cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 16 marzo 2015, n. 5136

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30130-2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

  • ricorrente –

contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

  • controricorrente –

e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

  • intimati –

avverso la sentenza n. 857/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 18/03/2011, depositata il 14/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO
Ritenuto quanto segue:
p.1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza del 14 luglio 2011, con la quale la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il suo appello principale e quelli incidentali della (OMISSIS) s.p.a. (poi divenuta (OMISSIS)) e degli altri intimati contro la sentenza n. 743 del 2004, resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Forli’.
p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso la (OMISSIS), mentre non hanno svolto attivita’ difensiva gli altri intimati.
p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne e’ stata fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
p.4. Le parti hanno depositato memoria.
Considerato quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’articolo 30-bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:
“(…) p.3. Il ricorso puo’ essere deciso con il procedimento di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile per inosservanza dell’articolo 366 c.p.c., n. 3.
Queste le ragioni.
p.3.1. La struttura del ricorso si articola – dopo che in precedenza si sono indicate le parti e la sentenza impugnata – in una parte dedicata allo “svolgimento del processo” che inizia con le ultime cinque righe della seconda pagina e termina alla pagina 66, nella quale, a partire dalle ultime tredici righe, inizia l’esposizione dei novi motivi, che vengono proposti.
Detta parte presenta la seguente struttura:
a) fino alla pagina 17 si riproducono deposizioni testimoniali rese in sede di procedimento penale occorso riguardo al sinistro di cui e’ processo;
b) di seguito, alludendo ad una decisione del Pretore di Forli’, la si dice condizionata da una perizia, che si riproduce dalle ultime undici righe della pagina 17 sino alla pagina a meta’ della pagina 19, nella quale, dopo l’asserto che la perizia sarebbe stata da esso “demolita”, inizia la riproduzione di un “parere pro verita’”, che termina nelle prime tre righe della pagina 40, dove, dopo l’assunto che l’indicato Pretore condanno’ il (OMISSIS), inizia la riproduzione della sentenza penale n. 758 del 20 luglio 1999 del medesimo, che termina alla pagina 45;
c) segue la riproduzione della sentenza n. 433 del 2002, con cui si dice che la Corte d’Appello felsinea assolse il (OMISSIS) con la formula “perche’ il fatto non sussiste” e, quindi, la si riproduce sino alla pagina 51, nella quale si dice che essa, non impugnata dalla Procura Generale, venne assoggettata, il 4 luglio 2002;
d) nella pagina 52 e fino alle prime due righe della seguente si riporta la motivazione della sentenza penale di questa Corte n. 656 del 2003 e, quindi, si allude al fatto che “dopo il passaggio in giudicato delle sentenze penali la causa civile n. 4419/1994 fu riassunta e decisa il 9.7.2004 con sentenza n. 743” da un G.O.A. del Tribunale di Forli’, della quale si riporta la motivazione fino alle prime dieci righe della pagina 60;
e) si riproduce quindi l’appello del (OMISSIS) fino alla pagina 63 e, di seguito, fino alla pagina 66 la motivazione della sentenza impugnata che lo respinse.
p.3.2. Ora e’ consolidata la giurisprudenza secondo cui simili forme di adempimento dell’onere di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 3 sono da considerare del tutto inidonee allo scopo.
Si veda Cass. sez. un. n. 5698 del 2012, secondo la quale “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali e’, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si e’ articolata; per altro verso, e’ inidonea a soddisfare la necessita’ della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.”.
In base a tale principio di diritto, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da ultimo: Cass. (ord.) n. 10244 del 2013; (ord.) n. 17002 del 2013; (ord. n. 593 del 2013; (ord.) n. 594 del 2013; (ord.) n. 595 del 2013; Cass. n. 22039 del 2012, proprio in controversia avente ad oggetto vicenda similare a quella evocata dal ricorso e nella quale si fornisce ulteriore indicazione delle numerosissime pronunce precedenti; n. 19474 del 2012; n. 17447 del 2012) il ricorso appare inammissibile.
p.4. Dall’applicazione del ricordato indirizzo giurisprudenziale, peraltro risalente a ben prima della sentenza della SS.UU. sopra citata (si vedano, infatti, gia’ Cass. sez. un. n. 1662″ del 2009 e Cass. (ord.) n. 20393 del 2009), sembra discendere l’inammissibilita’ del ricorso.”.
