Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 24 gennaio 2014, n. 1466
Premesso in fatto
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – È chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia il 20.1.2010 e depositata in data 11.3.2010 in materia di simulazione per interposizione fittizia di persona in contratto di compravendita immobiliare.
Al ricorso proposto è applicabile la normativa di cui alla 1. 18.6.2009 n. 69 per essere la sentenza impugnata pubblicata successivamente all’entrata in vigore della stessa (4.7.2009).
Con unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..
Lamenta che erroneamente la Corte di merito abbia ritenuto sussistere, nel caso in esame di interposizione fittizia di persona, litisconsorzio necessario, con riferimento al venditore, ai sensi dell’art. 102 c.p.c.; con conseguente rimessione della causa, a tal fine, al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c..
Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, con la sentenza del 14.5.2013 n. 11523, hanno affermato che, nel giudizio volto all’accertamento della simulazione relativa di un contratto di compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non è litisconsorte necessario, allorché, nei suoi riguardi, il negozio sia stato interamente eseguito con l’adempimento delle obbligazioni, tipicamente connesse alla causa del negozio, quali il versamento del corrispettivo ed il perfezionamento dell’effetto traslativo.
In questo caso, non sussista, pertanto, per l’alienante – venditore alcun interesse ad essere parte del giudizio, a norma dell’art. 100 c.p.c., al fine di conservare come proprio acquirente l’originario stipulante.
Ne consegue che, trattandosi solo di accertare chi, fra interponente ed interposto, abbia acquistato il bene, la sentenza fra di essi pronunciata non è inutiliter data.
Tale è il caso in esame, in cui, essendo stato il contratto di compravendita integralmente eseguito nei confronti dei terzi venditori – né l’attuale resistente ha dimostrato l’interesse di costoro alla partecipazione al giudizio – gli stessi, nella controversia avente ad oggetto la declaratoria di simulazione relativa per interposizione fittizia – che mira a sostituire la persona interposta con il vero acquirente – si vengono a trovare in una posizione di indifferenza rispetto all’effettiva identità della persona dell’acquirente.
In particolare, manca, nella loro posizione, l’interesse concreto ed attuale richiesto dall’art. 100 c.p.c., non solo per proporre una domanda, ma anche per contraddire alla domanda altrui.
Ne deriva che la statuizione adottata dalla Corte di merito, nel caso in esame, è errata”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione; ai quali, con memoria, aderisce anche il ricorrente.
Conclusivamente, il ricorso è accolto; la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione.
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