Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 16 ottobre 2014, n. 21914
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina L. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento d’ufficio proposto dal Tribunale di Torre Annunziata – Ex Sezione Distaccata di Torre del Greco, con ordinanza R.G. 341/2013, depositata il 20.9.2013, nel procedimento pendente fra:
(OMISSIS);
PREFETTURA DI NAPOLI;
(OMISSIS) SPA;
– intimate –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.
2. – Riassunta la causa davanti al Tribunale, il giudice designato richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza, ritenendo che per i giudizi contro i provvedimenti per sanzioni amministrative dipendenti da violazioni del codice della strada sia competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e per valore, quindi il giudice di pace, indicato come competente dalla Legge n. 689 del 1981, articolo 22 bis, avendo il legislatore fissato in capo a quest’ultimo “una competenza funzionale, esclusiva e generale, in materia di violazioni al C.d.S.”. Il Tribunale richiamava l’ordinanza di questa Corte n. 21194/11 e concludeva sollevando il conflitto negativo di competenza ai sensi dell’articolo 45 cod. proc. civ..
3.- Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte in data 3 marzo 2014, con le quali ha chiesto il rigetto dell’istanza di regolamento di competenza, condividendo il richiamo che il Giudice di Pace di Torre del Greco ha fatto delle decisioni di questa Corte in tema di competenza sulla domanda di cancellazione del provvedimento di iscrizione di ipoteca o di fermo amministrativo di beni mobili registrati, qualificati come atti esecutivi (Cass. S.U. n. 20931/11, n. 10147/12, n. 17844/12). In particolare, ha ritenuto questa giurisprudenza riferibile anche al preavviso di fermo, concludendo per la competenza del Tribunale sull’opposizione proposta dal (OMISSIS), da qualificarsi come opposizione all’esecuzione gia’ iniziata ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., comma 2.
4.- L’istanza e’ fondata.
Dall’esame degli atti di causa risulta che l’opponente ha basato la propria opposizione sulla contestazione dei titoli cui il preavviso di fermo e’ riferito, rilevando la mancata notifica del verbale di accertamento delle violazioni del C.d.S. e della cartella di pagamento ed eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione, per essere decorsi piu’ di cinque anni dalla violazione. Tale azione va qualificata come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata (cd. a precetto) regolata dall’articolo 615 c.p.c., comma 1. Come questa Corte ha ribadito in diverse occasioni, in tale caso e’ competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo. Quindi, per quanto attiene alla contestazione di un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla Legge n. 689 del 1981, articolo 22 bis (oggi dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articoli 6 e 7), norma speciale regolatrice della materia, che, nel caso di specie, e’ il giudice di pace (Cass. n. 4022/08, n. 6463/11, n. 24753/11 ed altre).
Non rileva, al riguardo, il fatto che l’opposizione sia stata avanzata a seguito della notificazione del preavviso di fermo amministrativo. Ed invero, a prescindere dalla controversa natura del fermo di beni mobili registrati previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 86, quest’ultima non rileva ai fini dell’individuazione del giudice competente a decidere ogniqualvolta la notifica (e/o la conoscenza) del provvedimento di fermo – ed a maggior ragione del preavviso di fermo costituisca solo l’occasione per impugnare dinanzi al giudice competente il titolo in forza del quale si intende procedere alla riscossione coattiva (cfr. anche Cass. n. 20931/11, in motivazione).
Poiche’ nel caso di specie l’opponente non ha mosso specifiche censure avverso il preavviso di fermo, contestando invece i verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada e l’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione coattiva, si deve concludere per l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza.
Avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 7, la cognizione dell’opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all’esecuzione (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all’esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, cosi’ come la cognizione dell’opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l’opposizione dopo aver ricevuto il preavviso di fermo amministrativo.
L’istanza di regolamento di competenza va accolta e va dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Torre del Greco.
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