p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione alle quali la memoria di parte ricorrenti muove rilievi che non sono in alcun modo idonei a superarle.
p.2.1. Con un primo rilievo (svolto nelle prime sette pagine della memoria) si sostiene che la riproduzione dei vari atti descritta dalla relazione sarebbe stata funzionale all’ottemperanza all’onere di cui al requisito di ammissibilita’ del ricorso fissato dall’articolo 366 c.p.c., n. 6 e si assume che il principio della liberta’ delle forme consentirebbe di soddisfare tale requisito, funzionale alla cd. autosufficienza del ricorso, anche nella parte del ricorso dedicata ad adempiere il diverso onere dell’esposizione del fatto sostanziale e processuale. Cosi’ avrebbe fatto parte ricorrente.
p.2.1.1. Tale assunto non e’ condivisibile, perche’ pretende di sovrapporre e confondere due distinti requisiti di ammissibilita’ del ricorso per cassazione.
I rapporti fra l’articolo 366, n. 3 e l’articolo 366, n. 6 e la diversita’ della loro rilevanza e, quindi, la necessita’ della distinzione nella struttura espositiva del ricorso per cassazione fra il requisito dell’esposizione sommaria del fatto e quello della indicazione specifica (cd. autosufficienza) sono stati ampiamente esaminati da Cass. (ord.) n. 593 e (ord.) n. 594 del 2013, seguite, poi da numerose conformi. L’esame ha evidenziato come e perche’ esposizioni del fatto come quella del ricorso in esame non possano essere considerate giustificate dall’intenzione di adempiere al diverso requisito dell’articolo 366 c.p.c., n. 6.
In particolare, nell’ord. n. 594 del 2013, si e’ osservato quanto segue: “p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le quali non sono in alcun modo superate dalle, pur articolate, argomentazioni della memoria. In essa, in primo luogo si sostiene che le riproduzioni di atti riscontrate dalla relazione sarebbero state fatte in ossequio al c.d. principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione. Il Collegio rileva che una giustificazione delle ampie riproduzioni di cui s’e’ dato conto non potrebbe rinvenirsi nel principio di autosufficienza, o meglio del principio ora codificato nell’articolo 366 c.p.c., n. 6, che ne costituisce il precipitato normativo, in quanto e’ nella illustrazione dei motivi di ricorso che si deve rispettare l’onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti e degli atti processuali, o riproducendone il contenuto per la parte che serve a spiegare il motivo o la censura e indicando dove e’ rinvenibile in sede di legittimita’ (anche agli effetti, successivi a quelli dell’articolo 366, n. 6, del comma 2, n. 4 dell’articolo 369 c.p.c.), o riproducendolo indirettamente e indicando sempre dove e’ rinvenibile e a quale parte di esso corrisponde il contenuto indirettamente riprodotto (pagina, rigo, etc).
L’esposizione sommaria del fatto, viceversa, non ha a che fare con il principio, di autosufficienza, oggi espresso nell’articolo 366 c.p.c., n. 6, ma riguarda l’onere del ricorrente in cassazione di dare conto, al fine di consentire alla Corte di cassazione di percepire il fatto sostanziale oggetto della lite ed il suo divenire nel processo nelle fasi di merito e comunque pregresse, attraverso l’apporto dei soggetti del processo, cioe’ il c.d. fatto processuale. A tale onere corrisponde uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione, distinto da quello dell’articolo 366 c.p.c., n. 6 e, quindi, correlato al raggiungimento di uno scopo, com’e’ consentaneo alla previsione di una forma processuale, specifico e differente. L’adempimento dell’onere richiede un’attivita’ di allegazione riassuntiva da parte del ricorrente, che in sostanza richiede l’assunzione della funzione di “storico” dello svolgimento del giudizio, sempre in vista di cio’ che riguardo ad esso e’ funzionale al giudizio di cassazione”.
Nell’ord. n. 593 del 2013 si e’ sostanzialmente osservato nello stesso senso quanto segue: “nella struttura del ricorso per cassazione dopo la riforma di cui al Decreto Legislativo n. 40 del 2006 il principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione (anteriormente elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte ed allora espressione della normale applicazione della idoneita’ dell’atto processuale costituito dal ricorso, quale “domanda di impugnazione” rivolta alla Corte di cassazione” al raggiungimento dello scopo, in un processo privo sostanzialmente di attivita’ istruttoria e di sedi di interlocuzione fra il giudice e le parti, al di fuori della pubblica udienza, o della particolare struttura del procedimento in camera di consiglio) trova precipitato normativo nell’articolo 366 c.p.c., n. 6, che prescrive l’indicazione specifica dei documenti e degli atti processuali su cui il ricorso si fonda (riguardo all’esegesi di tale norma si vedano, ex multis, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010, nonche’, per gli atti processuali, ora Cass. sez. un. n. 22726 del 2011).
