Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 20 giugno 2014, n. 14128
In un procedimento di divorzio tra C.C. e C.C., la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza in data 03/1/2012 in riforma della sentenza del locale Tribunale, determinava in E. 300,00 l’assegno in favore della moglie.
Ricorre per cassazione il marito, che pure deposita memoria difensiva.
Resiste con controricorso la moglie.
Non si ravvisano violazioni di legge.
Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l’assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. n. 2156 del 2010).
In sostanza, il ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica.
Va precisato che il regime di separazione non vincola quello di divorzio, trattandosi di rapporti distinti ed autonomi (Cass. n. 18433 del 2010).
Appare pacifico che sussista una notevole disparità di redditi tra i coniugi, a danno della moglie, nè viene contestato che vi sia stato un sicuro contributo della moglie alla conduzione della vita familiare, incidente positivamente sull’attività professionale del marito e sul miglioramento della sua posizione di dirigente presso il CNR, direttamente correlata alla situazione esistente durante la convivenza matrimoniale.
La memoria difensiva non introduce profili o argomentazioni nuovi e convincenti.
Va pertanto rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, che si liquidano in €. 1.500,00 per compensi ed €. 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell’art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
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