Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 17 marzo 2014, n. 6158

 

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario – rel. Presidente
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4509/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 94/15/2012 della Commissione Tributaria Regionale di VENEZIA-MESTRE – Sezione Staccata di VERONA dell’11.6.2012, depositata il 18/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto 94/15/2012 del 18 giugno 2012 che rigettava l’appello dell’Ufficio proposto in relazione ad avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso nei confronti del notaio (OMISSIS).
2.La contribuente si e’ costituita in giudizio.
3. In caso di soccombenza della Amministrazione, si pone il problema della applicabilita’ o meno dell’articolo 1, comma 17 della Legge di stabilita’ 2013 (n. 228 del 2012), che ha inserito il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, secondo il quale “quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
In proposito, l’ordinanza n. 3860 del 18 febbraio 2014 ha affermato che la norma non trova applicazione nel caso di ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. In quanto in tale ipotesi – come per quella relativa alle amministrazioni pubbliche ammesse da norme di legge alla prenotazione a debito – il contributo unificato e’ prenotato a debito; e nel caso di prenotazione a debito, il contributo non e’ versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente; pertanto, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, non si applica il gia’ Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, citato articolo 13 comma 1 quater.
Mentre la sentenza n. 26566 del 27 novembre 2013 ha stabilito che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (di stabilita’ 2013) trova applicazione anche quando venga rigettato il gravame di una Amministrazione pubblica (nella specie Ministero dell’Interno); e pertanto il giudice deve “dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17”, secondo cui “quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis” (comma a norma del quale il contributo unificato e’ aumentato della meta’ per i giudizi di impugnazione ed e’ raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione).
Il Collegio ha ritenuto opportuno proporre la questione alle Sezioni Unite.
P.Q.M.
Il Collegio rimette la controversia a S.E. il Primo Presidente affinche’ valuti l’opportunita’ di riemettere alle Sezioni Unite la questione indicata in motivazione.

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