Ne consegue che, essendo il n. 3 dell’articolo 366 ed il n. 6 relativi a due distinti requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione, non si vede come possa sostenersi che una tecnica come quella con cui e’ stato redatto il ricorso serva ad assolvere il requisito di cui al n. 6, che non a caso parla di indicazione specifica dei documenti e degli atti su cui il ricorso di fonda, cosi’ significando un’attivita’ diretta – attraverso i riferimenti ad essi, al loro contenuto, al loro inserimento nel processo, nonche’ alla loro sede di produzione nel processo di cassazione, anche agli effetti dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – a sorreggere i motivi (tanto che il legislatore usa il verbo “fondare”) ed a consentire alla Corte di esaminare se quanto da essi argomenta il ricorrente trova riscontro in essi.
L’esposizione sommaria del fatto, viceversa, serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso.”.
Le considerazioni qui riportate, del resto piu’ volte ribadite da questa Corte, sono ampiamente idonee a disattendere la prospettazione difensiva della memoria, la’ dove, come s’e’ detto vorrebbe giustificare la tecnica di redazione del ricorso in esame in funzione del requisito dell’articolo 366 c.p.c., n. 6.
L’esposizione riferita nella relazione in alcun modo e’ idonea a somministrare la conoscenza sommaria del fatto sostanziale e processuale, di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 3.
I rilievi emergenti dalla richiamata giurisprudenza evidenziano anche l’assoluta mancanza di pertinenza in senso contrario di Cass. sez. un. n. 4324 del 2014, la quale, come, del resto, avverte la stessa memoria di parte ricorrente successivamente, ha nella specie ritenuto che il requisito dell’esposizione sommaria fosse soddisfatto sulla base dei “concorrenti rilievi per i quali le pagine da 2 a 5 del ricorso ricostruiscono adeguatamente le vicende sostanziali e processuali, e la riproduzione integrale di ciascuno (o della maggior parte) degli atti delle precedenti fasi del giudizio e’ preceduta da una breve e chiara sintesi sui punti rilevanti per la risoluzione della dedotta questione di giurisdizione”.
Nulla di tutto cio’ si coglie, pero’, nel ricorso in esame.
La memoria invoca, poi, Cass. nn. 8109 del 2012, n. 3218 del 2012 e n. 24548 del 2010, ma si tratta di decisioni relative all’applicazione del principio di autosufficienza e, quindi, concernenti l’articolo 366 c.p.c., n. 6.
p.2.2. Con un secondo rilievo, il cui svolgimento inizia alla pagina 7 della memoria, si deduce:
a) che la relazione avrebbe sottaciuto la rilevanza della gia’ evocata Cass. sez. un. n. 4324 del 2014, ma tale rilievo e’ privo di pertinenza, giusta quanto si e’ poco sopra osservato nel paragrafo precedente a proposito di detta decisione;
b) che la relazione avrebbe invocato Cass. sez. un. n. 5698 del 2012 senza pertinenza con il caso di specie, dato che essa avrebbe affermato un principio relativo al solo caso della “pedissequa riproduzione dell’intero, letterale degli atti processuali”, mentre il ricorrente non avrebbe usato tale tecnica: ma trattasi di lettura della sentenza del tutto priva di corrispondenza con la sua motivazione, che e’ imperniata sulla sottolineatura che, siccome e’ chiaramente espressa dal testo stesso dell’articolo 366 c.p.c., n. 3, l’esposizione del fatto sostanziale e processuale sia la risultante di un’attivita’ di sintesi. Lo fanno manifesto sia il passo che precede proprio l’espressione cui fa riferimento la memoria (“2. Il precipitato di tali enunciazioni e’ che costituisce onere del ricorrente operare una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura del ricorso.”), sia la proposizione finale della motivazione (“4.- Nel caso di specie e’ stata effettuata una mera riproduzione di molti atti processuali, e’ del tutto mancato il momento di sintesi funzionale di cui s’e’ detto, l’illustrazione dei motivi non consente di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi di ricorso.”;
c) che anche le fattispecie di cui a Cass. n. 20393 del 2009, 22039 del 2012, 17002 del 2013 e Cass. sez. un. n. 16228 del 2009 non sarebbero pertinenti: ma tale rilievo nuovamente si muove nella logica che dette decisioni, pur occupandosi all’evidenza della fattispecie somministrata dalla struttura del ricorso esaminato, non abbiano fatto applicazione del principio sotteso all’esposizione sommaria viziata per eccesso di riproduzione, che proprio Cass. n. 20393 del 2009 e la sentenza delle SS.UU. avevano individuato alla stregua del principio della idoneita’ della forma al raggiungimento dello scopo, emergente dal sistema delle nullita’, e che Cass. sez. un. n. 5698 del 2012 ha confermato nei sensi che si sono appena indicati.
