Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 20 novembre 2015, n. 23830
Svolgimento del processo
1. – È stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., datata 14.10.14 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso l’ordinanza 19 febbraio 2014, n. 3871, di questa Corte di Cassazione, del seguente tenore:
«1. – E.G. e D.M. ricorrono per la correzione dell’errore materiale da cui prospettano essere affetta l’ordinanza di questa Suprema Corte in epigrafe indicata, consistente nella determinazione degli esborsi del giudizio nel capo di condanna della controparte G.S. alle spese dei procedimento con essa definito, visto che, a fronte della liquidazione in € 200,00 per esborsi, erano stati esposti – fin dalla “memoria ex art. 378 cod. proc. civ.” – e documentati costi vivi in € 33,21 per notifiche ed in € 1.076 per contributo unificato e marche.
Delle controparti nessuno svolge attività difensiva in questa sede.
2. – Il ricorso va trattato in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 3, 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.: ma esso va rigettato.
3. – Infatti, nessun errore materiale affligge l’ordinanza suddetta, sotto il denunziato profilo della mancata specifica quantificazione, tra gli esborsi oggetto della condanna di controparte alle spese del giudizio di legittimità, del contributo unificato: il contributo unificato atti giudiziari, di cui all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, costituisce un’obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è neppure tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare (Cass., ord. 17 settembre 2013, n. 21207); pertanto, il beneficiario della condanna alle spese di lite ben può azionare quest’ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per
adempiere quell’obbligazione ex lege, in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno di controparte.
4. – In conclusione, deve proporsi di rigettare il ricorso».
Motivi della decisione
2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate, ma il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria.
§ 3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalla parte ricorrente.
In particolare, può bastare in questa sede, a confermare la sobria conclusione della relazione, un mero richiamo alle ampie ed esaustive argomentazioni già svolte da Cass., ord. 23 settembre 2015, n. 18828, che conclude nel senso che, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell’ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna (nel regime del d.m. n. 55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo) si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede di esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento.
§ 4. – La doglianza – formulata nella memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. – sull’eccessività della liquidazione, ove quella oggetto della presente procedura fosse integrata con la considerazione del contributo unificato, non risulta poi direttamente espressa nel ricorso introduttivo e quindi non è ammissibile in questa sede, a prescindere dal fatto che, a stretto rigore, neppure parrebbe sorretta da specifico interesse degli odierni ricorrenti, visto che essi finirebbero col beneficiarne e che non resta certo loro precluso, in spontanea o leale riduzione del dictum complessivamente ricavabile dal titolo, contenerne l’azionamento nei limiti di quanto ritengono effettivamente dovuto.
§ 5. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va rigettato.
§ 6. – Non vi è luogo a provvedere, attesa la natura del presente procedimento, né in ordine alle relative spese (per tutte: Cass., ord. 17 settembre 2013, n. 21213; Cass., ord. 4 maggio 2009, n. 10203; Cass. Sez. Un., ord. 27 giugno 2002, n. 9438; Cass., ord. 8 luglio 1983, n. 591), né (difettando la natura impugratoria del procedimento) ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente procedimento, né agli effetti dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla 1. 228/12.
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