Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 21 maggio 2015, n. 10449

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza R.G. 6979/2014 proposto da:

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (OMISSIS);

– intimato –

e sulle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO MATERA, che ha chiesto di dichiarare la competenza per territorio del Tribunale del Lavoro di Palermo per tutti i ricorrenti tranne i docenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); la competenza del Tribunale del Lavoro di Catania per le ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS); la competenza del Tribunale del Lavoro di Padova per la ricorrente (OMISSIS); la competenza del Tribunale del Lavoro di Enna per la ricorrente (OMISSIS), con le determinazioni di legge;

avverso l’ordinanza R.G. 28564/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

I ricorrenti, docenti precari iscritti nelle ex graduatorie permanenti costituite in diverse province, ora ad esaurimento per effetto della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c), (legge finanziaria 2007), avevano chiesto nel 2009 l’iscrizione in ulteriori tre graduatorie provinciali ex Decreto Ministeriale n. 42 del 2009 e con ricorso hanno agito dinanzi al Tribunale di Roma al fine di ottenere l’inserimento in tali graduatorie a “pettine”, anziche’ “in coda”, con riferimento al punteggio di cui erano titolari nella graduatoria principale.

Con ordinanza del 18.2.2014, il Tribunale di Roma adito ha rilevato d’ufficio la propria incompetenza territoriale, affermando, in forza dell’articolo 413 c.p.c., la competenza per territorio del Tribunale del lavoro delle tre province opzionali prescelte da ciascun ricorrente, ai sensi dell’articolo 413 c.p.c., comma 5, in base a criterio da applicarsi anche nel caso di controversia avente ad oggetto il diritto al collocamento in graduatoria scolastica nella prospettiva dell’assunzione ed al connesso risarcimento del danno. Rilevando che le aree territoriali presso cui i docenti deducevano sussistere l’obbligo all’inserimento in graduatoria erano tutte site in localita’ rientranti in circoscrizioni diverse da quella del Tribunale di Roma, dichiarava per ciascuno di essi la competenza territoriale dei Tribunali individuati in forza dell’enunciato criterio, concedendo termine di 25 gg. dal deposito dell’ordinanza per la riassunzione.

Avverso tale ordinanza ricorrono i docenti, deducendo la violazione dell’articolo 413 c.p.c., comma 5, che individua come competente, per le controversie in materia di pubblico impiego, il giudice del luogo ove il dipendente e’ addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto, e rilevando che, nel caso del procedimento in questione, gia’ frutto della riassunzione a seguito della pronuncia di difetto di giurisdizione del TAR, anche a volere aderire alla tesi dell’incompetenza del giudice di Roma, doveva affermarsi la competenza del giudice del lavoro del luogo in cui i ricorrenti, docenti precari, prestavano servizio nel 2009, ossia nel momento in cui aveva inizio il giudizio innanzi al G.A., ove veniva tenuta la graduatoria principale di appartenenza. Quello in questione era, invero, i ricorso avverso il Decreto Ministeriale n. 42 del 2009, nella parte in cui imponeva l’inserimento in “coda” anziche’ “a pettine” nelle graduatorie opzionali scelte da ciascun insegnante precario, onde per tutti i ricorrenti, ad esclusione che per (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), il Tribunale del lavoro competente doveva individuarsi in quello di Palermo e, per quelli da ultimo indicati, rispettivamente nel Tribunale del lavoro di Padova, di Catania per la seconda e la terza, e di Enna per la quarta.

Osservano i ricorrenti di avere originariamente optato di riassumere il ricorso – prima della declinatoria di giurisdizione proposto al Tar Lazio – Roma al giudice del lavoro di Roma, in relazione al luogo cui ha sede il Ministero convenuto, per mantenere l’unicita’ della domanda originaria relativamente ad una questione di diritto pacifica sulla base della sentenza n. 41/11 della Corte Costituzionale, per ragioni di economia processuale e di tutela dei lavoratori ricorrenti.

I ricorrenti rilevano, altresi’, l’incongruita’ ed irragionevolezza del termine di 25 giorni dal deposito dei provvedimento del G.d.L. di Roma per la riassunzione, rilevando che detto termine e’ inferiore anche a quello di 30 gg. previsto per il regolamento di competenza e che cio’ rende impossibile la riassunzione nei termini, in considerazione dell’elevato numero dei Tribunali indicato e della loro dislocazione in diverse citta’. Chiedono, pertanto, che la S. C. assegni un termine congruo per la riassunzione dinanzi ai Tribunale di cui sia dichiarata la competenza territoriale.