p.2.3. Sostiene ancora la memoria che Cass. sez. un. n. 5698 del 2012 e’ successiva al ricorso, ma in tal modo non considera che – come del resto aveva avvertito la relazione nella sua parte finale – in numerose altre occasioni si e’ messo in evidenza che la censura di ricorsi che presentino un’esposizione sommaria viziata per eccesso risale all’anno 2009.
In particolare, di recente, nell’ordinanza n. 21260 del 2014 si sono svolte, a proposito di dette decisioni le seguenti considerazioni, proprio per replicare a rilievo analogo a quello svolto dal ricorrente (che peraltro sarebbe fuor di luogo esaminare sotto l’angolo visuale della cd. overruling).
In particolare, in detta decisione si e’ osservato quanto segue: “L’assunto non considera che gia’ Cass. sez. un. n. 16628 del 2009 aveva affermato che gia’ e Cass. n. 20393 del 2009 aveva statuito che “La prescrizione contenuta nell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilita’, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non puo’ ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, ne’ accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.”.
Il caso di cui al presente ricorso, anche se non sono stati riprodotti tutti gli atti e’ assolutamente simile a quello esaminato dalle Sezioni Unite, che, al di la’ di quanto dice la massima, giudicarono una fattispecie riassunta in questo modo: “Nel ricorso principale infatti manca completamente la parte relativa alla sommaria esposizione dei fatti di causa, come prescritto, a pena di inammissibilita’, dall’articolo 366 cod. proc. civ., n. 3 giacche’ al ricorso per cassazione e’ stato spillata copia del ricorso introduttivo, copia della sentenza di primo grado, copia del ricorso in appello e copia della sentenza impugnata, cui seguono direttamente i motivi di ricorso, di talche’ il ricorso medesimo finisce per constare di ben ottantuno pagine.”. Le stesse Sezioni Unite evocarono infatti due precedenti anteriori, rilevando: “E’ stata gia’ ritenuta la inammissibilita’ di ricorsi siffatti. Ed infatti con le sentenze di questa Corte n. 4823 del 27 febbraio 2009, e con l’ordinanza n. 19100 del 22 giugno 2006, si e’ rilevato che la prescrizione contenuta nell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilita’, l’esposizione sommaria dei fatti di causa – non puo’ ritenersi osservata quando il ricorrente si limiti ad una brevissima ed insufficiente narrativa della vicenda processuale, integrandone il contenuto mediante “spillatura” al ricorso di copia della sentenza impugnata, in quanto lo scopo della disposizione consiste nel permettere l’immediata percezione delle censure sollevate, senza necessita’ di ricorrere ad altri atti del processo, sia pure allegati al ricorso.”.
Si deve, poi, aggiungere che nello stesso anno 2009 Cass. (ord.) n. 20393 del 2009 affermo’ quanto segue: “E’ inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorso per cassazione che pretenda di assolvere a tale requisito mediante l’assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad essa faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, ne’ in via autonoma prima dell’articolazione dei motivi ne’ nell’ambito della loro illustrazione.”.
Nella memoria si evoca espressamente tale decisione, ma non si svolge alcuna attivita’ dimostrativa di come e perche’ nell’illustrazione dei due motivi e prima di essa si coglierebbe in via autonoma un’esposizione del fatto, siccome aveva opinato quella decisione: infatti ci si limita a scrivere in modo assertivo e privo di dimostrazione che “nella parte dedicata ai motivi (non citata dal Relatore) c’e’ materiale, in punto di fatto, per ritenere quantomeno integrata, laddove ritenuta lacunosa, la prima parte del ricorso dedicata alla premessa, con piena realizzazione del requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 3”.
