Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 18 novembre 2014, n. 24536
Premesso in fatto
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta da R.A. nei confronti di L.D. e R.C. avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. emessa, ai danni del primo ed a favore della seconda, all’esito della procedura esecutiva per pignoramento presso terzi intrapresa dalla L. nei confronti del R. , in forza di sentenza del Tribunale di Chieti n. 150 del 2010; ha condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite in favore della L. .
Il ricorso è proposto con quattro motivi. La L. si difende con controricorso. L’altra intimata non svolge attività difensiva.
2.- Col primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 128 del R.D.L. n. 1827 del 1935 e degli artt. 1 e 2, primo comma, del D.P.R. n. 180 del 1950 in relazione alla lettura di tali articoli fatta dalla C. Cost. 506/2002 (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), nonché mancanza assoluta di motivazione ovvero mera apparenza o radicale contraddittorietà della stessa, al fine di censurare la statuizione del Tribunale di pignorabilità nei limiti del quinto della quota di trattamento pensionistico mensile dell’esecutato eccedente il trattamento minimo determinato ai sensi degli artt. 38, commi I e V, della legge n. 448 del 2001 e 39, comma 8, della legge n. 289 del 2002, da intendersi come riferiti al reddito minimo indispensabile a far fronte alle ordinarie incombenze e necessità di vita di qualsiasi soggetto.
Secondo il ricorrente, individuando tale soglia minima, il giudice si sarebbe sostituito al legislatore ed inoltre vi sarebbe una contraddizione tra la premessa in diritto della motivazione e la conclusione raggiunta come sopra.
2.1.- Il secondo mezzo ha identica rubrica del primo ed è volto a censurare l’ulteriore statuizione del giudice di merito, secondo cui non sarebbe possibile continuare a ritenere assolutamente impignorabile l’intero trattamento pensionistico, essendo tale interpretazione della norma ritenuta dalla Corte Costituzionale sicuramente illegittima.
Secondo il ricorrente, la Corte Costituzionale avrebbe elaborato un nuovo “bivalente” principio, secondo cui si avrebbe l’impignorabilità di una prima parte della pensione, il cui ammontare dovrà essere determinato dal legislatore, e la pignorabilità nei limiti del quinto di una seconda parte della pensione, che potrà essere determinata dal giudice, solo dopo che il legislatore avrà determinato l’importo della prima parte (minimo vitale). Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe violato questa lettura delle norme data dal giudice delle leggi.
2.2.- Col terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38 Cost. e dell’art. 34, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che sancisce e garantisce il riconoscimento del diritto all’assistenza sociale, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nonché vizio di inesistente, apparente o contraddittoria motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto prevalente la norma dell’art. 2740 cod. civ. sulle norme di rango sovraordinato, delle quali è denunciata la violazione.
3.- I primi tre motivi, che, in quanto connessi, vanno trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Il Tribunale ha seguito il criterio di calcolo dell’importo minimo impignorabile che risulta, anche letteralmente, dalla sentenza n. 506 del 4 dicembre 2002, con la quale la Corte Costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale, in relazione all’art. 3, comma primo, e dunque al principio di ragionevolezza, dell’art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936 n. 1155 e dell’art. 69, primo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui escludono, in relazione all’art. 545, quarto comma cod. proc. civ., la pignorabilità nei limiti di un quinto della pensione di vecchiaia per crediti diversi da quelli inerenti all’INPS e da quelli di natura alimentare – ha preso le mosse dalla considerazione che l’adozione a tertium comparationis dell’art. 545 cod. proc. civ., per le retribuzioni, e dell’art. 2 del D.P.R. n. 180 del 1950, per le pensioni, ha comportato, nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia, il risultato di restituire le retribuzioni al novero dei beni sui quali il creditore – nei limiti previsti dalla legge – può soddisfarsi qualunque sia la natura del suo credito, mentre la pensione ha costituito bene aggredibile – sempre nei limiti di legge – soltanto dai titolari di crediti determinati, individuati come eccezioni al regime dell’impignorabilità assoluta. Richiamati i propri precedenti in ragione dei quali si è affermato, a diversi fini, che la differenza tra retribuzioni e pensioni è più strutturale che funzionale, la Corte si è mossa lungo la linea di demarcazione segnata, per le pensioni, dall’art. 38 Cost.: così, per un verso, ha ribadito che la norma si ispira a criteri di solidarietà sociale e di pubblico interesse a che venga garantita la corresponsione di un minimum (il cui ammontare è riservato all’apprezzamento del legislatore); per altro verso, ha ritenuto che il pubblico interesse – in cui si traduce il criterio di solidarietà sociale – a che il pensionato goda di un trattamento adeguato alle esigenze di vita può ed anzi deve comportare… anche una compressione del diritto dei terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie sul bene pensione, ma è anche vero che tale compressione non può essere totale ed indiscriminata bensì deve rispondere a criteri di ragionevolezza che valgano, da un lato, ad assicurare in ogni caso (e, quindi, anche con sacrificio delle ragioni di terzi) al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, dall’altro, a non imporre ai terzi, oltre il ragionevole limite appena indicato un sacrificio dei loro crediti negando all’intera pensione la qualità di bene sul quale possano soddisfarsi.
