Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 19 luglio 2013, n. 17741
Ritenuto in fatto e in diritto
Il consigliere delegato ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione.
“La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2154 del 2009, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Venezia n. 491 del 2008 con la quale era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi P..Z. e S..Z., con affidamento alla madre del figlio minore, per quanto qui maggiormente rileva, accoglieva la domanda di addebito riproposta dal coniuge nei confronti della Z..
Veniva osservato che non sussistevano elementi per escludere che la comprovata infedeltà della moglie avesse avuto incidenza causale sulla crisi coniugale: in particolare, la Z., adducendo l’esistenza di uno stato di tensione correlato a una grave situazione finanziaria, non aveva assolto il relativo onere, in quanto i “potenziali” contrasti dipendenti dalla cattiva gestione delle risorse economiche della famiglia non risultavano idonei, anche dal punto di vista cronologico, a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Per la cassazione di tale decisione la Z. propone ricorso, affidato ad unico ed articolato motivo, resistito con controricorso.
Si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, imponendosene il rigetto, in considerazione della manifesta infondatezza.
Il presupposto dell1 addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell’unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione d’intollerabilità della convivenza rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico (Cass., n. 8512 del 2006; Cass., n. 25618 del 2007).
La corte territoriale, dando atto della dimostrazione, oltre che della violazione, da parte della ricorrente, del dovere di fedeltà, di una “situazione di grave tensione determinata anche dalle difficoltà economiche e dalla crisi delle attività societarie dalla coppia”, ha escluso che fosse stata fornita la prova di una relazione causale fra quest’ultima e la crisi coniugale, attribuita in maniera preponderante all’adulterio.
Non sussiste, pertanto, la denunciata incongruità e contraddittorietà della motivazione, in quanto, a fronte di un giudizio sull’efficienza causale dell’adulterio, con esplicita esclusione, quanto alle questioni attinenti ai rapporti di natura economica, della loro incidenza sulla irreversibilità della prosecuzione della convivenza, la ricorrente non deduce specifiche argomentazioni circa la natura dei dissidi nati dalla gestione delle società (nella sentenza impugnata definiti, per altro, potenziali, e privi di una precisa collocazione cronologica), realizzando una singolare mescolanza fra coniugalis e societatis affectio che non attinge il giudizio di preponderanza causale formulato dalla corte territoriale in merito alla violazione del dovere di fedeltà.
Sotto tale profilo, deve ribadirsi che l’infedeltà di un coniuge, la quale pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, può essere rilevante al fine dell’addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche, pertanto, qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull’unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, perciò autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà (Cass. fin da sez. un. 2494/1982, fino alle più recenti Cass. n. 15557/2008; Cass. 25618/2007; 13592/2006; 8512/2006).
Nel caso di specie la Corte ha in maniera sintetica, ma efficace, escluso che risultasse provato che le questioni di natura economica avessero determinato l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza (rilevandone la mera potenzialità di determinare gravi contrasti e la dubbia collocazione sul piano cronologico), di talché l’attribuzione di efficacia causale – se non esclusiva, predominante – al conclamato adulterio risulta giustificata da congrua motivazione”.
Il Collegio condivide la relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata alle parti costituite.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 140 del 2012.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza
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