Si deve, inoltre, aggiungere che nel sistema (OMISSIS) risultano come conformi all’arresto delle SS.UU. del 2009 e, dunque, conoscibili, Cass. n. 15180 del 2010 e Cass. n. 6279 del 2011 (pubblicata il 16 marzo 2011, cioe’ prima della notificazione del ricorso) che cosi’ si espresse: “Il ricorso per cassazione e’ inammissibile se il ricorrente, anziche’ narrare i fatti di causa ed esporre l’oggetto della pretesa come prescritto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, si limiti a trascrivere integralmente gli atti dei precedenti gradi del giudizio ovvero si limiti ad allegare, mediante “spillatura”, tali atti al ricorso. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello confermativa della sanzione disciplinare inflitta ad un notaio, per essersi il ricorrente limitato a trascrivere pedissequamente nel ricorso, per un totale di sessanta pagine, l’atto di incolpazione, la decisione dell’organo di disciplina, il ricorso in appello, la sentenza d’appello).”), mentre e’ presente Cass. (ord.) n. 15631 del 2010, come conforme a Cass. n. 20393 del 2009.
Ne segue che l’orientamento – in disparte la presenza di numerose decisioni non massimate – era ormai ben consolidato all’epoca (novembre del 2011) di proposizione del ricorso.”.
p.2.4. Si osserva ancora che con altro rilievo (p. 10) la memoria sostiene che Cass. sez. un. n. 5698 del 2012 avrebbe comunque sottolineato che, pur i presenza di esposizioni sommarie simili a quelle di cui al ricorso, in ogni caso la violazione dell’articolo 366, n. 3 dovrebbe escludersi ove dall’illustrazione dei motivi, alla cui lettura si dovrebbe procedere, risulti percepibile il fatto sostanziale e processuale.
p.2.4.1. Il Collegio rileva che sempre Cass. (ord.) n. 21260 del 2014 che quando si e’ fatta carico – come gia’ decisioni successive – di confutare una simile lettura dell’arresto delle Sezioni Unite.
La detta decisione ha cosi’ argomentato:
“p.2.3. Si deve, inoltre, rilevare, per completezza, che nella specie l’inosservanza dell’articolo 366 c.p.c., n. 3 non potrebbe essere superata procedendosi alla lettura dei motivi e valutando se da essi sia possibile percepire il fatto sostanziale e processuale.
In primo luogo si deve rilevare che non ricorre la situazione a suo tempo supposta da Cass. (ord.) n. 20393 del 2009, che, come s’e’ detto, nel censurare – dopo l’arresto di Cass. sez. un. n. 16628 del 2009 – l’esposizione assemblata, aveva ipotizzato che l’articolo 366, n. 3 non fosse violato allorquando nell’esposizione dei motivi si cogliesse una parte autonoma destinata, prima della loro illustrazione, ad esporre il fatto.
In secondo luogo si deve rimarcare che, non ricorrendo questo caso, non e’ sostenibile l’idea che la Corte di cassazione, di fronte ad un ricorso caratterizzato da una parte dedicata all’esposizione del fatto nei termini inutilmente riproduttivi di atti del giudizio di merito, non dovrebbe rilevare che non si e’ assolto al requisito dell’articolo 366 c.p.c., n. 3, ma dovrebbe, nonostante una simile fattura del ricorso, passare alla lettura del o dei motivi, per valutare se la relativa illustrazione soddisfi quel requisito.
Tale prospettazione, se fosse congrua, segnerebbe la negazione stessa della rilevanza del principio di diritto di cui a Cass. sez. un. n. 5698 del 2012, perche’ si risolverebbe semplicemente nella conclusione dell’irrilevanza della adozione da parte del ricorrente di una tecnica di assolvimento del requisito del n. 3 mediante individuazione del fatto tramite la riproduzione di atti del merito. Ne deriverebbe che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite non sarebbe mai applicabile. Ne’ potrebbe predicarsene un’applicazione condizionata all’esito della lettura dell’illustrazione dei motivi, perche’ cio’ equivarrebbe a ritenere che e’ la mancanza dell’esposizione del fatto in detta illustrazione ad assumere rilievo decisivo e non l’assemblaggio o l’indiscriminata riproduzione degli atti del giudizio di merito a costituire inosservanza dell’articolo 366 c.p.c., n. 3.
