Il testo integrale [1]
L’articolo 18 della legge 765/1967, infatti, aggiungeva dopo l’articolo 41 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, il seguente articolo 41-sexies: “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione”.
Dunque nel caso in cui, come nella specie, la costruzione sia realizzata in forza di un provvedimento (licenza o concessione) che, prima di essere attuato, sia stato oggetto di una o più varianti, il titolo edificatorio deve considerarsi costituito non solo da quello originario, ma integrato dalle successive varianti, perfezionandosi con l’ultima delle stesse. Ne consegue che, ove nelle more sia intervenuta una norma modificativa del regime urbanistico – edilizio la non ancora intrapresa, attività edilizia deve risultare conforme alla stessa, con la conseguente illegittimità dell’edificazione, quand’anche assentita nel titolo, nella parte in cui non la osservi.
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