Queste ed altre considerazioni in merito alla portata dell’art. 38 Cost. hanno condotto la Consulta ad affermare l’impignorabilità assoluta di quella parte della pensione che vale ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, ma anche a ritenere pignorabile, sia pure nei limiti del quinto, la parte restante.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione delle norme richiamate nei primi due motivi, così come interpretate dalla Corte Costituzionale con la sentenza appena riassunta, quando ha ritenuto, appunto, la pignorabilità della parte di pensione che residua, una volta assicurato al pensionato il minimo vitale.
Se si seguisse l’interpretazione pretesa dal ricorrente, si permarrebbe nella situazione di illegittimità costituzione che la Corte ha voluto eliminare, perché si dovrebbe continuare ad affermare la sostanziale impignorabilità dell’intero, fintantoché non intervenga il legislatore con la determinazione normativa del minimo vitale impignorabile.
3.1.- Al riguardo, va richiamata la sentenza di questa Corte n. 6548/11, impropriamente citata in ricorso. Questa pronuncia ha preso atto della persistente inerzia del legislatore nell’individuazione in concreto dell’ammontare della (parte di) pensione idoneo ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità ed ha affermato il principio di diritto, che si intende qui ribadire, per il quale l’indagine circa la sussistenza o l’entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità – con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di crediti qualificati – è rimessa, in difetto di interventi del legislatore al riguardo, alla valutazione in fatto del giudice dell’esecuzione ed è incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata.
Orbene, contrariamente a quanto si assume in ricorso, nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha fondato la propria decisione proprio sul presupposto in ragione del quale è stato espresso il principio di diritto appena richiamato, vale a dire la mancanza di parametri specifici ed analitici del c.d. minimo vitale. Ha perciò ritenuto adeguato, nel caso concreto, il minimo fissato dalla finanziaria 2002, incrementato delle maggiorazioni di cui agli artt. 38, 1 e 2 comma, della legge n. 448 del 2001 e 39, 8 comma, della legge n. 289 del 2002, considerato come parametro idoneo ad esprimere una sorta di presunzione di legge circa l’individuazione del reddito minimo indispensabile a far fronte alle ordinarie incombenze e necessità di vita di qualsiasi soggetto. Ha quindi escluso che le condizioni soggettive del debitore fossero idonee ad intaccare siffatta presunzione, in particolare con riguardo alla circostanza dell’intervenuta cessione volontaria del credito da parte dell’opponente.
La sentenza è conforme al principio di diritto sopra riportato.
La motivazione non è affatto apparente né contraddittoria. Quanto alla sufficienza, oltre a non essere stata espressamente contestata, non risultano dal ricorso elementi decisivi, trascurati dal giudice di merito, tali che, se considerati, lo stesso sarebbe addivenuto a diversa conclusione, in particolare in punto di assoluta impignorabilità della somma percepita dall’odierno ricorrente a titolo di pensione.
I primi tre motivi di ricorso vanno perciò rigettati.
4.- Col quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 112, 277e 187, 2 e 3 comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione, al fine di dedurre l’omessa pronuncia sul motivo di opposizione, che il ricorrente assume di aver formulato, con riferimento alla erronea valutazione della dichiarazione di quantità del terzo.
Il motivo presenta diversi profili di inammissibilità.
In primo luogo, si rileva che il vizio di omessa pronuncia è denunciato con riferimento al disposto del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., piuttosto che con riferimento al disposto dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., come avrebbe dovuto essere, trattandosi di error in procedendo.
In secondo luogo, poiché la sentenza impugnata nulla dice sul motivo di opposizione indicato nel presente motivo, sarebbe stato onere del ricorrente riportare in ricorso la parte dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione riferita a tale ulteriore asserito motivo di opposizione. In mancanza, vi è violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., che comporta, appunto, l’inammissibilità del motivo. In conclusione, si propone il rigetto del ricorso”.
La relazione e il decreto di fissazione dell’adunanza sono stati comunicati e notificati come per legge.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Con la memoria il ricorrente ha ribadito le argomentazioni poste a fondamento dei primi tre motivi di ricorso, che il Collegio reputa debbano essere disattese, così come va disattesa la richiesta di rimessione alla decisione delle sezioni unite, dovendo in particolare essere respinta la soluzione, auspicata dal ricorrente (e sulla quale chiede che la Corte si pronunci a sezioni unite), dell’impignorabilità dell’intera pensione fintantoché il legislatore non determini la parte di questa sottratta alla pignorabilità: si tratta infatti di interpretazione in contrasto con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 506/2002.