Ne deriverebbe che la figura di inosservanza individuata dalla giurisprudenza di cui Cass. sez. un. n. 5698 del 2012 costituisce l’approdo finirebbe per essere del tutto virtuale.
Si deve, poi, osservare che, di fronte ad un ricorso nel quale il litigante in cassazione, che deve avere un’assistenza tecnica particolarmente qualificata, affidi ad una parte specifica del ricorso, secondo lo schema auspicato dall’articolo 366 c.p.c., l’individuazione del requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 3, la Corte di cassazione non sembra legittimata a ricercare, contro la scelta formale fatta dal medesimo, quel requisito aliunde e, dunque, nei motivi. E’ sufficiente osservare che tanto significherebbe non tenere conto dell’atteggiarsi del potere di introdurre la domanda di impugnazione quanto al requisito dell’esposizione del fatto, che si e’ espresso nel ricorso per cassazione in un certo modo, cioe’ con l’indiscriminata riproduzione, e che implica che una ricerca di detta esposizione nei motivi non risulterebbe giustificata secondo l’intenzione del ricorrente.
Ben diverso e’ il caso in cui manchi invece una parte del ricorso destinata all’esposizione del fatto: in tal caso, essendosi la domanda di impugnazione articolata formalmente con i motivi, e’ consentito ricercare se lo scopo cui avrebbe dovuto assolvere una parte apposita del ricorso dedicata all’esposizione risulti raggiunto per il modo in cui sono esposti i motivi e cioe’ o perche’ esso offre una informazione completa sul fatto sostanziale e processuale.
Non altrettanto dicasi se nel ricorso il ricorrente ha inteso destinare una parte apposita di esso all’esposizione e lo ha fatto con le indicate tecniche.
Quanto sostenuto e’ pienamente conforme a cio’ che, con riguardo al problema, hanno ritenuto le stesse Sezioni Unite, la’ dove, dopo avere individuato il principio di diritto per cui non si puo’ assolvere all’onere di cui al n. 3 dell’articolo 366 tramite la riproduzione degli atti del giudizio di merito e dopo avere osservato espressamente che “La riproduzione totale o parziale della sentenza impugnata puo’ dunque ritenersi idonea ad integrare il requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 3, soltanto quando se ne evinca una chiara esposizione dei fatti rilevanti alla comprensione dei motivi di ricorso (Cass. n. 5836/2011).”, hanno affermato che “Per converso, il ricorso non puo’ dirsi inammissibile quand’anche difetti una parte formalmente dedicata all’esposizione sommaria del fatto, se l’esposizione dei motivi sia di per se’ autosufficiente e consenta di cogliere gli aspetti funzionalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso”: e’ palese che il riferimento alla mancanza di una parte dedicata formalmente all’esposizione sommaria del fatto, sottende che le Sezioni Unite hanno inteso limitare la possibilita’ di ricercare l’esposizione del fatto nei motivi al solo caso in cui tale parte formale non vi sia e non estenderla al caso di esposizione presente con la tecnica dell’assemblaggio o della riproduzione degli atti.
Prima di esaminare i motivi la Corte di cassazione dev’essere, invece, messa in grado, attraverso una riassuntiva esposizione di percepire sia l’origine sostanziale della vicenda di cui e’ processo, sia il suo dipanarsi nello svolgimento dei gradi di merito, in modo da poter poi procedere allo scrutinio dei motivi con i dati indispensabili per valutare se, in relazione all’atteggiarsi della detta vicenda ed allo svolgimento processuale i motivi sono deducibili e pertinenti, valutazione che e’ possibile solo se chi li esamina e’ stato messo al corrente della vicenda sostanziale e processuale in modo complessivo e non, come invece, opina parte ricorrente, nei limiti di quanto, secondo la prospettazione del motivo, fonda il motivo. Infatti, la sola percezione di quella parte dello svolgimento processuale funzionale alla prospettazione del motivo potrebbe, se non esaminata al lume di una previa percezione del fatto sostanziale e processuale nella sua interezza, risultare inidonea a consentire alla Corte di apprezzare se, in relazione a detto fatto, il motivo ha possibilita’ di essere dedotto in Cassazione.