L’Ufficio del Pubblico Ministero, richiesto di esprimere il proprio parere, ha concluso per l’accoglimento del ricorso, sul rilievo che sia piu’ coerente fare riferimento al luogo in cui, al momento dell’impugnazione del provvedimento (ricorso al giudice amministrativo), ciascuno dei lavoratori svolgeva gia’ attivita’ lavorativa quale docente “precario”.

Il ricorso e’ fondato.

Deve essere in termini generali richiamata la regola di cui all’articolo 413 c.p.c., comma 5, secondo la quale, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., e’ competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente e’ addetto, o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

Tanto premesso, per quanto riguarda la competenza per territorio in relazione a domande dirette alla costituzione del rapporto, la giurisprudenza di questa Corte, sia pure con riguardo specificamente all’assunzione di lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente, ha ritenuto che anche rispetto alla domanda, da essi proposta, diretta alla costituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento danni per la mancata assunzione, operano in modo alternativo e concorrente tutti e tre i fori previsti dall’articolo 413 c.p.c., dovendosi stabilire un’equazione. Fra rapporto di lavoro gia’ costituito e rapporto do lavoro virtuale, la cui costituzione rappresenti tuttavia l’oggetto del vincolo nascente a carico del datore di lavoro dal sistema delle assunzioni obbligatorie, con la conseguenza, da un lato, che il primo dei fori indicati dalla norma va identificato in relazione alla sede dell’ufficio del lavoro che ha emesso il provvedimento di avviamento (atto che, pur non determinando “de jure” il sorgere del rapporto, e’ il titolo costitutivo dell’obbligo del datore di lavoro) e, dall’altro, che e’ consentita l’utilizzazione anche del foro della dipendenza aziendale, in relazione alla quale il servizio del collocamento, nella sua competente articolazione locate, ha emesso quel provvedimento. (Cass. Sez. U, 11043/2001; conf. Cass. 16536/2002).

Tale principio, costituendo un adattamento del criterio di cui all’articolo 413 c.p.c., ad una situazione in cui mancano gli elementi direttamente considerati in quest’ultima disposizione, e’ stato ritenuto espressione di un principio ancor piu” generale in base al quale, nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione (cfr. in tali termini Cass. 26.10.2010 n. 21883).

Il criterio da ultimo indicato puo’ essere richiamato utilmente nel presente giudizio per affermare la competenza, in relazione ai ricorsi dei docenti precari, del Tribunale del circondario nel quale ciascuno di essi al momento della proposizione del ricorso al TAR prestava la propria attivita’, tenuto conto della circostanza che la pretesa azionata ha riguardo alle modalita’ di inserimento nelle graduatorie provinciali, con riferimento al punteggio conseguito nella graduatoria principale, con cio’ evidenziandosi il collegamento funzionale con il rapporto in essere al momento della domanda e con la sede dell’ufficio cui il dipendente era addetto al momento della domanda (simmetricamente a quanto previsto dall’articolo 413, comma 2, con riferimento al luogo ove si trova l’azienda o una sua dipendenza).

In accoglimento del ricorso, deve essere, pertanto dichiarata la competenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, in relazione alle domande di tutti i ricorrenti epigrafati, ad eccezione che per le ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per le quali il Tribunale competente deve essere individuato, in relazione all’indicato criterio, rispettivamente nel Tribunale di Padova per la prima, nel Tribunale di Catania per la seconda e la terza, e nel Tribunale di Enna per la quarta, Tribunali dinanzi ai quali devono essere riassunti i giudizi nel termine di tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.

Il rilievo attinente alla incongruita’ del termine per la riassunzione stabilito dal Tribunale di Roma deve ritenersi assorbito dall’accoglimento del ricorso nei termini anzidetti.

Le spese del presente regolamento cedono a carico del Ministero e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.

Attesa la proposizione del ricorso in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, vigente il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, deve rilevarsi, in ragione dell’accoglimento dell’impugnazione, la non sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato che e’ collegato al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (cosi’ Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza territoriale del tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, a giudicare sulle domande di tutti it ricorrenti ad eccezione che sulle domande di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per i quali dichiara la competenza territoriale rispettivamente del Tribunale di Padova, del Tribunale di Catania, per la seconda e la terza, e del Tribunale di Enna per la quarta;

assegna il termine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione dei giudizi dinanzi ai tribunali anzidetti.

Condanna il MIUR al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 3500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonche’ al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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