cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 10 marzo 2015, n. 4800

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario – Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28377/2013, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente domicilia;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 24/24/13 della Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione 24, depositata in data 17 aprile 2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2015 dal consigliere Angelina-Maria Perrino e letta la relazione da lei depositata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni;

osserva quanto segue.

IN FATTO
Il contribuente ha impugnato l’avviso di liquidazione e d’irrogazione sanzioni notificatogli col quale l’ufficio, previa l’implicita revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, aveva riliquidato le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alla compravendita di un immobile da destinare ad abitazione, per mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi dalla data di stipula del rogito, risalente al 20 luglio 2005.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e quella regionale ha respinto l’appello, reputando che le lungaggini burocratiche di rilascio delle autorizzazioni edilizie per le opere di ristrutturazione prima e abitabilita’ poi costituiscano cause ostative sopravvenute, imprevedibili e non evitabili dal contribuente.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso ad un unico motivo, al quale non v’e’ replica.
IN DIRITTO
1.- Il ricorso puo’ essere definito in camera di consiglio, risultando manifestamente fondato.
2.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, nota II-bis, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sostenendo che le circostanze valorizzate dalla sentenza impugnata non abbiano determinato l’impedimento assoluto al trasferimento di residenza.
2.1.- Va premesso che i benefici fiscali invocati spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall’atto, il contribuente stabilisca, entro il Comune dov’e’ situato l’immobile, la propria residenza, cosi’ adempiendo l’obbligo su di lui incombente e da lui assunto al momento del rogito (fra varie, Cass., ord. 2 aprile 2014, n. 7764 e ord. 14 luglio 2014, n. 16082).
2.2.- Cio’ posto, le lungaggini burocratiche non riescono ad integrare la forza irresistibile ostativa al trasferimento nel comune dov’e’ ubicato l’immobile oggetto delle agevolazioni.
3.- Il ricorso va in conseguenza accolto e, non emergendo necessita’ di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, con il rigetto dell’impugnazione originariamente proposta. Le peculiarita’ della controversia comportano, tuttavia, la compensazione delle voci di spesa concernenti le fasi di merito e l’irripetibilita’ di quelle inerenti al giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
la Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’impugnazione originariamente proposta.
Compensa le voci di spesa concernenti le fasi di merito e dichiara irripetibili quelle inerenti al giudizio di legittimita’

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