Va qui ribadito il principio di diritto espresso nel precedente di cui a Cass. n. 6548/2011, per il quale “l’indagine circa la sussistenza o l’entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità – con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di crediti qualificati – è rimessa, in difetto di interventi del legislatore al riguardo, alla valutazione in fatto del giudice dell’esecuzione ed è incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata”.
Questa Corte ha ritenuto e ritiene che, in difetto di interventi del legislatore concernenti l’entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità – con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di crediti qualificati – l’alternativa non sia affatto quella prospettata dal ricorrente dell’impignorabilità dell’intera pensione, in quanto tale soluzione perpetuerebbe la situazione di illegittimità costituzionale riscontrata dalla Consulta con la sentenza n. 506/2002. Piuttosto, non essendo più applicabile la norma preesistente perché ritenuta contraria alla Costituzione “nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito, dell’intero ammontare di pensioni…”, va seguito il criterio espresso, in via additi va, dalla stessa Corte Costituzionale dell’”impignorabilità… della sola parte di pensione… necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e la pignorabilità del quinto della residua parte». Il mancato intervento del legislatore nel definire per via normativa quale sia la parte di pensione assolutamente impignorabile perché destinata ad assicurare “mezzi adeguati alle… esigenze di vita” comporta che debba essere l’interprete a desumere per via sistematica la disciplina del caso di specie, senza che questa attività interpretativa possa significare, come sostiene il ricorrente, che l’interprete, nella permanente inerzia del legislatore, si sostituisca quest’ultimo. Ed invero, non si tratta affatto di creare una norma che vada a colmare un vuoto di disciplina, bensì di valutare, caso per caso, quale sia la soglia minima vitale al quale l’interprete si debba attenere. L’unico interprete cui questa valutazione è consentita è, nel sistema attuale, il giudice dell’esecuzione, al quale è rimessa perciò l’indagine sulla sussistenza e sull’entità della parte di pensione assolutamente impignorabile, così come affermato nel precedente di questa Corte su citato. L’esito di tale indagine è contestabile con il rimedio dell’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione od avverso l’ordinanza di rigetto dell’assegnazione, essendo quindi rimesso al giudice del merito sull’opposizione l’apprezzamento fattuale definitivo, con l’unico limite della necessità della relativa motivazione. Questa è censurabile in sede di legittimità -nel vigore dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis – soltanto se omessa, contraddittoria od insufficiente.
I primi tre motivi di ricorso vanno perciò rigettati.
Il quarto motivo è inammissibile per le ragioni già esposte nella relazione, cui si fa rinvio.
In particolare, va ribadito che la denuncia di omessa pronuncia, nella quale consiste la censura di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (indicato nella rubrica del motivo in esame), è relativa ad error in procedendo, poiché presuppone l’inosservanza di una norma processuale (cfr. Cass. S.U. n. 17931/13 ) e comunque, se riferita ad un motivo di impugnazione, ovvero di opposizione, come nel caso di specie, impone ai fini dell’ammissibilità del ricorso, la specifica indicazione del motivo sottoposto al giudice del merito sul quale vi sarebbe stata l’omessa pronuncia (cfr., da ultimo, Cass. n. 14561/12).
Le questioni giuridiche che, a detta del ricorrente, il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare, elencate con le lettere da a) ad e) del ricorso e della memoria, in parte coincidono con le questioni di cui il Tribunale si è occupato pervenendo al rigetto dell’opposizione (lett. a, b e c), in parte danno luogo ad ulteriori ragioni di censura dell’ordinanza di assegnazione (lett. d ed e), in riferimento alla dichiarazione del terzo pignorato, rispetto alle quali il difetto di autosufficienza del ricorso – riscontrato con la relazione – non viene meno per il richiamo fatto in memoria alla “pag. 16 ricorso in opposizione 26.07.11; pag. 1 verbale ud. 29.05.12 di precisazione delle conclusioni” (cfr. pag. 9 della memoria).
Sarebbe stato onere del ricorrente, dare conto, col ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice dell’opposizione e dei motivi che l’opponente aveva inteso far valere in quella sede, soprattutto in mancanza di qualsivoglia riferimento, nella sentenza impugnata, alla dichiarazione di quantità del terzo ed alla relativa valutazione da parte del giudice dell’esecuzione, su cui si fonda il quarto motivo. Poiché il ricorso non riporta le ragioni per le quali l’odierno ricorrente aveva inteso censurare in sede di merito la valutazione della dichiarazione del terzo, essendovi riportate soltanto le conclusioni del ricorso in opposizione (pag. 4 del ricorso), il quarto motivo è, come detto, inammissibile.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della resistente, nell’importo complessivo di Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Leave a Reply