CASSAZIONE

Suprema CORTE DI CASSAZIONE

sezione VI

ORDINANZA 21 marzo 2014, n. 6762

 

Ritenuto in fatto

L.T. ha chiesto al Tribunale di Latina la condanna di M.G. al pagamento delle somme da questi incassate a titolo di corrispettivo degli atti di compravendita stipulati in qualità di procuratore speciale di esso attore, nonché al risarcimento del danno per avere venduto i beni oggetto di detti contratti a prezzi inferiori al loro valore venale e, in subordine, al versamento della differenza tra il valore di mercato dei beni venduti e quello dichiarato nell’atto.
Il Tribunale di Latina, con sentenza in data 26.04.2012, accogliendo l’eccezione sollevata dal convenuto, residente e domiciliato in Cesenatico, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Forli, osservando – per quanto qui rileva – che, ai fini dell’individuazione del foro facoltativo ex art. 20 cod. proc. civ., occorreva avere riguardo al criterio di cui al comma IV dell’art. 1182 cod. civ., e quindi al domicilio del debitore; e ciò in quanto la somma richiesta dall’attore comprendeva anche la differenza tra quanto incassato e il valore di mercato dei beni alienati, che non era determinabile in base a un mero calcolo matematico.
Avverso detta sentenza ha proposto regolamento di competenza L.T.
Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-ter cod. proc. civ., sono state richieste le conclusioni al Pubblico Ministero presso la Corte, ed all’esito del deposito della requisitoria con la richiesta di declaratoria di competenza del Tribunale di Forli, ne è stata disposta notificazione al procuratore della parte unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Motivi della decisione

1. Va premesso che l’eccezione di incompetenza per territorio è stata ritualmente formulata con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. e che parte ricorrente non contesta che la competenza non potesse essere radicata in Latina con riguardo al foro generale delle persone fisiche e neppure con riferimento al forum contractus (secondo quanto ritenuto nella decisione impugnata), limitandosi a porre in discussione la corretta individuazione del forum destinatae solutionis, che – a suo parere – andava individuato in quello del domicilio del creditore, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 1182 cod. civ., per essere la somma pretesa, a titolo risarcitorio, facilmente determinabile a mezzo di una c.t.u., richiesta nell’atto introduttivo del giudizio.

2. Il ricorso per regolamento è infondato, ancorchè le considerazioni a sostegno della declaratoria di incompetenza vadano integrate nei termini che seguono.

Invero l’attore ha esercitato un’azione di responsabilità contrattuale e, in particolare, ha lamentato l’inadempimento dell’obbligo di rimettere il corrispettivo delle compravendite stipulate dal convenuto nella qualità di procuratore speciale, correlativamente richiedendo sia il pagamento delle somme risultanti dagli atti di compravendita, sia il risarcimento del danno per essere le vendite avvenute a prezzi inferiori a quelli corrispondenti al valore di mercato dei beni, determinato (in via subordinata) in misura corrispondente alla differenza tra detto valore di mercato e il prezzo indicato negli atti di compravendita.

3. Ciò posto, si osserva che in presenza di domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, occorre far riferimento, per la determinazione del foro competente, non già al luogo dove si è verificato l’inadempimento, ma al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, anche se il convenuto contesti in radice l’esistenza dell’obbligazione stessa (Cass. ord. 06 ottobre 2006, n. 21625). Invero – secondo costante giurisprudenza di questa Corte – in tema di competenza territoriale, per ‘obbligazione dedotta in giudizio’, ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ., deve intendersi, in caso di inadempimento, l’obbligazione originaria rimasta inadempiuta o inesattamente adempiuta (Cass. ord. 15 luglio 2005, n. 15012; Cass. 23 gennaio 2003, n. 1026; Cass. 14 giugno 1999, n. 5832).

Orbene, nella specie, l’attore, deducendo l’inadempimento dell’obbligo di rimettere il corrispettivo delle compravendite, non ha indicato, neppure in maniera approssimativa, il prezzo al quale il convenuto avrebbe dovuto vendere, facendo, piuttosto, riferimento ad un valore ‘quello di mercato’ che non è determinabile in base ad un mero calcolo aritmetico e che postula, piuttosto, ricerche di mercato e riscontri valutativi (tant’è che lo stesso attore ha invocato l’espletamento di una c.t.u.); con la conseguenza che non solo l’obbligazione derivata e sostitutiva di risarcimento del danno, ma anche quella originaria, che qui rileva, era priva dei requisiti di certezza e liquidità necessari per radicare la competenza nel domicilio del creditore.

Le obbligazioni pecuniarie si identificano, infatti, soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e cioè aventi ad oggetto sin dalla loro costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., l’obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa; rientrando tra i crediti liquidi ed esigibili (il cui pagamento deve essere eseguito, a norma della suddetta norma di legge, presso il domicilio del creditore) anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti da titolo convenzionale o giudiziale (Cass. 19 marzo 2009, n. 6656). Mentre, nell’ipotesi che qui rileva, in cui tale determinazione non sia stata eseguita ab origine dal titolo, l’obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile (Cass. ord. 12 ottobre 2011, n. 21000).

4. In definitiva il forum destinatae solutionis è stato correttamente

individuato nel Tribunale di Forli, in relazione al domicilio (e alla residenza) della parte indicata come tenuta all’adempimento.

Il ricorso va, dunque, rigettato e le parti vanno rimesse innanzi al Tribunale di Forlì, competente per territorio.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio per regolamento non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso; dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Forlì davanti al quale rimette le parti.

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