D’altro canto, allorquando il ricorrente in cassazione rediga il ricorso in modi simili a quello che presenta il ricorso in esame, cioe’ ritenendo di assolvere al requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 3 tramite la riproduzione di una congerie di atti, poiche’ e’ egli stesso che ha indicato alla Corte la modalita’ di assolvimento dell’onere di enunciare detto requisito, resta preclusa la possibilita’ di procedere alla lettura dei motivi per valutare se da essi, in ipotesi emerga l’esposizione del fatto per quanto necessario al loro esame.
Non e’ senza rilievo, d’altronde, che un criterio come quello predicato dalla ricorrente, cioe’ che di fronte ad un’esposizione assemblata o riproduttiva comunque si debba procedere alla lettura dei motivi per vedere se in essi si coglie l’esposizione del fatto, comporterebbe un dispendio di energie e di tempo da parte della Corte di cassazione e cio’ per un atteggiamento del ricorrente di mancato rispetto del modello legale del ricorso che non e’ frutto di particolare rigore formalistico o di prescrizione legislativa eccessivamente rigorosa, si’ da poter incidere, anche nell’ottica della CEDU, sull’effettivita’ del rimedio del ricorso per cassazione, una volta ammesso dall’ordinamento, ma semplicemente di una scelta che in modo palese contraddice una prescrizione legislativa semplice e facilmente osservabile, qual e’ quella di riassumere il fatto sostanziale e processuale e, quindi, collocare il giudizio di cassazione nella cornice della sua percezione.
Di fronte ad un ricorso che per l’adozione della nota tecnica non ha messo in grado la Corte di percepire il fatto sostanziale e processuale, e, quindi non solo in una situazione di conclamata mancanza formale di un idoneo requisito dell’articolo 366 c.p.c., n. 3, del resto non impositivo di particolari difficolta’ di adempimenti, bensi’ anche di fronte alla percezione di un atteggiamento del ricorrente che ha ritenuto di adempiervi in modo erroneo, cioe’ con tutti o una serie di atti integrali del giudizio invece che con una modesta attivita’ riassuntiva, si dovrebbe, del resto, procedere alla lettura dei motivi “alla cieca” e contro la stessa volonta’ cosi’ manifestata dal ricorrente.
Va, d’altronde rilevato che, essendo il modello legale del contenuto del ricorso per cassazione previsto con l’onere di redigere in una sua parte l’esposizione sommaria, una volta che il ricorrente ha inteso assolvere a tale requisito con una simile parte, ma con una modalita’ erronea, la stessa ricerca in altra parte del ricorso, come quella destinata secondo lo schema legale all’enunciazione dei motivi, rappresenterebbe una manifesta contraddizione della volonta’ del ricorrente, che, adempiendo in quel modo, ha inteso assolvere con esso al requisito. E’ vero che la volonta’ riguardo all’atto processuale non ha rilievo, ma ai fini della individuazione della sua efficacia e non gia’ della stessa scelta della forma da parte di chi lo compie.
Il principio di diritto che giustifica la conferma del rilievo di inammissibilita’ del ricorso per inosservanza dell’articolo 366 c.p.c., n. 3 e’, in definitiva, il seguente: “In tema di ricorso per cassazione, il principio per cui il requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 3, non e’ rispettato ove il ricorrente abbia inteso assolvervi attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali ed il ricorso dev’essere conseguentemente considerato inammissibile per inidoneita’ di tale tecnica ad assolvere detto requisito, dev’essere inteso nel senso che una simile struttura del ricorso esclude che quel requisito possa desumersi per estrapolazione dall’illustrazione del o dei motivi”.
p.3. Il ricorso dev’essere, conclusivamente, dichiarato inammissibile.
p.4. Il controricorso e’ da ritenere tardivo.
Infatti, essendo stato notificato alla (OMISSIS) il ricorso il 15 dicembre 2011 e alle altre parti in pari data, salvo che per una, per cui il perfezionamento della notificazione e’ avvenuto il 14, risulta che il controricorso e’ stato notificato dalla (OMISSIS) il 27 febbraio 2012, cioe’ ben oltre il termine di cui all’articolo 370 c.p.c., pur calcolato dall’ultima notificazione del ricorso.
Il difensore della (OMISSIS) e’, tuttavia, comparso all’adunanza della Corte e, quindi, sono dovute le spese del giudizio di cassazione, in ossequio al principio di soccombenza, sebbene solo limitatamente all’attivita’ di studio della controversia e alla fase decisionale.
Se ne fa liquidazione in dispositivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro tremilaottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge

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