Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 22 settembre 2015, n. 18740

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario – Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1460-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 12/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2015 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito l’Avvocato (OMISSIS), per delega dell’Avvocato (OMISSIS), che si riporta.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 101/33/10, pubblicata il 10 novembre 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima contro due decisioni di quella provinciale, sicche’ l’impugnazione di (OMISSIS) relativa ad altrettanti avvisi, rispettivamente inerenti uno alla rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, e l’altro alla irrogazione di sanzione, proposta con altrettanti atti introduttivi, veniva accolta, dopo la riunione delle rispettive cause. Si trattava dell’acquisto di una unita’ immobiliare, la cui superficie era superiore a mq. 240, e per la quale il beneficio della prima casa non era stato riconosciuto. In particolare la CTR osservava che la stima dell’agenzia del territorio non era adeguatamente motivata, a fronte della perizia della parte privata, che invece si basava su riscontri piu’ dettagliati, e percio’ era maggiormente attendibile. Quanto alla sanzione rilevava che, ancorche’ essa fosse stata definita col pagamento di un quarto della misura edittale prevista, con riserva di ripetizione, tuttavia andava ugualmente rimborsata, posto che le maggiori imposte, cui faceva seguito, non erano dovute, giusta soprattutto l’ordinanza n. 6/33/11 del 14.3.11 della stessa sezione, che provvedeva a correggere il dispositivo della sentenza ora impugnata, rendendolo conforme alla motivazione. (OMISSIS) resiste con controricorso.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

2. In via preliminare va rilevato che la sentenza impugnata e’ passata in giudicato nella parte attinente alla debenza dell’imposta complementare di registro e di quelle accessorie, tranne che per la sanzione, atteso che il relativo capo non e’ stato investito da gravame col presente ricorso.

3. Cio’ premesso, col motivo addotto a sostegno di esso la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 17, comma 2, in quanto la CTR non considerava che la definizione della sola sanzione in modo autonomo rispetto alle imposte comportava la necessaria rinuncia al rimborso di quanto versato bonariamente, a prescindere dall’esito del processo relativamente alle medesime.

Il motivo e’ fondato. Invero in materia di violazioni di norme tributarie (nella specie, relative ai benefici per l’acquisto della prima casa), l’atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, disciplinato dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 17, e’ autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le medesime si riferiscono, con la conseguenza che, qualora il trasgressore scelga di addivenire alla definizione agevolata, prevista dall’articolo 17 cit., comma 2, la ripetizione delle somme pagate non e’ consentita, dovendosi ritenere definitivamente chiuso, a quel momento, il rapporto tra contribuente e fisco in ordine alle altre conseguenze sanzionatorie delle violazioni stesse gia’ rilevate (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 26740 del 29/11/2013, n. 12695 del 2004).

Percio’ la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto su tale punto.

4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione di tale pronuncia, senza rinvio, posto che la causa puo’ essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex articolo 384 c.p.c., comma 2, e rigetto di quello d’impugnazione avverso il provvedimento relativo all’irrogazione della sanzione.

5. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia e della questione giuridica trattata, mentre le altre di questo giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

La Corte

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del doppio grado, e condanna il controricorrente al rimborso delle altre di questo giudizio, che liquida in euro 2.000,00(duemila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.

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