnata la ratio decidendi seguita dal giudice di appello, impregiudicata la questione relativa alla congruita’ e sufficienza della motivazione che la parte ricorrente pone in discussione con il terzo motivo.
Passando all’esame del primo e del terzo motivo di ricorso, che meritano un esame congiunto gli stessi appaiono fondati.
Ed invero, questa Corte e’ ferma nel ritenere che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b)impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007, da ultimo Cass. n. 4491/2012; Cass. n. 23562/12). Si e’ parimenti precisato che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni – cfr. Cass. 13095/12; Cass. S.U. n. 12108/2009 e, di recente, Cass. n. 16461/2013-.
Orbene, la censura esposta dall’Agenzia nel terzo motivo appare meritevole di accoglimento, risultando l’affermazione esposta dalla CTR in ordine all’inidoneita’ dell’attivita’ prestata dal collaboratore in impresa familiare determinare l’ampliamento delle capacita’ personali del professionista (e dunque a contribuire alla sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione) palesemente errata in diritto oltreche’ apodittica e incongrua.
Per un verso, infatti, la CTR avrebbe dovuto considerare che …la collaborazione dei partecipanti all’impresa familiare integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare (etero – organizzazione dell’esercente l’attivita’)- cfr. Cass. n. 10777/2013-.
Per altro verso, la CTR, ha omesso di ponderare comparativamente i dati attestanti i corrispettivi elargiti a detto collaboratore con quelli del reddito prodotto dall’imprenditore dai quali risulta la corresponsione di compensi di poco inferiori a quelli integranti il reddito del professionista, con cio’ ulteriormente dimostrando il carattere illogico e apodittico dell’affermazione del giudice di appello in ordine all’inidoneita’ dell’attivita’ del collaboratore ad incidere sull’attitudine a generare reddito in favore del contribuente.
Sulla base di tali considerazioni il primo e il terzo motivo di ricorso vanno accolti, rigettato il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame ad altra sezione della CTR della Lombardia anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte, visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il secondo ed il terzo motivo, rigettato il primo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *